Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2020
ECLI:EU:T:2020:223
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0615_INF
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 28 maggio 2020 – [OSCURATO:SOCIETA] / EUIPO – Sprinter megacentros del deporte (Rappresentazione di una linea ricurva e angolata)
(causa T‑615/18)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta una linea ricurva e angolata – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore che rappresenta la lettera maiuscola “D” e marchio internazionale figurativo anteriore che rappresenta una linea angolata – Impedimento alla registrazione relativo – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]»
1.
Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Interpretazione alla luce della ratio legis dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, considerando 10 e art. 42, §§ 2 e 3; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 3)
(v. punti 29, 30)
2.
Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 3)
(v. punti 31, 32, 71, 82)
3.
Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Determinazione di una soglia quantitativa di uso minimo – Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 3)
(v. punto 33)
4.
Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 3)
(v. punti 34‑36)
5.
Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Efficacia probatoria degli elementi di prova – Criteri di valutazione
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, § 2)
(v. punti 57, 61, 72, 73, 75)
6.
Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso parziale – Rilevanza
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 3)
(v. punto 88)
7.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 3)
(v. punto 116)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 agosto 2018 (procedimento R 2657/2017-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la Sprinter megacentros del deporte.
Dispositivo
1)
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 3 agosto 2018 (procedimento R 2657/2017‑5) è annullata nella parte in cui riguarda il marchio anteriore n. 583708 relativamente ai «jeans da uomo e da donna» e alle «scarpe» rientranti nella classe 25.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] SpA, l’EUIPO e la Sprinter megacentros del deporte, SL sono condannati a sopportare le proprie spese.