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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2020

ECLI:EU:T:2020:223
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0615_INF

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 28 maggio 2020 – [OSCURATO:SOCIETA] / EUIPO – Sprinter megacentros del deporte (Rappresentazione di una linea ricurva e angolata) (causa T‑615/18) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta una linea ricurva e angolata – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore che rappresenta la lettera maiuscola “D” e marchio internazionale figurativo anteriore che rappresenta una linea angolata – Impedimento alla registrazione relativo – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]»

1. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Interpretazione alla luce della ratio legis dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, considerando 10 e art. 42, §§ 2 e 3; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 3) (v. punti 29, 30)

2. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 3) (v. punti 31, 32, 71, 82)

3. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Determinazione di una soglia quantitativa di uso minimo – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 3) (v. punto 33)

4. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 3) (v. punti 34‑36)

5. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Efficacia probatoria degli elementi di prova – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, § 2) (v. punti 57, 61, 72, 73, 75)

6. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso parziale – Rilevanza (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 3) (v. punto 88)

7. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 3) (v. punto 116) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 agosto 2018 (procedimento R 2657/2017-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la Sprinter megacentros del deporte.

Dispositivo 1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 3 agosto 2018 (procedimento R 2657/2017‑5) è annullata nella parte in cui riguarda il marchio anteriore n. 583708 relativamente ai «jeans da uomo e da donna» e alle «scarpe» rientranti nella classe

25. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] SpA, l’EUIPO e la Sprinter megacentros del deporte, SL sono condannati a sopportare le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0615_INF Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 28 maggio 2020 – [OSCURATO:SOCIETA] / EUIPO – Sprinter megacentros del deporte (Rappresentazione di una linea ricurva e angolata) (causa T‑615/18) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta una linea ricurva e angolata – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore che rappresenta la lettera maiuscola “D” e marchio internazionale figurativo anteriore che rappresenta una linea angolata – Impedimento alla registrazione relativo – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]» 1. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Interpretazione alla luce della ratio legis dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, considerando 10 e art. 42, §§ 2 e 3; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 3) (v. punti 29, 30) 2. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 3) (v. punti 31, 32, 71, 82) 3. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Determinazione di una soglia quantitativa di uso minimo – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 3) (v. punto 33) 4. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 3) (v. punti 34‑36) 5. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Efficacia probatoria degli elementi di prova – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, § 2) (v. punti 57, 61, 72, 73, 75) 6. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso parziale – Rilevanza (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 3) (v. punto 88) 7. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 3) (v. punto 116) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 agosto 2018 (procedimento R 2657/2017-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la Sprinter megacentros del deporte. Dispositivo 1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 3 agosto 2018 (procedimento R 2657/2017‑5) è annullata nella parte in cui riguarda il marchio anteriore n. 583708 relativamente ai «jeans da uomo e da donna» e alle «scarpe» rientranti nella classe 25. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] SpA, l’EUIPO e la Sprinter megacentros del deporte, SL sono condannati a sopportare le proprie spese.
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