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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 42444/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO, come da nomina depositata in udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude riportandosi ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 novembre 2020 il Tribunale del riesame di Catanzaro, procedendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città gli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a contestazioni elevate ai sensi degli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Dopo aver premesso che l'impugnazione è stata circoscritta all'addebito associativo, ha enucleato, con il conforto degli indirizzi formatisi presso la giurisprudenza di legittimità, gli elementi costitutivi dell'associazione finalizzata al narcotraffico ed i relativi indici sintomatici, per poi elencare analiticamente gli indizi, in massima parte tratti dagli esiti dell'espletata attività di intercettazione, che attestano, rispettivamente: l'esistenza di un gruppo organizzato da [OSCURATO:PERSONA] e comprendente cinque sodali, consapevolmente aggregatisi in vista del compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; il numero di reati-fine accertati, desunto dalle numerose e seriali trattative e cessioni al minuto, susseguitesi a ritmo elevatissimo, in ossequio a modalità ampiamente rodate, nel territorio delle province di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il collaudato sistema di approvvigionamento di sostanze stupefacenti praticato da Barbara e dagli altri membri della consorteria, idoneo a garantire il rifornimento di ingenti quantitativi e la corrispondente movimentazione di significative somme di denaro; la capacità del gruppo di trattare acquisti e cessioni di sostanze di diversa natura e di individuare le rotte commerciali entro cui indirizzare i traffici illeciti; la disponibilità di uno stabile bacino di clienti, formato da numerosi acquirenti abituali, sul quale l'associazione poteva contare per accrescere i profitti e generare fervore nei circuiti di narcotraffico; la dotazione, da parte della compagine, di una cassa comune ed il desiderio degli indagati di condividere i guadagni illeciti tra tutti i partecipi alla associazione.

I giudici della cautela hanno, pertanto, ritenuto la sussistenza del prescritto quadro di gravità indiziaria in ordine al delitto associativo a carico di [OSCURATO:PERSONA], il cui ruolo apicale in seno al gruppo emerge, oltre che dall'attivismo da lui palesato, dalla capacità di autonomia e di indirizzo nella conduzione dei traffici illeciti evidenziata, in particolare, da alcune conversazioni, che il Tribunale del riesame ha cura di indicare.

L'ordinanza impugnata attesta, altresì la ricorrenza di esigenze cautelari di spessore tale da imporre l'applicazione della più rigorosa misura detentiva.

Dato atto della doppia presunzione relativa correlata al titolo di reato, rileva l'assenza di elementi che ne inducano il superamento e, anzi, la pregnanza, in positivo, del pericolo di reiterazione della condotta criminosa, connesso sia alla spregiudicatezza mostrata dall'indagato che ai collegamenti tra il gruppo di cui egli è stato leader e svariate, titolate cosche di 'ndrangheta del vibonese e del reggino.

Reputa attuali le esigenze specialpreventive, a dispetto del distacco tra l'epoca di attività del sodalizio e quella di adozione del titolo custodiale, posto che nel breve periodo di svolgimento dell'attività investigativa gli inquirenti hanno sottoposto a monitoraggio attività organizzate di narcotraffico in costante fermento; circostanza, questa, che rende remota l'ipotesi di una spontanea ed improvvisa cessazione di tali attività proprio a ridosso dell'esecuzione dell'ordinanza restrittiva.

Mutua dal Giudice per le indagini preliminari la convinzione che la custodia in carcere sia l'unica misura atta a soddisfare i principi di adeguatezza e proporzionalità che governano la misura, atteso, in particolare, che la sottoposizione di Barbara agli arresti domiciliari, sebbene assistiti da strumenti elettronici di controllo, varrebbe a contenere il rischio di evasione ma non anche quello che l'indagato, violando le concorrenti prescrizioni connesse a quella misura, continui a gestire, pur restando all'interno del luogo di restrizione e giovandosi dei contatti con perniciosi ambienti criminali, anche mafiosi, traffici illeciti analoghi a quegli che gli sono valsi l'applicazione del titolo custodiale della cui legittimità qui si discute.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato su due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge per avere il Tribunale del riesame fatto malgoverno degli approdi ermeneutici relativi al delitto di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico.

Dopo avere ricordato i criteri che orientano la distinzione tra partecipazione associativa e concorso, anche continuato, nel reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, eccepisce che, nel caso in esame, mancano importanti indici della dimensione associativa del fenomeno illecito oggetto di osservazione, dalla separazione dei ruoli tra gli indagati all'univocità delle modalità di custodia dello stupefacente sino, ancora, all'unicità dei supporti logistici.

Rilevato che la protrazione della condotta illecita per un torno di tempo assai circoscritto è segno di assenza di stabilità del vincolo, imputa al Tribunale del riesame di avere illogicamente esaltato, in chiave dimostrativa della sua collocazione al vertice del gruppo, un colloquio intercorso con altro membro della consorteria che, in realtà, depone in senso opposto, giacché lo vede rapportarsi in modo paritetico con il contraddittore, sicuramente collocato in posizione non qualificata.

Con il secondo ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame ritenuto l'attualità delle esigenze cautelari ad onta dello iato, pari ad oltre due anni e mezzo, tra la cessazione della condotta di partecipazione ed il deposito del provvedimento impugnato, in tal modo disattendendo la regola stabilità dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nell'interpretazione che la giurisprudenza di legittimità ne ha dato in relazione al delitto di associazione finalizzata al narcotraffico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.

2. Preliminarmente, è opportuno ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori.

Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (sull'argomento, cfr. Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, non massimata; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).

3. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha dato compiutamente conto, con motivazione ampia ed esaustiva, delle ragioni, sopra sinteticamente richiamate, che lo hanno indotto a ritenere la riconducibilità del fenomeno illecito oggetto di osservazione alla dimensione associativa e la collocazione apicale di [OSCURATO:PERSONA] in seno al sodalizio.

Tanto, sulla scorta delle emergenze istruttorie e, in particolare, degli esiti dell'espletata attività di intercettazione ed in ossequio ai canoni ermeneutici enucleati dall'esperienza giurisprudenziale.

Il ricorrente, per contro — pur condividendo, in linea di principio, il quadro interpretativo di riferimento — eccepisce, con approccio confutativo ed ispirato alla parcellizzazione del compendio indiziario, il difetto di taluni tra gli indici che, di norma, vengono utilizzati per verificare la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, nonché la contraddittorietà delle evidenze che, stando all'impostazione accusatoria, dimostrano che egli ha assunto, nell'ambito dell'organizzazione, un ruolo qualificato.

Così facendo, rinunzia a confrontarsi con il complessivo iter argomentativo dell'ordinanza impugnata che, come detto, rinviene la dimostrazione, nell'ottica della gravità indiziaria, della presenza del sostrato organizzativo tipico delle associazioni ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309„ da un coacervo di pregnanti elementi, costituito: dal numero dei soggetti coinvolti, dediti, in modo sostanzialmente professionale, all'approvvigionamento ed alla distribuzione di notevoli quantitativi di sostanza stupefacente di diversa natura e qualità; dalla frequenza e serialità delle transazioni illecite; dalla stabile relazione con i fornitori, con i quali Barbara ed i correi convengono, con serrata periodicità, l'acquisto di decine di chili di marijuana, cui corrispondono investimenti che presuppongono notevolissime disponibilità finanziarie; dalla abitualità dei rapporti con i clienti, garanzia di pronto collocamento sul mercato dello stupefacente; dalla condivisione dei ricavi, cui consegue la ripartizione dei profitti.

Il Tribunale del riesame ha, dunque, tratteggiato le coordinate di un gruppo che, per come è strutturato e per come agisce — in un arco di tempo significativo e con proiezione nel lungo periodo, ciò che paralizza l'eccezione incentrata sulla concentrazione dei fatti di interesse in pochi mesi — può essere annoverato tra le associazioni ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, senza che in senso contrario incida l'incompletezza delle informazioni acquisite in ordine alla eventuale ripartizione dei ruoli tra gli associati, alla dotazione logistica, alle modalità di custodia dello stupefacente.

Parimenti priva di pregio si palesa l'obiezione relativa all'attribuzione al ricorrente di un ruolo qualificato, che si appunta su un dato isolato — il coinvolgimento di altro sodale, in ipotesi di rango inferiore, nella fissazione del prezzo della sostanza trafficata — e trascura che il Tribunale del riesame ha svolto, al riguardo, un ragionamento ben più articolato, che trae argomento anche dallo spirito di iniziativa e dello spiccato attivismo di cui egli ha fatto mostra, nonché dal tenore delle conversazioni dalle quali traspare la considerazione che i correi gli riconoscono anche con riferimento alla gestione delle trattative con le controparti.

L'accuratezza e completezza della motivazione del provvedimento impugnato ne assicurano, pertanto, la resistenza a censure che, appuntandosi su singoli, e marginali, profili, che non ne scardinano la tenuta sul piano sia logico che giuridico. 4.

Il secondo ed ultimo motivo di ricorso intercetta il tema del rapporto tra la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere ed il decorso del tempo.

In proposito, è intenso, presso la giurisprudenza di legittimità, il dibattito avente ad oggetto la rilevanza, al cospetto di gravi indizi di colpevolezza in merito a reati inseriti nel catalogo previsto dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dello iato temporale tra i fatti in contestazione ed il momento di applicazione della misura cautelare.

L'indirizzo, maggioritario, più rigoroso, che condiziona il superamento della presunzione, anche a distanza di molti anni dall'esaurimento delle condotte illecite e per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1. cod. pen., alla prova, in positivo, della stabile rescissione dei legami tra l'indagato ed il sodalizio criminoso (così, tra le altre, Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631) e che conferma l'operatività della presunzione anche qualora il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione della misura non è tale da consentire il superamento della situazione di dubbio (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434), coesiste, infatti, con quello, meno diffuso, che inserisce, a determinate condizioni, il c.d.

«tempo silente» nel novero degli «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», indicati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Terminio, Rv. 277231; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738) sì da imporre al giudice l'obbligo di offrire, sul punto, puntuale motivazione (Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861).

Nel caso di specie, gli argomenti attraverso i quali il Tribunale del riesame ha confermato il giudizio di persistenza delle esigenze cautelari appaiono in linea con il quadro normativo di riferimento, quale che sia l'opzione praticata in ordine alla questione di diritto testé delineata, sulla quale non è pertanto, necessario ulteriormente immorare. [OSCURATO:PERSONA] è, infatti, indicato quale protagonista di gravi illeciti, perpetrati nell'interesse dell'associazione di cui egli è stato esponente apicale, che si estendono fino ad un momento che precede di circa due anni e mezzo l'adozione del provvedimento coercitivo.

In questa cornice, le osservazioni che il Tribunale del riesame dedica alla intensità, in positivo, delle esigenze di tutela della collettività appiano ineccepibili, in quanto accompagnate da concreti riferimenti alla personalità dell'agente ed alle caratteristiche dell'attività illecita, comunque collocata, rispetto all'emissione dell'ordinanza genetica della misura cautelare, a distanza da considerarsi, in termini assoluti, non abnormi.

Il Tribunale del riesame ha, tra l'altro, posto l'accento sulla spregiudicatezza palesata da Barbara nella conduzione dei traffici illeciti e sugli accertati suoi contatti con esponenti di più solide e risalenti entità criminali per aggiungere, quindi, che il giudizio di attualità delle esigenze cautelari si fonda anche sulle prospettive di operatività a lungo termine che emergono dai colloqui captati.

Ha, per queste ragioni, stimato l'inidoneità di misure diverse da quella di massimo rigore a tutelare le esigenze specialpreventive, pronosticando, in particolare, che Barbara, qualora sottoposto agli arresti domiciliari, pure assistiti da strumenti elettronici di controllo, non esiterebbe a riannodare i legami con i gruppi criminali stanziati nell'area di sua residenza, per tale via riproponendosi la situazione che ha dato luogo al suo contributo alla vita della consorteria.

Considerato, sotto altro aspetto, che l'indagato, non ha in alcun modo comprovato che, medio tempore, sia intervenuta una positiva evoluzione della sua personalità, la doglianza appare, in conclusione, manifestamente infondata.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso il 20/05/2021.

M CM ci) s.; Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO, come da nomina depositata in udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude riportandosi ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 novembre 2020 il Tribunale del riesame di Catanzaro, procedendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città gli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a contestazioni elevate ai sensi degli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Dopo aver premesso che l'impugnazione è stata circoscritta all'addebito associativo, ha enucleato, con il conforto degli indirizzi formatisi presso la giurisprudenza di legittimità, gli elementi costitutivi dell'associazione finalizzata al narcotraffico ed i relativi indici sintomatici, per poi elencare analiticamente gli indizi, in massima parte tratti dagli esiti dell'espletata attività di intercettazione, che attestano, rispettivamente: l'esistenza di un gruppo organizzato da [OSCURATO:PERSONA] e comprendente cinque sodali, consapevolmente aggregatisi in vista del compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; il numero di reati-fine accertati, desunto dalle numerose e seriali trattative e cessioni al minuto, susseguitesi a ritmo elevatissimo, in ossequio a modalità ampiamente rodate, nel territorio delle province di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il collaudato sistema di approvvigionamento di sostanze stupefacenti praticato da Barbara e dagli altri membri della consorteria, idoneo a garantire il rifornimento di ingenti quantitativi e la corrispondente movimentazione di significative somme di denaro; la capacità del gruppo di trattare acquisti e cessioni di sostanze di diversa natura e di individuare le rotte commerciali entro cui indirizzare i traffici illeciti; la disponibilità di uno stabile bacino di clienti, formato da numerosi acquirenti abituali, sul quale l'associazione poteva contare per accrescere i profitti e generare fervore nei circuiti di narcotraffico; la dotazione, da parte della compagine, di una cassa comune ed il desiderio degli indagati di condividere i guadagni illeciti tra tutti i partecipi alla associazione. I giudici della cautela hanno, pertanto, ritenuto la sussistenza del prescritto quadro di gravità indiziaria in ordine al delitto associativo a carico di [OSCURATO:PERSONA], il cui ruolo apicale in seno al gruppo emerge, oltre che dall'attivismo da lui palesato, dalla capacità di autonomia e di indirizzo nella conduzione dei traffici illeciti evidenziata, in particolare, da alcune conversazioni, che il Tribunale del riesame ha cura di indicare. L'ordinanza impugnata attesta, altresì la ricorrenza di esigenze cautelari di spessore tale da imporre l'applicazione della più rigorosa misura detentiva. Dato atto della doppia presunzione relativa correlata al titolo di reato, rileva l'assenza di elementi che ne inducano il superamento e, anzi, la pregnanza, in positivo, del pericolo di reiterazione della condotta criminosa, connesso sia alla spregiudicatezza mostrata dall'indagato che ai collegamenti tra il gruppo di cui egli è stato leader e svariate, titolate cosche di 'ndrangheta del vibonese e del reggino. Reputa attuali le esigenze specialpreventive, a dispetto del distacco tra l'epoca di attività del sodalizio e quella di adozione del titolo custodiale, posto che nel breve periodo di svolgimento dell'attività investigativa gli inquirenti hanno sottoposto a monitoraggio attività organizzate di narcotraffico in costante fermento; circostanza, questa, che rende remota l'ipotesi di una spontanea ed improvvisa cessazione di tali attività proprio a ridosso dell'esecuzione dell'ordinanza restrittiva. Mutua dal Giudice per le indagini preliminari la convinzione che la custodia in carcere sia l'unica misura atta a soddisfare i principi di adeguatezza e proporzionalità che governano la misura, atteso, in particolare, che la sottoposizione di Barbara agli arresti domiciliari, sebbene assistiti da strumenti elettronici di controllo, varrebbe a contenere il rischio di evasione ma non anche quello che l'indagato, violando le concorrenti prescrizioni connesse a quella misura, continui a gestire, pur restando all'interno del luogo di restrizione e giovandosi dei contatti con perniciosi ambienti criminali, anche mafiosi, traffici illeciti analoghi a quegli che gli sono valsi l'applicazione del titolo custodiale della cui legittimità qui si discute. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato su due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge per avere il Tribunale del riesame fatto malgoverno degli approdi ermeneutici relativi al delitto di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico. Dopo avere ricordato i criteri che orientano la distinzione tra partecipazione associativa e concorso, anche continuato, nel reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, eccepisce che, nel caso in esame, mancano importanti indici della dimensione associativa del fenomeno illecito oggetto di osservazione, dalla separazione dei ruoli tra gli indagati all'univocità delle modalità di custodia dello stupefacente sino, ancora, all'unicità dei supporti logistici. Rilevato che la protrazione della condotta illecita per un torno di tempo assai circoscritto è segno di assenza di stabilità del vincolo, imputa al Tribunale del riesame di avere illogicamente esaltato, in chiave dimostrativa della sua collocazione al vertice del gruppo, un colloquio intercorso con altro membro della consorteria che, in realtà, depone in senso opposto, giacché lo vede rapportarsi in modo paritetico con il contraddittore, sicuramente collocato in posizione non qualificata. Con il secondo ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame ritenuto l'attualità delle esigenze cautelari ad onta dello iato, pari ad oltre due anni e mezzo, tra la cessazione della condotta di partecipazione ed il deposito del provvedimento impugnato, in tal modo disattendendo la regola stabilità dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nell'interpretazione che la giurisprudenza di legittimità ne ha dato in relazione al delitto di associazione finalizzata al narcotraffico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. Preliminarmente, è opportuno ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori. Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (sull'argomento, cfr. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, non massimata; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). 3. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha dato compiutamente conto, con motivazione ampia ed esaustiva, delle ragioni, sopra sinteticamente richiamate, che lo hanno indotto a ritenere la riconducibilità del fenomeno illecito oggetto di osservazione alla dimensione associativa e la collocazione apicale di [OSCURATO:PERSONA] in seno al sodalizio. Tanto, sulla scorta delle emergenze istruttorie e, in particolare, degli esiti dell'espletata attività di intercettazione ed in ossequio ai canoni ermeneutici enucleati dall'esperienza giurisprudenziale. Il ricorrente, per contro — pur condividendo, in linea di principio, il quadro interpretativo di riferimento — eccepisce, con approccio confutativo ed ispirato alla parcellizzazione del compendio indiziario, il difetto di taluni tra gli indici che, di norma, vengono utilizzati per verificare la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, nonché la contraddittorietà delle evidenze che, stando all'impostazione accusatoria, dimostrano che egli ha assunto, nell'ambito dell'organizzazione, un ruolo qualificato. Così facendo, rinunzia a confrontarsi con il complessivo iter argomentativo dell'ordinanza impugnata che, come detto, rinviene la dimostrazione, nell'ottica della gravità indiziaria, della presenza del sostrato organizzativo tipico delle associazioni ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309„ da un coacervo di pregnanti elementi, costituito: dal numero dei soggetti coinvolti, dediti, in modo sostanzialmente professionale, all'approvvigionamento ed alla distribuzione di notevoli quantitativi di sostanza stupefacente di diversa natura e qualità; dalla frequenza e serialità delle transazioni illecite; dalla stabile relazione con i fornitori, con i quali Barbara ed i correi convengono, con serrata periodicità, l'acquisto di decine di chili di marijuana, cui corrispondono investimenti che presuppongono notevolissime disponibilità finanziarie; dalla abitualità dei rapporti con i clienti, garanzia di pronto collocamento sul mercato dello stupefacente; dalla condivisione dei ricavi, cui consegue la ripartizione dei profitti. Il Tribunale del riesame ha, dunque, tratteggiato le coordinate di un gruppo che, per come è strutturato e per come agisce — in un arco di tempo significativo e con proiezione nel lungo periodo, ciò che paralizza l'eccezione incentrata sulla concentrazione dei fatti di interesse in pochi mesi — può essere annoverato tra le associazioni ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, senza che in senso contrario incida l'incompletezza delle informazioni acquisite in ordine alla eventuale ripartizione dei ruoli tra gli associati, alla dotazione logistica, alle modalità di custodia dello stupefacente. Parimenti priva di pregio si palesa l'obiezione relativa all'attribuzione al ricorrente di un ruolo qualificato, che si appunta su un dato isolato — il coinvolgimento di altro sodale, in ipotesi di rango inferiore, nella fissazione del prezzo della sostanza trafficata — e trascura che il Tribunale del riesame ha svolto, al riguardo, un ragionamento ben più articolato, che trae argomento anche dallo spirito di iniziativa e dello spiccato attivismo di cui egli ha fatto mostra, nonché dal tenore delle conversazioni dalle quali traspare la considerazione che i correi gli riconoscono anche con riferimento alla gestione delle trattative con le controparti. L'accuratezza e completezza della motivazione del provvedimento impugnato ne assicurano, pertanto, la resistenza a censure che, appuntandosi su singoli, e marginali, profili, che non ne scardinano la tenuta sul piano sia logico che giuridico. 4. Il secondo ed ultimo motivo di ricorso intercetta il tema del rapporto tra la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere ed il decorso del tempo. In proposito, è intenso, presso la giurisprudenza di legittimità, il dibattito avente ad oggetto la rilevanza, al cospetto di gravi indizi di colpevolezza in merito a reati inseriti nel catalogo previsto dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dello iato temporale tra i fatti in contestazione ed il momento di applicazione della misura cautelare. L'indirizzo, maggioritario, più rigoroso, che condiziona il superamento della presunzione, anche a distanza di molti anni dall'esaurimento delle condotte illecite e per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1. cod. pen., alla prova, in positivo, della stabile rescissione dei legami tra l'indagato ed il sodalizio criminoso (così, tra le altre, Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631) e che conferma l'operatività della presunzione anche qualora il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione della misura non è tale da consentire il superamento della situazione di dubbio (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434), coesiste, infatti, con quello, meno diffuso, che inserisce, a determinate condizioni, il c.d. «tempo silente» nel novero degli «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», indicati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Terminio, Rv. 277231; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738) sì da imporre al giudice l'obbligo di offrire, sul punto, puntuale motivazione (Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861). Nel caso di specie, gli argomenti attraverso i quali il Tribunale del riesame ha confermato il giudizio di persistenza delle esigenze cautelari appaiono in linea con il quadro normativo di riferimento, quale che sia l'opzione praticata in ordine alla questione di diritto testé delineata, sulla quale non è pertanto, necessario ulteriormente immorare. [OSCURATO:PERSONA] è, infatti, indicato quale protagonista di gravi illeciti, perpetrati nell'interesse dell'associazione di cui egli è stato esponente apicale, che si estendono fino ad un momento che precede di circa due anni e mezzo l'adozione del provvedimento coercitivo. In questa cornice, le osservazioni che il Tribunale del riesame dedica alla intensità, in positivo, delle esigenze di tutela della collettività appiano ineccepibili, in quanto accompagnate da concreti riferimenti alla personalità dell'agente ed alle caratteristiche dell'attività illecita, comunque collocata, rispetto all'emissione dell'ordinanza genetica della misura cautelare, a distanza da considerarsi, in termini assoluti, non abnormi. Il Tribunale del riesame ha, tra l'altro, posto l'accento sulla spregiudicatezza palesata da Barbara nella conduzione dei traffici illeciti e sugli accertati suoi contatti con esponenti di più solide e risalenti entità criminali per aggiungere, quindi, che il giudizio di attualità delle esigenze cautelari si fonda anche sulle prospettive di operatività a lungo termine che emergono dai colloqui captati. Ha, per queste ragioni, stimato l'inidoneità di misure diverse da quella di massimo rigore a tutelare le esigenze specialpreventive, pronosticando, in particolare, che Barbara, qualora sottoposto agli arresti domiciliari, pure assistiti da strumenti elettronici di controllo, non esiterebbe a riannodare i legami con i gruppi criminali stanziati nell'area di sua residenza, per tale via riproponendosi la situazione che ha dato luogo al suo contributo alla vita della consorteria. Considerato, sotto altro aspetto, che l'indagato, non ha in alcun modo comprovato che, medio tempore, sia intervenuta una positiva evoluzione della sua personalità, la doglianza appare, in conclusione, manifestamente infondata. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 20/05/2021. M CM ci) s.; Il Consigliere estens