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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 febbraio 2026

Cassazione n. 27195/2026

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ale del riesame di Roma.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha concluso perla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma – quale giudicedel riesame – ha confermato l’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP presso lostesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziatoin ordine ai reati previsti dagli artt. 434 cod.pen. (capo A), 678 cod.pen. (capo B)e 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, 309 (capo C), in relazione alla detenzione di hashishe cocaina) e quindi sottoposto alla misura della custodia in carcere, previaesclusione del compendio indiziario in ordine al solo reato contestato al capo B).Il Tribunale, in punto di fatto, ha premesso che l’indagato – in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] – aveva cagionato l’esplosione di due automobili, mediantecollocazione di un ordigno posto a ridosso del serbatoio di uno dei due mezzi,provocando anche il parziale distacco dell’intonaco di un muro perimetrale oltreche la formazione di un cratere sull’asfalto; esponendo che, a seguito diinformazioni assunte dagli operanti, si era giunti all’identificazione del Marsegliaquale autore materiale del fatto; che, a seguito di attività di indagine successive edi specifico servizio di osservazione, gli operanti avevano identificato lo stessoMarseglia e [OSCURATO:PERSONA], quali possessori di un bustone oltre che di una tracollae di una borsa; che, sottoposti a perquisizione, avevano altresì rilevato la presenzadi stupefacente di vario tipo (hashish e cocaina), pure rinvenuto nel limitrofoappartamento, unicamente a strumenti atti al confezionamento.[OSCURATO:PERSONA] ha quindi escluso la sussistenza di un grave compendio indiziarioin ordine al reato previsto dall’art.434 cod.pen., difettando il requisito dellapotenziale pericolosità della condotta per un numero non predeterminato dipersone; ha ritenuto, invece, sussistenti i gravi indizi del possesso abusivo di unabomba carta, quale congegno esplosivo e in riferimento all’art.2 della l.n.895/1967, oltre che dei suddetti stupefacenti, ritenuti non compatibili con unuso meramente personale.Data la specifica gravità delle condotte, ha quindi ritenuto proporzionata eadeguata la sola misura di massimo rigore, ritenendo non idoneo il presidiodomiciliare accompagnato da modalità elettroniche di controllo.2.

Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso per cassazione FlavioMarsiglia, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ede), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.12 della l n.497/1974, in merito allaqualificazione dell’ordigno di cui al capo B) dell’imputazione provvisoria.Ha dedotto che l’ordinanza risultava viziata, nella parte in cui aveva definitol’ordigno come “congegno esplosivo”, secondo una qualificazione da ritenere incontrasto con la parte della motivazione che aveva escluso i gravi indizi del reatodi disastro doloso alla luce della modesta potenzialità offensiva dell’ordigno stesso.Con il secondo motivo, ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b)ed e), cod.proc.pen, la violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc,pen. e il vizio dimotivazione apparente in punto di scelta della misura.Ha dedotto che il rigetto della richiesta di arresti domiciliari pressol’abitazione paterna doveva ritenersi immotivato; ben potendo le esigenzecautelari essere contenute con il presidio domiciliare, peraltro da scontare pressoabitazione diversa da quella in cui era stata rinvenuta la sostanza stupefacente.3.

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è fondato, quanto al secondo motivo.2.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamenteinfondato.In ordine alla relativa tematica di diritto, questa Corte ha affermato ilprincipio per cui la "bomba -carta", caratterizzata da limitata carica esplosiva èricompresa tra le materie esplodenti, sicché la sua detenzione non preceduta dalladenuncia all'autorità integra la contravvenzione di cui all'art. 679 cod. pen.,mentre quella che, per natura e quantità della carica e per le modalità diconfezionamento, abbia capacità di provocare un rilevante effetto distruttivo vaconsiderata un congegno esplosivo, la cui detenzione è punita a norma dell'art. 2legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Sez. 1, n. 13831 del 07/01/2025, Rv. 287957 – 01;Sez. 3, n. 25623 del 17/04/2018, Rv. 273353 – 01).Va difatti osservato che la qualificazione giuridica della c.d. bomba cartanon può essere effettuata sulla base della mera denominazione commerciale odell’uso comune dell'oggetto, ma richiede l'accertamento delle sue concretecaratteristiche costruttive e della sua effettiva capacità offensiva.Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, quando il manufatto, per quantità e qualità della miscela esplodentecontenuta, non risulti destinato esclusivamente a produrre effetti luminosi o sonoripropri degli artifici pirotecnici leciti, bensì presenti una significativa idoneità lesivanei confronti delle persone o delle cose, esso assume la natura di materialeesplodente e, nei casi di maggiore potenzialità distruttiva, di vero e proprio ordignoesplosivo.In tale prospettiva, il porto fuori dall'abitazione di un simile congegno nonè riconducibile alla contravvenzione di porto di oggetti atti ad offendere di cuiall'art. 4 della legge n. 110 del 1975, ma integra la più specifica disciplinapenalistica concernente gli esplosivi, atteso che l'offensività del manufatto derivanon già dall'uso improprio di un oggetto comune, bensì dall'intrinseca capacitàdella sostanza esplodente di sviluppare, mediante detonazione, una forza lesivaimmediatamente pericolosa per l'incolumità pubblica.Ne consegue che, accertata la natura esplodente dell'ordigno e l'assenzadel prescritto titolo autorizzatorio, la condotta di porto deve essere sussuntanell'ambito delle fattispecie incriminatrici previste dalla normativa speciale e, neisoli casi ordinari, nella contravvenzione di cui all'art. 678 cod. pen., restandoriservata l'applicazione delle più severe disposizioni della legge n. 895 del 1967alle ipotesi in cui le caratteristiche dell'ordigno ne evidenzino una capacitàoffensiva tale da assimilarlo alle armi o agli esplosivi contemplati da tale disciplina.Nel caso in esame, deve ritenersi non manifestamente illogica lavalutazione del Tribunale distrettuale, che – sulla base degli accertamenti compiutinel corso delle indagini preliminari – ha rilevato come il congegno fosse dotato dipotenza detonante “non comune”, come riscontrabile dai danni apportati al mantostradale nonché dal distacco dell’intonaco di un muro perimetrale posto a circacinque metri di distanza; conseguendone la logicità della conclusione per cui nonpuò ritenersi che la condotta rientri nell’ambito di applicazione dell’art.678cod.pen., da ritenersi limitato a ordigni non aventi alcuna potenzialità offensivanei confronti dell’incolumità personale (sulla scorta di conclusioni conformi ancheal risalente arresto espresso da Sez.

U, n. 10901 del 19/04/1986, Granata, Rv.173975 – 01).3.

Il secondo motivo è fondato.Va dato atto che le due contestazioni contenute nell’imputazioneprovvisoria non sono tali da rendere formulabile la prognosi prevista dall’art.275,comma 2-bis, cod.proc.pen..Il ricorrente, peraltro, ha contestato la valutazione del Tribunale sotto ilprofilo attinente al criterio della scelta della misura.In relazione a tale aspetto, va ricordato che Sez.U., n.20769 del28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 avevano ritenuto (punto 4.1 del “considerato indiritto”) che, all’indomani della riforma introdotta dalla l. 16 aprile 2015, n.47 eove non si sia al cospetto di una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezzadella sola misura di massimo rigore, deve ritenersi sempre necessaria, in sede diapplicazione di una misura cautelare personale, una esplicita motivazione sullainidoneità degli arresti domiciliari controllati.Secondo un principio poi successivamente elaborato e specificato da partedelle Sezioni semplici, le quali hanno ritenuto che il giudizio del Tribunale delriesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo dellareiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale,costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumentielettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod.proc.pen.; con laconseguenza che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sulla assolutaproporzionalità della misura carceraria – in relazione all’art.275, comma 3-bis,cod.proc.pen. - quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelarefiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico in relazioneall’art.275-bis citato, il quale dispone che tali modalità sono sempre disposte dalGiudice procedente ‹‹salvo che le ritenga non necessarie›› (in termini, Sez.2,n.43042 del 2019, RV. 277762 – 01; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463– 01); ciò in quanto la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" nonconfigura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzioneordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamenteadeguata la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell'indagato e dellapeculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamentesull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione del braccialetto (Sez. 4,n. 15939 del 14/03/2024, Rv. 286343 - 01); fermo restando, in ogni caso, chel'apprezzamento circa l'inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmentecon controllo a distanza, deve basarsi sull'esplicita valutazione, non formulabile inmaniera apodittica, delle specifiche ragioni indicative dell'inadeguatezza di ogniaffidamento fiduciario e dell'esclusiva idoneità della custodia intramuraria acontenere le esigenze di cautela (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Rv. 284982 –01).5.

Anche alla luce di tali puntualizzazioni interpretative, il giudizio delTribunale in ordine all’adeguatezza della sola misura maggiormente afflittiva varitenuto evidentemente apodittico, configurandosi quindi il dedotto vizio di omessamotivazione.Difatti, il giudice distrettuale ha operato la valutazione predetta sulla solabase della gravità della condotta ascritta, senza in alcun modo evidenziare – senon con formule puramente di stile, quali l’astratta pericolosità del fatto contestatoal capo B) e la presenza di una spiccata propensione a delinquere, oltre che lamancanza di resipiscenza – gli effettivi elementi di incompatibilità tra il grado delleesigenze e la misura degli arresti domiciliari, anche se accompagnati da modalitàelettroniche di controllo; specificamente, come nel caso di specie, da eseguirsi inluogo diverso rispetto al centro dell’attività criminosa di confezionamento dellostupefacente; dovendosi altresì evidenziare, sempre in relazione al dispostodell’art.274, lett.c), cod.proc.pen. e alla prognosi di recidiva, che l’odiernoricorrente – come peraltro espressamente rilevato dal Tribunale - risultaincensurato e non gravato da carichi pendenti.6.

Sulla base di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata va annullata conrinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.Il quale, sulla base delle considerazioni suddette, dovrà rendere unamotivazione adeguata sull’incompatibilità tra il grado delle esigenze cautelari e ilregime di custodia domiciliare, eventualmente accompagnata da modalitàelettroniche di controllo.Va dato mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94,comma 1-ter, disp.att., cod.proc.pen..

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale del riesame di Roma.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha concluso perla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma – quale giudicedel riesame – ha confermato l’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP presso lostesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziatoin ordine ai reati previsti dagli artt. 434 cod.pen. (capo A), 678 cod.pen. (capo B)e 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, 309 (capo C), in relazione alla detenzione di hashishe cocaina) e quindi sottoposto alla misura della custodia in carcere, previaesclusione del compendio indiziario in ordine al solo reato contestato al capo B).Il Tribunale, in punto di fatto, ha premesso che l’indagato – in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] – aveva cagionato l’esplosione di due automobili, mediantecollocazione di un ordigno posto a ridosso del serbatoio di uno dei due mezzi,provocando anche il parziale distacco dell’intonaco di un muro perimetrale oltreche la formazione di un cratere sull’asfalto; esponendo che, a seguito diinformazioni assunte dagli operanti, si era giunti all’identificazione del Marsegliaquale autore materiale del fatto; che, a seguito di attività di indagine successive edi specifico servizio di osservazione, gli operanti avevano identificato lo stessoMarseglia e [OSCURATO:PERSONA], quali possessori di un bustone oltre che di una tracollae di una borsa; che, sottoposti a perquisizione, avevano altresì rilevato la presenzadi stupefacente di vario tipo (hashish e cocaina), pure rinvenuto nel limitrofoappartamento, unicamente a strumenti atti al confezionamento.[OSCURATO:PERSONA] ha quindi escluso la sussistenza di un grave compendio indiziarioin ordine al reato previsto dall’art.434 cod.pen., difettando il requisito dellapotenziale pericolosità della condotta per un numero non predeterminato dipersone; ha ritenuto, invece, sussistenti i gravi indizi del possesso abusivo di unabomba carta, quale congegno esplosivo e in riferimento all’art.2 della l.n.895/1967, oltre che dei suddetti stupefacenti, ritenuti non compatibili con unuso meramente personale.Data la specifica gravità delle condotte, ha quindi ritenuto proporzionata eadeguata la sola misura di massimo rigore, ritenendo non idoneo il presidiodomiciliare accompagnato da modalità elettroniche di controllo.2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso per cassazione FlavioMarsiglia, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ede), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.12 della l n.497/1974, in merito allaqualificazione dell’ordigno di cui al capo B) dell’imputazione provvisoria.Ha dedotto che l’ordinanza risultava viziata, nella parte in cui aveva definitol’ordigno come “congegno esplosivo”, secondo una qualificazione da ritenere incontrasto con la parte della motivazione che aveva escluso i gravi indizi del reatodi disastro doloso alla luce della modesta potenzialità offensiva dell’ordigno stesso.Con il secondo motivo, ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b)ed e), cod.proc.pen, la violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc,pen. e il vizio dimotivazione apparente in punto di scelta della misura.Ha dedotto che il rigetto della richiesta di arresti domiciliari pressol’abitazione paterna doveva ritenersi immotivato; ben potendo le esigenzecautelari essere contenute con il presidio domiciliare, peraltro da scontare pressoabitazione diversa da quella in cui era stata rinvenuta la sostanza stupefacente.3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è fondato, quanto al secondo motivo.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamenteinfondato.In ordine alla relativa tematica di diritto, questa Corte ha affermato ilprincipio per cui la "bomba -carta", caratterizzata da limitata carica esplosiva èricompresa tra le materie esplodenti, sicché la sua detenzione non preceduta dalladenuncia all'autorità integra la contravvenzione di cui all'art. 679 cod. pen.,mentre quella che, per natura e quantità della carica e per le modalità diconfezionamento, abbia capacità di provocare un rilevante effetto distruttivo vaconsiderata un congegno esplosivo, la cui detenzione è punita a norma dell'art. 2legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Sez. 1, n. 13831 del 07/01/2025, Rv. 287957 – 01;Sez. 3, n. 25623 del 17/04/2018, Rv. 273353 – 01).Va difatti osservato che la qualificazione giuridica della c.d. bomba cartanon può essere effettuata sulla base della mera denominazione commerciale odell’uso comune dell'oggetto, ma richiede l'accertamento delle sue concretecaratteristiche costruttive e della sua effettiva capacità offensiva.Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, quando il manufatto, per quantità e qualità della miscela esplodentecontenuta, non risulti destinato esclusivamente a produrre effetti luminosi o sonoripropri degli artifici pirotecnici leciti, bensì presenti una significativa idoneità lesivanei confronti delle persone o delle cose, esso assume la natura di materialeesplodente e, nei casi di maggiore potenzialità distruttiva, di vero e proprio ordignoesplosivo.In tale prospettiva, il porto fuori dall'abitazione di un simile congegno nonè riconducibile alla contravvenzione di porto di oggetti atti ad offendere di cuiall'art. 4 della legge n. 110 del 1975, ma integra la più specifica disciplinapenalistica concernente gli esplosivi, atteso che l'offensività del manufatto derivanon già dall'uso improprio di un oggetto comune, bensì dall'intrinseca capacitàdella sostanza esplodente di sviluppare, mediante detonazione, una forza lesivaimmediatamente pericolosa per l'incolumità pubblica.Ne consegue che, accertata la natura esplodente dell'ordigno e l'assenzadel prescritto titolo autorizzatorio, la condotta di porto deve essere sussuntanell'ambito delle fattispecie incriminatrici previste dalla normativa speciale e, neisoli casi ordinari, nella contravvenzione di cui all'art. 678 cod. pen., restandoriservata l'applicazione delle più severe disposizioni della legge n. 895 del 1967alle ipotesi in cui le caratteristiche dell'ordigno ne evidenzino una capacitàoffensiva tale da assimilarlo alle armi o agli esplosivi contemplati da tale disciplina.Nel caso in esame, deve ritenersi non manifestamente illogica lavalutazione del Tribunale distrettuale, che – sulla base degli accertamenti compiutinel corso delle indagini preliminari – ha rilevato come il congegno fosse dotato dipotenza detonante “non comune”, come riscontrabile dai danni apportati al mantostradale nonché dal distacco dell’intonaco di un muro perimetrale posto a circacinque metri di distanza; conseguendone la logicità della conclusione per cui nonpuò ritenersi che la condotta rientri nell’ambito di applicazione dell’art.678cod.pen., da ritenersi limitato a ordigni non aventi alcuna potenzialità offensivanei confronti dell’incolumità personale (sulla scorta di conclusioni conformi ancheal risalente arresto espresso da Sez. U, n. 10901 del 19/04/1986, Granata, Rv.173975 – 01).3. Il secondo motivo è fondato.Va dato atto che le due contestazioni contenute nell’imputazioneprovvisoria non sono tali da rendere formulabile la prognosi prevista dall’art.275,comma 2-bis, cod.proc.pen..Il ricorrente, peraltro, ha contestato la valutazione del Tribunale sotto ilprofilo attinente al criterio della scelta della misura.In relazione a tale aspetto, va ricordato che Sez.U., n.20769 del28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 avevano ritenuto (punto 4.1 del “considerato indiritto”) che, all’indomani della riforma introdotta dalla l. 16 aprile 2015, n.47 eove non si sia al cospetto di una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezzadella sola misura di massimo rigore, deve ritenersi sempre necessaria, in sede diapplicazione di una misura cautelare personale, una esplicita motivazione sullainidoneità degli arresti domiciliari controllati.Secondo un principio poi successivamente elaborato e specificato da partedelle Sezioni semplici, le quali hanno ritenuto che il giudizio del Tribunale delriesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo dellareiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale,costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumentielettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod.proc.pen.; con laconseguenza che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sulla assolutaproporzionalità della misura carceraria – in relazione all’art.275, comma 3-bis,cod.proc.pen. - quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelarefiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico in relazioneall’art.275-bis citato, il quale dispone che tali modalità sono sempre disposte dalGiudice procedente ‹‹salvo che le ritenga non necessarie›› (in termini, Sez.2,n.43042 del 2019, RV. 277762 – 01; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463– 01); ciò in quanto la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" nonconfigura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzioneordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamenteadeguata la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell'indagato e dellapeculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamentesull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione del braccialetto (Sez. 4,n. 15939 del 14/03/2024, Rv. 286343 - 01); fermo restando, in ogni caso, chel'apprezzamento circa l'inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmentecon controllo a distanza, deve basarsi sull'esplicita valutazione, non formulabile inmaniera apodittica, delle specifiche ragioni indicative dell'inadeguatezza di ogniaffidamento fiduciario e dell'esclusiva idoneità della custodia intramuraria acontenere le esigenze di cautela (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Rv. 284982 –01).5. Anche alla luce di tali puntualizzazioni interpretative, il giudizio delTribunale in ordine all’adeguatezza della sola misura maggiormente afflittiva varitenuto evidentemente apodittico, configurandosi quindi il dedotto vizio di omessamotivazione.Difatti, il giudice distrettuale ha operato la valutazione predetta sulla solabase della gravità della condotta ascritta, senza in alcun modo evidenziare – senon con formule puramente di stile, quali l’astratta pericolosità del fatto contestatoal capo B) e la presenza di una spiccata propensione a delinquere, oltre che lamancanza di resipiscenza – gli effettivi elementi di incompatibilità tra il grado delleesigenze e la misura degli arresti domiciliari, anche se accompagnati da modalitàelettroniche di controllo; specificamente, come nel caso di specie, da eseguirsi inluogo diverso rispetto al centro dell’attività criminosa di confezionamento dellostupefacente; dovendosi altresì evidenziare, sempre in relazione al dispostodell’art.274, lett.c), cod.proc.pen. e alla prognosi di recidiva, che l’odiernoricorrente – come peraltro espressamente rilevato dal Tribunale - risultaincensurato e non gravato da carichi pendenti.6. Sulla base di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata va annullata conrinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.Il quale, sulla base delle considerazioni suddette, dovrà rendere unamotivazione adeguata sull’incompatibilità tra il grado delle esigenze cautelari e ilregime di custodia domiciliare, eventualmente accompagnata da modalitàelettroniche di controllo.Va dato mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94,comma 1-ter, disp.att., cod.proc.pen.. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]