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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 07417/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 7822/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoPasquale [OSCURATO:PERSONA] (CSAPQL69S23E71SI)-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 72/2025 depositata il14/10/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 7822/2025Numero sezionale 125/2026Numero di raccolta generale 7417/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza,mentre non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio dicassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svoltoNumero registro generale 7822/2025Numero sezionale 125/2026Numero di raccolta generale 7417/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIl Presidenteha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 7822/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoPasquale [OSCURATO:PERSONA] (CSAPQL69S23E71SI)-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 72/2025 depositata il14/10/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 7822/2025Numero sezionale 125/2026Numero di raccolta generale 7417/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza,mentre non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio dicassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svolto P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna i ricorrenti alpagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, infavore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], MARUCCIGIOVANNI e [OSCURATO:PERSONA].Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoP.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna i ricorrenti alpagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, infavore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], MARUCCIGIOVANNI e [OSCURATO:PERSONA].Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 7822/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoPasquale [OSCURATO:PERSONA] (CSAPQL69S23E71SI)-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 72/2025 depositata il14/10/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 7822/2025Numero sezionale 125/2026Numero di raccolta generale 7417/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza,mentre non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio dicassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svoltoNumero registro generale 7822/2025Numero sezionale 125/2026Numero di raccolta generale 7417/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIl Presidenteha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 7822/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoPasquale [OSCURATO:PERSONA] (CSAPQL69S23E71SI)-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 72/2025 depositata il14/10/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 7822/2025Numero sezionale 125/2026Numero di raccolta generale 7417/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza,mentre non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio dicassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svolto P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti alpagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, infavore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], MARUCCIGIOVANNI e [OSCURATO:PERSONA].Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoP.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti alpagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, infavore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], MARUCCIGIOVANNI e [OSCURATO:PERSONA].Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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