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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18582/2026

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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro1650 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 38/2022 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 01/02/2022 R.G.N. 279/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del01/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9910/2022Numero di raccolta generale 18582/2026Data pubblicazione 08/06/20261.

La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza impugnata,ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado resa nellacontroversia insorta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. inrelazione al rapporto di agenzia intercorso tra le parti tra il 2008e il 2016.2.

La Corte, in sintesi e per quanto ancora rilevi in questa sede,ha ritenuto pienamente condivisibile la decisione di prime curein ordine alle differenze provvigionali riconosciute fino allacessazione del rapporto, «come emerse in modo inequivocodalle risultanze della esaustiva CTU contabile disposta, che haaccertato, mediante complessa ricostruzione delle poste didare/avere, un credito dell’agente», quantificato poi in viaequitativa nel valore medio tra un minimo e un massimo.3.

Ha invece riformato la sentenza nella parte in cui non avevariconosciuto compensi per le provvigioni sugli affari conclusidalla preponente per effetto dell’attività promozionaledell’agente, sebbene perfezionatasi successivamente allarisoluzione contrattuale.Ha argomentato circa l’impossibilità per l’agente di fornirecompiute allegazioni, per avere l’azienda «omesso ditrasmettere gli estratti conto provvigionali, sia nel periodoprecedente al recesso che di quello successivo», circostanza noncontestata dalla mandante.Quindi, sulla base della successiva ricostruzione operata dal CTUha accertato che ulteriori ordini si erano perfezionati nella zonadi competenza dell’ex agente anche nel semestre successivo,consentendo la quantificazione equitativa nel valore medio traun minimo e un massimo stabilito dal consulente.Numero registro generale 9910/20224.

Infine, la Corte ha condiviso col primo giudice la ricorrenza inN umero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 18582/2026fatto di entrambi i requisiti stabiliti ai fini dell’indennità di cuDait a pubblicazione 08/06/2026all’art. 1751 c.c., e cioè sia l’avere procurato nuovi clienti ol’aver sensibilmente sviluppato gli affari conclusi con i clientiesistenti, sia che il preponente ricevesse ancora sostanzialivantaggi dagli affari così conclusi.Ha però ritenuto che l’importo dovuto potesse essere liquidato,in via equitativa, nella misura massima, considerando chel’agente, negli otto anni di durata del rapporto, avevacostantemente incrementato il fatturato della società equest’ultima aveva certamente ricevuto vantaggi successivi allarisoluzione, senza trascurare poi che detta misura era «daritenersi equa in considerazione delle circostanze del casoconcreto ed in particolare delle provvigioni perse dall’agenteche, dopo otto anni di indiscusso rapporto positivo, ha dovutoprendere atto del recesso datoriale così rinunciando alla suafonte di reddito».5.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasocietà con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimato.Entrambe le parti hanno depositato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come diseguito:1.1. il primo motivo denuncia: «violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1748, terzo comma, c.c., con riguardo all’art. 2697 c.c.,tenuto conto anche di quanto prevede l’art. 6, ultimo comma,dell’AEC [OSCURATO:DATA_NASCITA], con riferimento alle provvigioni cd. postumeNumero registro generale 9910/2022(art. 360 n. 3 c.p.c.)»; si sostiene che non esisteva alcunN umero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 18582/2026obbligo aziendale di trasmettere gli estratti conto provvigionalDia,t a pubblicazione 08/06/2026mentre era l’agente, anche sulla base della disciplina collettiva,a dover indicare quali fossero le trattative in corso e fornire laprova del suo intervento; subordinatamente si contesta l’utilizzodella liquidazione equitativa;1.2. il secondo motivo denuncia: «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1748 c.c. con riguardo all’art. 2697 c.c.con riferimento alle differenze provvigionali (art. 360 n. 3c.p.c.)»; si critica diffusamente la sentenza impugnata per averconfermato la pronuncia di primo grado che aveva riconosciutoimporti differenziali a titolo di provvigioni maturate nel corso delrapporto di agenzia;1.3. il terzo motivo denuncia: «violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1751 c.c. con riguardo all’art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3c.p.c.)»; si contesta che controparte abbia fornito la prova chela mandante abbia continuato a ricevere sostanziali vantaggiderivanti dagli affari con clienti da lui procurati.2.

Il ricorso non può trovare accoglimento.2.1.

In primo luogo, tutti i motivi deducono la violazione dell’art.2697 c.c. al di fuori dei limiti consentiti al sindacato di questaCorte di legittimità.La violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione aisensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cuiil giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censurasia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove propostedalle parti (Cass. n. 15107/2013; Cass. n. 13395/2018; Cass.Numero registro generale 9910/2022n. 26769/2018; in conformità, più di recente, Cass. nN. umero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 18582/202626739/2024).

Data pubblicazione 08/06/2026Nella specie chi ricorre non dimostra che la Corte territorialeabbia risolto la controversia sovvertendo gli oneri probatori ma,col primo motivo, contesta che sia stata fornita la prova dellamaturazione di provvigioni postume, con il secondo eccepisceche non sarebbe stata raggiunta la prova della maturazione diprovvigioni differenziali in costanza di rapporto di agenzia e, conil terzo mezzo, contesta che la mandante avesse continuato aricevere sostanziali vantaggi dopo la cessazione del rapporto aifini dell’indennità di cui all’art. 1751 c.c.2.2.

I motivi, poi, solo formalmente denunciano la violazione ofalsa applicazione di norme di diritto.Come noto, il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione alfatto accertato, la norma non sia stata applicata quando dovevaesserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla,ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata afattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra lemolteplici, Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 22348/2007); sicchéil sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma didiritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fattoincontestata perché è quella che è stata operata dai giudici delmerito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione dellavicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si èfuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini delsindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio cheappunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra leparti.Numero registro generale 9910/2022Nella specie parte ricorrente, lungi dall’individuare gli errores inN umero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 18582/2026iudicando in cui sarebbe incorsa la Corte territoriaDleat a pubblicazione 08/06/2026nell’ascrivere significato agli artt. 1748 e 1751 c.c., piuttostocritica le valutazioni operate dal giudice che ha il dominio delmerito.Invero, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esattainterpretazione della norma, quindi al vizio di cui all’art. 360 n.3 c.p.c., e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito,sottratta al sindacato di legittimità (v.

Cass. n. 35922/2023;Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass. n. 10320/2018;Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 195/2016).2.3.

Infine, avuto riguardo alle residue doglianze contenute inciascun motivo, fermi i pregiudiziali profili di inammissibilità,vale aggiungere quanto segue.2.3.1.

Il primo motivo è anche inammissibile nella parte in cuideduce la violazione di una disposizione dell’accordo collettivo,ponendo una questione che non risulta specificamenteaffrontata dalla sentenza gravata.Secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Cortequalora una determinata questione giuridica - che implichi unaccertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nellasentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddettaquestione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizionedi inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solodi allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi algiudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienzadel ricorso per cassazione (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 34469/2019),di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto,onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità ditale asserzione, prima di esaminare nel merito la questioneNumero registro generale 9910/2022stessa (Cass., Sez.

Un., n. 2399/2014; Cass. n. 2730/2012;N umero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 18582/2026Cass. n. 20518/2008; Cass. n. 25546/2006; Cass. nDa.t a pubblicazione 08/06/20263664/2006; Cass. n. 6542/2004; Cass. n. 27568/2017; Cass.n. 20694/2018; Cass. n. 32084/2019).Quanto poi alla contestata liquidazione equitativa, la stessa nonè stata utilizzata dalla Corte territoriale per supplire allamancata prova dell’esistenza del diritto, ma per quantificarecrediti ritenuti accertati nell’an sulla base delle risultanzeistruttorie e peritali, in un contesto in cui la precisadeterminazione del quantum era resa difficoltosadall’incompletezza della documentazione contabile disponibile.2.3.2.

In ordine al secondo motivo, non può assumere rilievodecisivo, sul piano della violazione di legge, il richiamo dellasocietà alla mancata contestazione degli estratti conto e allasuccessiva emissione delle fatture da parte dell’agente.

Stabilirese tale comportamento fosse idoneo a dimostrare un accordomodificativo delle percentuali provvigionali, ovvero una rinunciaal maggior credito, esige un apprezzamento complessivo dellecondotte delle parti e del contenuto dei documenti contabili,riservato al giudice di merito.

La Corte territoriale, valorizzandole risultanze della CTU e l’inidoneità della documentazioneprodotta a distinguere con certezza le categorie merceologicherilevanti, ha escluso che da quei dati potesse desumersi unavolontà inequivoca dell’agente di accettare stabilmente undiverso trattamento provvigionale.2.3.3.

Quanto all’ultimo mezzo di gravame, esso muove dalpresupposto che la Corte territoriale avrebbe confuso il merodato territoriale degli affari conclusi nella zona già assegnataall’agente con il diverso presupposto, richiesto dall’art. 1751c.c., della permanenza di sostanziali vantaggi derivanti dagliaffari con clienti procurati o con clienti già esistenti i cui affarisiano stati sensibilmente sviluppati; tuttavia, la sentNeunmezrao r egistro generale 9910/2022Numero sezionale 1650/2026impugnata ha valorizzato non soltanto il volume dNi umaefrof adir rai ccolta generale 18582/2026realizzato nella zona, bensì anche il dato dei clienti appartenenDtait a pubblicazione 08/06/2026al portafoglio dell’agente e della prosecuzione degli affari contale clientela nel periodo successivo alla cessazione delrapporto.

La critica, dunque, non evidenzia l’applicazione di uncriterio difforme dall’art. 1751 c.c., ma contesta la sufficienza ela lettura delle risultanze peritali poste a fondamentodell’accertamento dei requisiti legali, traducendosi in un diversoopinamento di merito.3.

Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso, con spese che seguono la soccombenza liquidatecome da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamentodelle spese liquidate in euro 5.500,00, oltre euro 200 peresborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nellamisura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 9910/2022contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma deNl umero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 18582/2026comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Data pubblicazione 08/06/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 1° aprile 2026.La PresidenteDott.ssa Adriana DoronzoNumero registro generale 9910/2022Numero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 18582/2026Data pubblicazione 08/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro1650 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 38/2022 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 01/02/2022 R.G.N. 279/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del01/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9910/2022Numero di raccolta generale 18582/2026Data pubblicazione 08/06/20261. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza impugnata,ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado resa nellacontroversia insorta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. inrelazione al rapporto di agenzia intercorso tra le parti tra il 2008e il 2016.2. La Corte, in sintesi e per quanto ancora rilevi in questa sede,ha ritenuto pienamente condivisibile la decisione di prime curein ordine alle differenze provvigionali riconosciute fino allacessazione del rapporto, «come emerse in modo inequivocodalle risultanze della esaustiva CTU contabile disposta, che haaccertato, mediante complessa ricostruzione delle poste didare/avere, un credito dell’agente», quantificato poi in viaequitativa nel valore medio tra un minimo e un massimo.3. Ha invece riformato la sentenza nella parte in cui non avevariconosciuto compensi per le provvigioni sugli affari conclusidalla preponente per effetto dell’attività promozionaledell’agente, sebbene perfezionatasi successivamente allarisoluzione contrattuale.Ha argomentato circa l’impossibilità per l’agente di fornirecompiute allegazioni, per avere l’azienda «omesso ditrasmettere gli estratti conto provvigionali, sia nel periodoprecedente al recesso che di quello successivo», circostanza noncontestata dalla mandante.Quindi, sulla base della successiva ricostruzione operata dal CTUha accertato che ulteriori ordini si erano perfezionati nella zonadi competenza dell’ex agente anche nel semestre successivo,consentendo la quantificazione equitativa nel valore medio traun minimo e un massimo stabilito dal consulente.Numero registro generale 9910/20224. Infine, la Corte ha condiviso col primo giudice la ricorrenza inN umero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 18582/2026fatto di entrambi i requisiti stabiliti ai fini dell’indennità di cuDait a pubblicazione 08/06/2026all’art. 1751 c.c., e cioè sia l’avere procurato nuovi clienti ol’aver sensibilmente sviluppato gli affari conclusi con i clientiesistenti, sia che il preponente ricevesse ancora sostanzialivantaggi dagli affari così conclusi.Ha però ritenuto che l’importo dovuto potesse essere liquidato,in via equitativa, nella misura massima, considerando chel’agente, negli otto anni di durata del rapporto, avevacostantemente incrementato il fatturato della società equest’ultima aveva certamente ricevuto vantaggi successivi allarisoluzione, senza trascurare poi che detta misura era «daritenersi equa in considerazione delle circostanze del casoconcreto ed in particolare delle provvigioni perse dall’agenteche, dopo otto anni di indiscusso rapporto positivo, ha dovutoprendere atto del recesso datoriale così rinunciando alla suafonte di reddito».5. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasocietà con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimato.Entrambe le parti hanno depositato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come diseguito:1.1. il primo motivo denuncia: «violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1748, terzo comma, c.c., con riguardo all’art. 2697 c.c.,tenuto conto anche di quanto prevede l’art. 6, ultimo comma,dell’AEC [OSCURATO:DATA_NASCITA], con riferimento alle provvigioni cd. postumeNumero registro generale 9910/2022(art. 360 n. 3 c.p.c.)»; si sostiene che non esisteva alcunN umero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 18582/2026obbligo aziendale di trasmettere gli estratti conto provvigionalDia,t a pubblicazione 08/06/2026mentre era l’agente, anche sulla base della disciplina collettiva,a dover indicare quali fossero le trattative in corso e fornire laprova del suo intervento; subordinatamente si contesta l’utilizzodella liquidazione equitativa;1.2. il secondo motivo denuncia: «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1748 c.c. con riguardo all’art. 2697 c.c.con riferimento alle differenze provvigionali (art. 360 n. 3c.p.c.)»; si critica diffusamente la sentenza impugnata per averconfermato la pronuncia di primo grado che aveva riconosciutoimporti differenziali a titolo di provvigioni maturate nel corso delrapporto di agenzia;1.3. il terzo motivo denuncia: «violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1751 c.c. con riguardo all’art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3c.p.c.)»; si contesta che controparte abbia fornito la prova chela mandante abbia continuato a ricevere sostanziali vantaggiderivanti dagli affari con clienti da lui procurati.2. Il ricorso non può trovare accoglimento.2.1. In primo luogo, tutti i motivi deducono la violazione dell’art.2697 c.c. al di fuori dei limiti consentiti al sindacato di questaCorte di legittimità.La violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione aisensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cuiil giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censurasia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove propostedalle parti (Cass. n. 15107/2013; Cass. n. 13395/2018; Cass.Numero registro generale 9910/2022n. 26769/2018; in conformità, più di recente, Cass. nN. umero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 18582/202626739/2024). Data pubblicazione 08/06/2026Nella specie chi ricorre non dimostra che la Corte territorialeabbia risolto la controversia sovvertendo gli oneri probatori ma,col primo motivo, contesta che sia stata fornita la prova dellamaturazione di provvigioni postume, con il secondo eccepisceche non sarebbe stata raggiunta la prova della maturazione diprovvigioni differenziali in costanza di rapporto di agenzia e, conil terzo mezzo, contesta che la mandante avesse continuato aricevere sostanziali vantaggi dopo la cessazione del rapporto aifini dell’indennità di cui all’art. 1751 c.c.2.2. I motivi, poi, solo formalmente denunciano la violazione ofalsa applicazione di norme di diritto.Come noto, il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione alfatto accertato, la norma non sia stata applicata quando dovevaesserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla,ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata afattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra lemolteplici, Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 22348/2007); sicchéil sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma didiritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fattoincontestata perché è quella che è stata operata dai giudici delmerito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione dellavicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si èfuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini delsindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio cheappunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra leparti.Numero registro generale 9910/2022Nella specie parte ricorrente, lungi dall’individuare gli errores inN umero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 18582/2026iudicando in cui sarebbe incorsa la Corte territoriaDleat a pubblicazione 08/06/2026nell’ascrivere significato agli artt. 1748 e 1751 c.c., piuttostocritica le valutazioni operate dal giudice che ha il dominio delmerito.Invero, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esattainterpretazione della norma, quindi al vizio di cui all’art. 360 n.3 c.p.c., e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito,sottratta al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 35922/2023;Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass. n. 10320/2018;Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 195/2016).2.3. Infine, avuto riguardo alle residue doglianze contenute inciascun motivo, fermi i pregiudiziali profili di inammissibilità,vale aggiungere quanto segue.2.3.1. Il primo motivo è anche inammissibile nella parte in cuideduce la violazione di una disposizione dell’accordo collettivo,ponendo una questione che non risulta specificamenteaffrontata dalla sentenza gravata.Secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Cortequalora una determinata questione giuridica - che implichi unaccertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nellasentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddettaquestione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizionedi inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solodi allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi algiudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienzadel ricorso per cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 34469/2019),di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto,onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità ditale asserzione, prima di esaminare nel merito la questioneNumero registro generale 9910/2022stessa (Cass., Sez. Un., n. 2399/2014; Cass. n. 2730/2012;N umero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 18582/2026Cass. n. 20518/2008; Cass. n. 25546/2006; Cass. nDa.t a pubblicazione 08/06/20263664/2006; Cass. n. 6542/2004; Cass. n. 27568/2017; Cass.n. 20694/2018; Cass. n. 32084/2019).Quanto poi alla contestata liquidazione equitativa, la stessa nonè stata utilizzata dalla Corte territoriale per supplire allamancata prova dell’esistenza del diritto, ma per quantificarecrediti ritenuti accertati nell’an sulla base delle risultanzeistruttorie e peritali, in un contesto in cui la precisadeterminazione del quantum era resa difficoltosadall’incompletezza della documentazione contabile disponibile.2.3.2. In ordine al secondo motivo, non può assumere rilievodecisivo, sul piano della violazione di legge, il richiamo dellasocietà alla mancata contestazione degli estratti conto e allasuccessiva emissione delle fatture da parte dell’agente. Stabilirese tale comportamento fosse idoneo a dimostrare un accordomodificativo delle percentuali provvigionali, ovvero una rinunciaal maggior credito, esige un apprezzamento complessivo dellecondotte delle parti e del contenuto dei documenti contabili,riservato al giudice di merito. La Corte territoriale, valorizzandole risultanze della CTU e l’inidoneità della documentazioneprodotta a distinguere con certezza le categorie merceologicherilevanti, ha escluso che da quei dati potesse desumersi unavolontà inequivoca dell’agente di accettare stabilmente undiverso trattamento provvigionale.2.3.3. Quanto all’ultimo mezzo di gravame, esso muove dalpresupposto che la Corte territoriale avrebbe confuso il merodato territoriale degli affari conclusi nella zona già assegnataall’agente con il diverso presupposto, richiesto dall’art. 1751c.c., della permanenza di sostanziali vantaggi derivanti dagliaffari con clienti procurati o con clienti già esistenti i cui affarisiano stati sensibilmente sviluppati; tuttavia, la sentNeunmezrao r egistro generale 9910/2022Numero sezionale 1650/2026impugnata ha valorizzato non soltanto il volume dNi umaefrof adir rai ccolta generale 18582/2026realizzato nella zona, bensì anche il dato dei clienti appartenenDtait a pubblicazione 08/06/2026al portafoglio dell’agente e della prosecuzione degli affari contale clientela nel periodo successivo alla cessazione delrapporto. La critica, dunque, non evidenzia l’applicazione di uncriterio difforme dall’art. 1751 c.c., ma contesta la sufficienza ela lettura delle risultanze peritali poste a fondamentodell’accertamento dei requisiti legali, traducendosi in un diversoopinamento di merito.3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso, con spese che seguono la soccombenza liquidatecome da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamentodelle spese liquidate in euro 5.500,00, oltre euro 200 peresborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nellamisura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 9910/2022contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma deNl umero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 18582/2026comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Data pubblicazione 08/06/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 1° aprile 2026.La PresidenteDott.ssa Adriana DoronzoNumero registro generale 9910/2022Numero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 18582/2026Data pubblicazione 08/06/2026
Sentenza Cassazione n. 18582/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris