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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37550/2021

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la seguente I s_ SENTENZA 15 M M sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/20019 della Corte d'appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 17 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del Tribunale di Bergamo del 21.3.2018, [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato colpevole del delitto p.e.p. dall'articolo 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, nella sua qualità di rappresentante legale dal 11 luglio 1992 della U. S. [OSCURATO:PERSONA], al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, ometteva la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno d'imposta 2011, con conseguente evasione di imposta pari ad euro 66.353,00.

Per l'effetto veniva condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione e pene accessorie di legge.

La Corte d'appello di Brescia, adita dall'imputato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] confermava la sentenza di condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Bergamo.

Avverso tale decisione l'imputato propone, tramite il difensore, ricorso per Cassazione articolato in due motivi.

2. Nel primo motivo si deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 1 e 2 della legge 398 del 1991.

Si ritiene che l'impianto argomentativo della sentenza impugnata abbia violato l'art. 1 della legge citata nella misura in cui si è deciso che l'U.

S. [OSCURATO:PERSONA] non disponesse dei requisiti menzionati dal citato articolo per poter rientrare nel regime fiscale agevolato ivi disciplinato.

3. Nel secondo motivo di ricorso si lamenta la mancanza, la contraddittorietà o comunque la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene sussistente l'elemento soggettivo richiesto dall'articolo 5 del decreto legislativo 74 del 2000, alla luce della accertata natura non associativa dell'U.

S. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso, è inammissibile.

Pur formalmente deducendo ig violazione di legge l'inesistenza di motivazione in punto di elemento psicologico dei reati in contestazione, richiamando l'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., le censure si risolvono, a ben vedere, nella richiesta di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e nell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti, attività entrambe precluse nel giudizio di legittimità, non potendo la Corte di cassazione ripetere l'esperienza conoscitiva del • giudice del merito, bensì esclusivamente riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Il diffuso e argomentato iter motivazionale del giudice, che si presenta logico, coerente e scevro da contraddizioni dà adeguatamente conto di tutti gli elementi fondanti la condanna dell'imputato.

2.1. Giova ricordare che la disciplina giuridica relativa agli aspetti di carattere extra-tributario delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro si rinviene nell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002.

Le disposizioni di detto articolo assumono particolare rilievo poiché individuano nelle associazioni sportive dilettantistiche (con o senza personalità giuridica) e nelle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro le tipologie soggettive di enti non lucrativi operanti nel settore dello sport dilettantistico, indicando dettagliatamente i requisiti necessari per l'appartenenza a tali tipologie soggettive.

In particolare, il comma 17 dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 stabilisce che le associazioni le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e che possono assumere una delle seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

Il successivo comma 18 dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 dispone che le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro si costituiscono con atto scritto nel quale deve, tra l'altro, essere indicata la sede legale e che nello statuto devono essere espressamente previsti: a) la denominazione; b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica; c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;i)/ e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; g) le modalità di scioglimento dell'associazione; h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni".

Alle tipologie soggettive di enti sportivi dilettantistici disciplinate dal citato articolo 90 si applicano i benefici fiscali previsti dalla vigente normativa per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, in possesso dei requisiti previsti, possono essere iscritte nell'apposito Registro istituito presso il CONI.

A tale riguardo, l'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, confermando il CONI quale unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche, stabilisce espressamente che le disposizioni fiscali previste per le associazioni e le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002, si applicano alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale.

In base a quanto previsto dallo stesso decreto-legge n. 136 del 2004, il CONI trasmette annualmente all'Agenzia delle entrate l'elenco delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi. 2.2.Alla luce di quanto premesso, il Collegio osserva che la Corte d'appello di Brescia ha illustrato le ragioni poste alla base del giudizio di esclusione del carattere di associazione sportiva dilettantistica della U.S. [OSCURATO:PERSONA] in maniera coerente e scevra da contraddizioni.

Le argomentazioni spese della Corte d'appello tengono conto in maniera ineccepibile del descritto quadro normativo di riferimento, desumendo la responsabilità dell'imputato da una lettura coerente e logica delle emergenze processuali.

Vengono, infatti, valorizzati elementi significativi/ quali il rilievo della sussistenza di un fine di lucro dell'attività gestita tramite la U. S. Sebinia; la mancanza del presupposto essenziale della pluralità di soci e della corrispondente struttura gestionale direttiva espressione di tale base associativa; la sicura riconducibilità dell'attività alla persona del Taccolini e agli interessi economici dello stesso.Sul piano documentale si osserva che lo statuto dell'associazione non risulta né autenticato né registrato, così come non risulta essere mai stato istituito né libro dei soci né libro dei verbali dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Si evidenzia, inoltre, che l'associazione, per l'annualità 2011, oggetto del capo d'imputazione, non risulta affiliata né al Coni né altro ente accreditato di promozione sportiva.

Anche l'analisi svolta dall'Agenzia delle entrate sui corrispettivi incassati dall'associazione e sulle fatture e sulle ricevute emesse costituisce un ulteriore elemento dal quale i giudici desumono la natura commerciale di prestazione di servizi svolta, secondo una ricostruzione confermata dalkicircostanza che le somme confluite sui conti correnti di esclusiva disponibilità del [OSCURATO:PERSONA]. 3.Anche il secondo motivo di gravame è da ritenere inammissibile in quanto ripropone censure già articolate in appello e sulle quali, in maniera coerente e logica, il giudice di secondo grado si è già espresso.

In relazione alla sussistenza del dolo/ i giudici d'appello hanno affermato con ragionamento esente da vizi che la macroscopica strumentalizzazione della normativa fiscale di favore in materia di associazioni sportive dilettantistiche da parte del Taccolini e la palese insussistenza dei requisiti di ammissione al regime agevolato della stessa, dimostra ex se la sussistenza dal dolo richiesto dalla fattispecie e ciò a fronte di una gestione dell'ente del tutto disinvolta e caratterizzata da gravi anomalie.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente I s_ SENTENZA 15 M M sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/20019 della Corte d'appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 17 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del Tribunale di Bergamo del 21.3.2018, [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato colpevole del delitto p.e.p. dall'articolo 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, nella sua qualità di rappresentante legale dal 11 luglio 1992 della U. S. [OSCURATO:PERSONA], al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, ometteva la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno d'imposta 2011, con conseguente evasione di imposta pari ad euro 66.353,00. Per l'effetto veniva condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione e pene accessorie di legge. La Corte d'appello di Brescia, adita dall'imputato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] confermava la sentenza di condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Bergamo. Avverso tale decisione l'imputato propone, tramite il difensore, ricorso per Cassazione articolato in due motivi. 2. Nel primo motivo si deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 1 e 2 della legge 398 del 1991. Si ritiene che l'impianto argomentativo della sentenza impugnata abbia violato l'art. 1 della legge citata nella misura in cui si è deciso che l'U. S. [OSCURATO:PERSONA] non disponesse dei requisiti menzionati dal citato articolo per poter rientrare nel regime fiscale agevolato ivi disciplinato. 3. Nel secondo motivo di ricorso si lamenta la mancanza, la contraddittorietà o comunque la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene sussistente l'elemento soggettivo richiesto dall'articolo 5 del decreto legislativo 74 del 2000, alla luce della accertata natura non associativa dell'U. S. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso, è inammissibile. Pur formalmente deducendo ig violazione di legge l'inesistenza di motivazione in punto di elemento psicologico dei reati in contestazione, richiamando l'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., le censure si risolvono, a ben vedere, nella richiesta di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e nell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti, attività entrambe precluse nel giudizio di legittimità, non potendo la Corte di cassazione ripetere l'esperienza conoscitiva del • giudice del merito, bensì esclusivamente riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Il diffuso e argomentato iter motivazionale del giudice, che si presenta logico, coerente e scevro da contraddizioni dà adeguatamente conto di tutti gli elementi fondanti la condanna dell'imputato. 2.1. Giova ricordare che la disciplina giuridica relativa agli aspetti di carattere extra-tributario delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro si rinviene nell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002. Le disposizioni di detto articolo assumono particolare rilievo poiché individuano nelle associazioni sportive dilettantistiche (con o senza personalità giuridica) e nelle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro le tipologie soggettive di enti non lucrativi operanti nel settore dello sport dilettantistico, indicando dettagliatamente i requisiti necessari per l'appartenenza a tali tipologie soggettive. In particolare, il comma 17 dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 stabilisce che le associazioni le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e che possono assumere una delle seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro. Il successivo comma 18 dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 dispone che le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro si costituiscono con atto scritto nel quale deve, tra l'altro, essere indicata la sede legale e che nello statuto devono essere espressamente previsti: a) la denominazione; b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica; c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;i)/ e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; g) le modalità di scioglimento dell'associazione; h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni". Alle tipologie soggettive di enti sportivi dilettantistici disciplinate dal citato articolo 90 si applicano i benefici fiscali previsti dalla vigente normativa per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, in possesso dei requisiti previsti, possono essere iscritte nell'apposito Registro istituito presso il CONI. A tale riguardo, l'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, confermando il CONI quale unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche, stabilisce espressamente che le disposizioni fiscali previste per le associazioni e le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002, si applicano alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale. In base a quanto previsto dallo stesso decreto-legge n. 136 del 2004, il CONI trasmette annualmente all'Agenzia delle entrate l'elenco delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi. 2.2.Alla luce di quanto premesso, il Collegio osserva che la Corte d'appello di Brescia ha illustrato le ragioni poste alla base del giudizio di esclusione del carattere di associazione sportiva dilettantistica della U.S. [OSCURATO:PERSONA] in maniera coerente e scevra da contraddizioni. Le argomentazioni spese della Corte d'appello tengono conto in maniera ineccepibile del descritto quadro normativo di riferimento, desumendo la responsabilità dell'imputato da una lettura coerente e logica delle emergenze processuali. Vengono, infatti, valorizzati elementi significativi/ quali il rilievo della sussistenza di un fine di lucro dell'attività gestita tramite la U. S. Sebinia; la mancanza del presupposto essenziale della pluralità di soci e della corrispondente struttura gestionale direttiva espressione di tale base associativa; la sicura riconducibilità dell'attività alla persona del Taccolini e agli interessi economici dello stesso.Sul piano documentale si osserva che lo statuto dell'associazione non risulta né autenticato né registrato, così come non risulta essere mai stato istituito né libro dei soci né libro dei verbali dell'assemblea e del consiglio direttivo. Si evidenzia, inoltre, che l'associazione, per l'annualità 2011, oggetto del capo d'imputazione, non risulta affiliata né al Coni né altro ente accreditato di promozione sportiva. Anche l'analisi svolta dall'Agenzia delle entrate sui corrispettivi incassati dall'associazione e sulle fatture e sulle ricevute emesse costituisce un ulteriore elemento dal quale i giudici desumono la natura commerciale di prestazione di servizi svolta, secondo una ricostruzione confermata dalkicircostanza che le somme confluite sui conti correnti di esclusiva disponibilità del [OSCURATO:PERSONA]. 3.Anche il secondo motivo di gravame è da ritenere inammissibile in quanto ripropone censure già articolate in appello e sulle quali, in maniera coerente e logica, il giudice di secondo grado si è già espresso. In relazione alla sussistenza del dolo/ i giudici d'appello hanno affermato con ragionamento esente da vizi che la macroscopica strumentalizzazione della normativa fiscale di favore in materia di associazioni sportive dilettantistiche da parte del Taccolini e la palese insussistenza dei requisiti di ammissione al regime agevolato della stessa, dimostra ex se la sussistenza dal dolo richiesto dalla fattispecie e ciò a fronte di una gestione dell'ente del tutto disinvolta e caratterizzata da gravi anomalie. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 da versare alla Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a