CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 28872/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28252-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio in carica, MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, MINISTERO del LAVORO della SALUTE e delle [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO dell'ISTRUZIONE -UNIVERSITA' e RICERCA, in persona dei rispettivi Ministri in carica, domiciliati in ROMA, alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE dello STATO, che li rappresenta e difende per legge; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla piazza EUCLIDE n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -- intimati- avverso la sentenza n. 4340/2021 della CORTE d'APPELLO di ROMA, depositata il 15/06/2021 . Ric. 2021 n. 28252 sez. M3 - ad. 08-06-2022 -2- 4101:.*i. L til,,k41,* udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 08/06/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue; [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri impugna, con atto affidato a un unico motivo di ricorso, la sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 4340 del 15/06/2021, che ha riconosciuto l'emolumento per la frequenza di scuola di specializzazione ai laureati in medicina e chirurgia e segnatamente in favore del dott. [OSCURATO:PERSONA], che aveva sostenuto la specializzazione in igiene e medicina preventiva di durata quadriennale, dal 1991 al 1995. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta di manifesta inammissibilità, e comunque di infondatezza del ricorso, formulata dal Consigliere relatore, è stata ritualmente comunicata alle parti. L'Avvocatura erariale ha depositato memoria. L'unico motivo di ricorso deduce: violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, del digs. n. 257 del 1991, del d.m. del 31/10/1991 nonché degli artt. 101 e 111 Costituzione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e si incentra sulla esclusione della specializzazione in medicina e igiene preventiva, conseguita dal dottor [OSCURATO:PERSONA], dal novero di quelle per le quali era prevista la corresponsione di emolumento per la durata del corso di specializzazione. Ric. 2021 n. 28252 sez. M3 - ad. 08-06-2022 -3- Il ricorso è ammissibile in quanto la sentenza della Corte di Appello di Roma è stata pubblicata il 15/06/2021 ed è stata notificata il 27/07/2021 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini esecutivi, e non risulta notificato all'Avvocatura dello Stato, difensore e domiciliataria per legge delle Amministrazioni convenute, c:ompresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cosicché deve ritenersi che nella specie dovesse applicarsi il termine cd. lungo, semestrale, di cui all'art. 327, comma 1, cod. proc. Sul punto deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte (di recente: Cass. n. 27424 del 01/12/2020 Rv. 659793 - 01) laddove afferma che: «Nella controversia in cui sia parte un ente pubblico che, pur svolgendo fun.zioni strumentali al perseguimento degli interessi generali e pur inserito nell'organzione statale, sia dotato di autonoma personalità giuridica, la notifica della sentoka nei confronti di tale ente deve essere effe ttuata presso dell'Avvocatura erariale individuato ex art. 11, comma 2, della I. n. 1611 del 1933, restando irrilevante che l'ente sia rimasto contumace nel giudkio, atteso che la domicilia.zione è prevista per legge e .piega efficacia indipendentemente dalla scelta discre.zionale di costituirsi o meno. (Nella specie, la S.C. ha escluso la tardività del ricorso per cassa.zione proposto da un istituto tecnico scolastico, dotato di personalità giuridica ex art. 3 della l. n. 889 del 1931, che era rimasto contumace nel giudkio di merito e nei cui confronti la sentenza era stata notificata presso la sede legale dell'istituto, re /dando inidonea tale notifica a là r decorrere il temine breve per impugnare,)». Il ricorso è infondato: la Corte d'Appello di Roma ha deciso la causa sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte segnatamente di Cass. n. 00458 del 10/01/2019gli argomenti addotti dalla ricorrente non appaiono idonei a mutarla. Ric. 2021 n. 28252 sez. M3 - ed. 08-06-2022 -4- La specializzazione in igiene e medicina preventiva costituisce un corso contemplato dalle direttive comunitarie ed indicato nei decreti ministeriali previsti dagli artt. 1, comma 2, d. lgs. n. 257 del 8/08/1991 e 34 d. lgs. n. 368 del 17/08/1999. Il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso un'Università, nell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 257 del 1991, non è di ostacolo al riconoscimento, in favore dello specializzando., del diritto alla borsa di studio quando si tratti di specializzazione del tutto analoga 1.~ a quelle istituite in almeno altri due Stati membri: in particolare è stata confermata dalla giurisprudenza di questa Corte la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto alla borsa di studio in favore di medici iscritti a una scuola di specializzazione in «Igiene e medicina preventiva», osservando che essa esiste in numerosi Paesi dell'Unione, in quelli anglosassoni con la denominazione «COMMUlliiy medicine», specializzazione già menzionata dalla direttiva CEE n. 363 del 1975, in Francia corrispondendo, invece, alla specializzazione in «Sawté publique et medicine sociale», espressamente prevista dalla direttiva CEE n. 16 del 1993 (sul punto, oltre alla già richiamata Cass. n. 00459 2019, si vedano, in precedenza: Sez. U n. 29345 del 16/12/2008 Rv. 605944 — 01, Cass. n. 21798 del 28/10/2016 Rv. 642960 - 01 e Cass. n. 13760 del 31/05/2018 Rv. 648800 - 01). Il ricorso è rigettato. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata, sono liquidate come in dispositivo e a esse accede il rimborso delle spese prenotate a debito. Ric. 2021 n. 28252 sez. M3 - ad. 08-06-2022 -5- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. Un. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi curo 2.300,00, oltre rimborso spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella