CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07131/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22540-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Tacito 50, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viale Delle Milizie 38, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrenti - Ric. 2017 n. 22540 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -2- avverso la sentenza n. 1264/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 07/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 21/11/2012, Teresa S quillacioti , proprietaria di un immobile nel Comune di Cavaller leone via Sant'Antonio 10 convenne in giudizio dinnanzi al Tribunale di Saluzzo, poi T ribunale di Cuneo , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari dell'immobile confinante, chiedendone la condanna ad abbattere la porzione di fabbricato di loro proprietà costruita in sopraelevazione sulfabbricato preesistente in pretesa violazione delle distanze dalla sua proprietà; chiese inoltre la loro condanna al risarcimento dei danniconseguenti. I convenuti opposero di aver convenuto con l’attrice, con scrittura del 25/10/ 2002 , il reciproco consenso alla sopraelevazione dei rispettivi fabbricati; di quella scrittura l’attrice chiese allora la dichiarazione di nullità. Con sentenza n.2/2015, il T ribunale di Cuneo rigettò la domanda; la sentenza fu confermata dalla Corte di appello di Torino, adita da Squillacioti, con sentenza n. 1264/2017. Con un unico complesso motivo Squillacioti aveva impugnatola sentenza del T ribunale per non essere stata valutata la violazione da parte dei convenuti della disciplina delle distanze localmente vigente,integrative del codice e per non essere stata rilevata la nullità per difetto di causa dell'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], opposto dai convenuti, costitutivo della servitù reciproca di sopraelevazione. Ric. 2017 n. 22540 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -3- La Corte d'Appello escluseche le norme regolamentari invocate dall’appellante avessero natura integrativa del codice civile perché dettate in materia di altezze e non di distanze e , in conseguenza, che la costruzione realizzata dagli appellati su l confine con il fabbricato violasse una norma inderogabile integrativa dell’art.873 cod.civ. e rilevò che Squillaciotiavrebbe potuto costruire a propria volta in aderenza all'edificio dei convenuti, non risultando precluso il meccanismo della prevenzione dalle NTA. Escluse altresì la nullità dell'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per essere intervenuto giudicato implicito sulla questione atteso che, con sentenza del Tribunale di Saluzzo n. 67/2011, confermata dalla C orte d'Appello di Torino con sentenza n.1421/ 2014 , era stata respinta la domanda di adempimento della suddetta scrittura come proposta dalla stessa Squillacioti proprio sul presupposto della validità dell’accordo; aggiunse comunque che la scrittura era valida proprio perché l’accordo aveva avuto ad oggetto norme derogabili. Avverso questasentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per c assazione per quattro motivi cui hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente ha prospettato la falsa applicazione dell'art. 873 cod.civ., sostenendo che la disciplina dettata dal PRG di Cavallerleone fosseintegrativa della disciplina del codice civile perché non si limitavaa regolare le altezze delle costruzioni,ma imponeva limiti assoluti alla modifica di distanze ealtezze sia dal confine che tra i fabbricati, stabilendo che nulla debba essere modificato rispetto all'esistente ; ne deriverebbe Ric. 2017 n. 22540 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -4- l'esclusione del principio della prevenzione e la preclusione a sopraelevare se non nei limiti dell'altezza minima prevista. Con il secondo motivo, ha censurato la sentenza per falsa applicazione dell'art. 2909 cod.civ. in merito alla nullità della scrittura del 25 ottobre 2002,perché la controversia tra le parti sul punto in realtà era ancora pendente all'epoca di proposizione del ricorso. Con il terzo motivo ha quindi lamentato la violazione dell'art . 1418 comma I cod.civ. in relazione all'art . 873 cod.c iv., reiterando l'eccezione di nullità della s crittura privata del 25/10/2002 perché la natura dell'interesse protetto precludeva la validità di un accordo in deroga. Con il quarto motivo ha sostenuto la violazione dell'art . 1418 comma II cod.civ.in relazione all'art. 1325 sub 2 cod.civ. perché l'accordo di fatto consentiva alle parti di violare reciprocamente la legge e non poteva perciò che essere nullo per difetto di causa. 2. Per la valutazione dell’ammissibilità e della fondatezza del ricorso giova precisare che, in separato giudizio, Squillacioti aveva chiesto l'adempimento dell'accordo di cui alla scrittura del 25/10/2002, che il Tribunale di Saluzzo aveva rigettato la domanda con sentenza n. 67/2011, confermata dalla Corte d’appello di Torino con sentenza n.1421/2014: nel giudizio di impugnazione Squillacioti aveva agito sostenendo l'esistenza e la validità dell’accordo costitutivo di diritti di servit ù e con il rigetto della domanda sia in primo che in secondo grado la validità dell’accordo era stata presupposta. Questa sentenza n.1421/2014 della Corte d’appello di Torino risultava impugnata in Cassazione (R.G. 10616/2015) all’epoca di pronuncia della sentenza qui impugnata; nelle more del Ric. 2017 n. 22540 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -5- presente giudizio, con ordinanza n.7333/2019, questa Corte ha rigettato il ricorso. 3. Tutti i quattro motivi risultano inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, atteso il giudicato formatosi sui fatti per cui è giudizio e, in particolare, sulla interpretazione delle norme tecniche di attuazionedel PRG di Cavallerleone e sulla validità della scrittura intercorsa tra le parti il 25/10/2002. In disparte ogni considerazione sulla formazione del giudicato interno come rilevato dalla Corte territoriale perché i l rigetto della domanda diadempimento d el contratto implica la validità di quest’ultimo,vi è che, con l’ordinanza n.7333/2019, resa tra le stesse parti di questo giudizio,questa Corte ha ribadito che l'imposizione - contenuta nella norma locale - di un'altezza massima della costruzione (da cui conseguiva il divieto di sopraelevare) non poteva integrare le previsioni dell'art. 873 c.c. e non consentiva di disporre la demolizione, non imponendo una distanza minima in rapporto all'altezza dei fabbricati interessati, atteso che, per principio consolidato, lavalenza integrativa della norma codicistica può riconoscersi solo alle disposizioni degli strumenti urbanistici che disciplinino la distanze come spazio che deve intercorrere tra le costruzioni, come distacco dal confine o in rapporto con l'altezza dei manufatti: «soltantoqueste ultime disciplinano, infatti,i rapporti di vicinato e ad assicurano in modo equo l'utilizzazione edilizia dei suoli, consentendo al privato di ottenere, in caso di loro violazione, la riduzione in pristino (Cass.1073/2009; Cass.7384/2001; Cass. 12918/1991); p er contro, i piani regolatori che contengano meri divieti di edificazione (quale quello di sopraelevazione, come nella specie) sono dettate esclusivamente per interessi pubblici, allo scopo di conservare la destinazione urbanistica di una determinata parte del territorio e non concorrono a definire, in ambito locale, la Ric. 2017 n. 22540 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -6- disciplina delle distanze (Cass. 2757/2001; Cass. 4343/1999). La scrittura con cui le parti si erano concesse la facoltà di sopraelevare entro il limite massimo di un metro non contemplava - quindi - alcuna inammissibile deroga all'art. 873 c.c. e alle relative disposizioni integrative locali, non potendo, per tali aspetti, ritenersi nulla per contrasto con una norma imperativa. Il divieto di sopraelevare in centro storico era suscettibile di determinare l'illegittimità della costruzione sotto il profilo urbanistico ma, ove disatteso, non autorizzava la riduzione in pristino chiesta dalla ricorrente, poiché, ai sensi dell'art. 872, comma secondo c.c., la violazione delle norme di edilizia e di ornato pubblico autorizzano esclusivamente l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno (Cass.8532/2018; Cass. 5169/1985)»(Sez. 2, Ordinanza n. 7333 del 2019). Il giudicato esterno –che ricorre nella fattispecie attesa l’identità di parti, petitume causa petendi in quanto il giudizio aveva ad oggetto, come detto, l’ interpretazione delle norme tecniche di attuazione del PRG di Cavallerleone e la validità della scrittura intercorsa tra le parti il 25/10/2002- può essere rilevato d’ufficio in questa sede di legittimità, anche se formatosi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata: per principio consolidato, infatti, l'accertamento delgiudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico coincidente con la funzione primaria del processo di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Il giudicato, inoltre, non è un elemento di fatto perché, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto e partecipando, perciò, della natura dei Ric. 2017 n. 22540 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -7- comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Derivando, infine, da una pronuncia di questa Corte, deve essere necessariamente rilevato perché è doverosa la conoscenza dei propri precedenti allo scopo di scongiurare la violazione del ne bis in idem (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16589 del 11/06/2021, con richiami). 4. Il ricorso dev’essere perciò dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese, liquidate in dispositivo in riferimento allo scaglione per le cause di valore indeterminabile, sono poste a carico della ricorrente in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo soccombenza. Si applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1-quater dell’art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un’impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidandole in Euro 5.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Ric. 2017 n. 22540 sez. S2 -ud.