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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 17215/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4901/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. , rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:PERSONA], avv.lelio.maritato@postacert. inps.gov.it , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONAdepositata il02/02/2017, R.G.N.116/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che, con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Ancona ha dichiarato estinto per mancata comparizione delle parti il processo d’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva rigettato la sua opposizione al precetto con cui l’INPS gli aveva intimato il pagamento di somme per contributi omessi e relative sanzioni; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia nullità dell’ordinanza (da qualificarsi come sentenza) per avere pronunciato l’estinzione del processo nonostante che il rinvio della trattazione disposto all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non fosse stato comunicato al suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]; che, con gli ulteriori tre motivi di censura, il ricorrente si duole in subordine dell’erroneità della pronuncia di primo grado che aveva rigettato la sua opposizione; che il provvedimento impugnato, benché emesso in veste di ordinanza di estinzione, va senz’altro qualificato come sentenza dichiarativa di improcedibilità, essendo consolidato il principio secondo cui la disposizione dell'art. 348 comma 1° c.p.c., che, per l'ipotesi di mancata comparizione alla prima udienza dell'appellante costituito, prevede il rinvio della causa ad una successiva udienza, con la conseguenza, ove l'appellante non comparisca neppure in questa, della dichiarazione d'improcedibilità dell'appello, è applicabile anche nel rito del lavoro (così già Cass. n. 2366 del 1991, seguita da innumerevoli successive conformi); che, con riguardo al primo motivo di censura, va premesso che dall’atto di citazione in appello allegato al fascicolo del ricorso per cassazione si evince che l’odierno ricorrente era difeso (così come nel presente giudizio) dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva comunicato quale recapito PEC l’indirizzo di posta elettronica “[OSCURATO:EMAIL]”; che risulta per contro dal verbale di udienza del 26.1.2017, parimenti allegato al fascicolo del ricorso per cassazione, che l’ordinanza con cui la Corte territoriale ha disposto il rinvio per mancata comparizione delle parti alla prima udienza è stato comunicato ad altro difensore, precisamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], all’indirizzo “[OSCURATO:EMAIL]”; che, disponendo l’art. 348 comma 1° c.p.c. che l’ordinanza con cui si dispone il rinvio per mancata comparizione delle parti debba essere comunicata all’appellante e risultando per tabulas che tale comunicazione, nel caso di specie, è mancata del tutto, la censura di cui al primo motivo risulta fondata e, assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Ancona, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio; che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona, che provvederà anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4901/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. , rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:PERSONA], avv.lelio.maritato@postacert. inps.gov.it , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONAdepositata il02/02/2017, R.G.N.116/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che, con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Ancona ha dichiarato estinto per mancata comparizione delle parti il processo d’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva rigettato la sua opposizione al precetto con cui l’INPS gli aveva intimato il pagamento di somme per contributi omessi e relative sanzioni; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia nullità dell’ordinanza (da qualificarsi come sentenza) per avere pronunciato l’estinzione del processo nonostante che il rinvio della trattazione disposto all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non fosse stato comunicato al suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]; che, con gli ulteriori tre motivi di censura, il ricorrente si duole in subordine dell’erroneità della pronuncia di primo grado che aveva rigettato la sua opposizione; che il provvedimento impugnato, benché emesso in veste di ordinanza di estinzione, va senz’altro qualificato come sentenza dichiarativa di improcedibilità, essendo consolidato il principio secondo cui la disposizione dell'art. 348 comma 1° c.p.c., che, per l'ipotesi di mancata comparizione alla prima udienza dell'appellante costituito, prevede il rinvio della causa ad una successiva udienza, con la conseguenza, ove l'appellante non comparisca neppure in questa, della dichiarazione d'improcedibilità dell'appello, è applicabile anche nel rito del lavoro (così già Cass. n. 2366 del 1991, seguita da innumerevoli successive conformi); che, con riguardo al primo motivo di censura, va premesso che dall’atto di citazione in appello allegato al fascicolo del ricorso per cassazione si evince che l’odierno ricorrente era difeso (così come nel presente giudizio) dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva comunicato quale recapito PEC l’indirizzo di posta elettronica “[OSCURATO:EMAIL]”; che risulta per contro dal verbale di udienza del 26.1.2017, parimenti allegato al fascicolo del ricorso per cassazione, che l’ordinanza con cui la Corte territoriale ha disposto il rinvio per mancata comparizione delle parti alla prima udienza è stato comunicato ad altro difensore, precisamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], all’indirizzo “[OSCURATO:EMAIL]”; che, disponendo l’art. 348 comma 1° c.p.c. che l’ordinanza con cui si dispone il rinvio per mancata comparizione delle parti debba essere comunicata all’appellante e risultando per tabulas che tale comunicazione, nel caso di specie, è mancata del tutto, la censura di cui al primo motivo risulta fondata e, assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Ancona, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio; che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona, che provvederà anche
Sentenza Cassazione n. 17215/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris