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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 marzo 2019

Cassazione n. 34449/2022

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ANZA sul ricorso 15786/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro MARILUCE DELL'ACCANTERA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 44/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 08/03/2019 R.G. n. 2525/2013; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 03/11/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza dell'8 marzo 2019, la Corte d'Appello di Lecce, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Lecce, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Accantera nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, previa disapplicazione delle delibere di DG n. 3866 del 30.11.2009 e n. 521 del 26.2.2010, condannava la ASL di Lecce ad inquadrare la Dell'Accantera nel profilo professionale di [OSCURATO:PERSONA] addetto all'assistenza categoria B del CCNL per il [OSCURATO:PERSONA] a far data dalla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Azienda predetta e a corrispondere alla Dell'Accantera, da pari data, il relativo trattamento economico differenziale ; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto essere illegittimamente intervenuta la delibera DG n. 3866/2009 a mutare in senso deteriore, dalla categoria B alla A, l'inquadramento spettante alla Dell'Accantera all'atto della sua stabilizzazione rispetto all'esito della ricognizione del personale da stabilizzare cui la ASL aveva proceduto con precedenti delibere de 2008, tenendo conto delle mansioni effettivamente svolte, ai fini dell'equiparazione con le qualifiche previste dal CCNL per il comparto Sanità, per essersi il diritto all'inquadramento nella categoria B consolidato in virtù dei predetti provvedimenti; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'ASL di Lecce, affidando l'impugnazione a undici motivi, cui resiste, con controricorso, la Dell'Accantera; - che nelle more della fissazione dell'udienza le parti hanno depositato richiesta congiunta di definizione del giudizio a seguito di accordo e verbale di accordo sottoscritto dalle parti stesse innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Conciliazione di Lecce, di cui all'odierna udienza questo Collegio dà atto, dichiarando la cessazione della materia del contendere P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 3.11.20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso 15786/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro MARILUCE DELL'ACCANTERA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 44/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 08/03/2019 R.G. n. 2525/2013; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 03/11/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza dell'8 marzo 2019, la Corte d'Appello di Lecce, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Lecce, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Accantera nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, previa disapplicazione delle delibere di DG n. 3866 del 30.11.2009 e n. 521 del 26.2.2010, condannava la ASL di Lecce ad inquadrare la Dell'Accantera nel profilo professionale di [OSCURATO:PERSONA] addetto all'assistenza categoria B del CCNL per il [OSCURATO:PERSONA] a far data dalla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Azienda predetta e a corrispondere alla Dell'Accantera, da pari data, il relativo trattamento economico differenziale ; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto essere illegittimamente intervenuta la delibera DG n. 3866/2009 a mutare in senso deteriore, dalla categoria B alla A, l'inquadramento spettante alla Dell'Accantera all'atto della sua stabilizzazione rispetto all'esito della ricognizione del personale da stabilizzare cui la ASL aveva proceduto con precedenti delibere de 2008, tenendo conto delle mansioni effettivamente svolte, ai fini dell'equiparazione con le qualifiche previste dal CCNL per il comparto Sanità, per essersi il diritto all'inquadramento nella categoria B consolidato in virtù dei predetti provvedimenti; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'ASL di Lecce, affidando l'impugnazione a undici motivi, cui resiste, con controricorso, la Dell'Accantera; - che nelle more della fissazione dell'udienza le parti hanno depositato richiesta congiunta di definizione del giudizio a seguito di accordo e verbale di accordo sottoscritto dalle parti stesse innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Conciliazione di Lecce, di cui all'odierna udienza questo Collegio dà atto, dichiarando la cessazione della materia del contendere P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 3.11.20
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