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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29442/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 6636-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Liegi n. 28 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, piazza dell’Orologio n. 7 -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1781/2019 depositata il 3.2.2020 Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1Con sentenza n. 1781/2019 la Corte d’Appello di ANCONA, accogliendo il gravame proposto dal Comune di Fano, ha riformato la decisione di primo grado (Tribunale di Pesaro n. 308/2018) che aveva, invece, annullato l’ordinanza ingiunzione di pagamento della somma di €. 423.509,00, notificata il 27.10.2016 dall’ente territoriale alla [OSCURATO:SOCIETA] per violazione della legge regionale n. 71/1997 art. 20 comma 2, (esecuzione di uno “scavo di 35.789,53 mc di ghiaia oltre i profili e i limiti autorizzati, per un valore commerciale di €. 254.105,66 posto a base della quantificazione della sanzione”).

Secondo la Corte territoriale, il primo giudice, nell’accogliere l’opposizione della società, aveva violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato perché, a fronte di una censura che faceva valere la commissione della violazione da parte di un terzo soggetto estraneo e diverso sia rispetto alla società opponente che al legale rappresentante di questa, aveva esaminato e deciso la diversa questione riguardante la mancanza di un addebito di responsabilità a carico del legale rappresentante della società opponente, sì da non potere essere invocata la responsabilità solidale della medesima per l’illecito in questione.

La Corte d’Appello ha quindi escluso - disattendendo la tesi della appellata - che la questione sollevata con l’opposizione, riguardante l’individuazione dell’autore della violazione, potesse ricomprendere anche la tematica del mancato addebito al legale rappresentante della società.

Ha quindi proceduto all’esame dei vari motivi di opposizione e li ha rigettati. 2 Contro tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per cassazione sulla base di sei motivi.

Resiste il Comune di Fano con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con un primo motivo, la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 cpc, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 112 e 115 comma 1 cpc, nonché 3 comma 1 e 6 comma 3 della legge n. 689/1981 e dell’art. 111 comma 6 Cost., rimproverando alla Corte d’Appello un manifesto travisamento dei fatti ed un immotivato ed illogico ragionamento.

Osserva che la società opponente non era l’autrice del supposto illecito e pertanto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva ricomprendeva e superava, all’evidenza, la questione del mancato addebito della sanzione al proprio legale rappresentante.

Secondo la ricorrente, la carenza assoluta di legittimazione passiva rendeva superflua ed includeva anche la questione della comminatoria della sanzione al legale rappresentante, erroneamente ritenuto responsabile dell’illecito.

Inoltre, la carenza di legittimazione costituiva una carenza delle condizioni dell’azione, come tale rilevabile di ufficio e che dunque avrebbe dovuto essere considerata e valutata dalla Corte territoriale.

Richiama il principio della responsabilità personale per l’illecito amministrativo e rileva che nel caso in esame la sanzione non è stata notificata all’ipotetico trasgressore, vale a dire il legale rappresentante dell’esponente e/o della [OSCURATO:PERSONA], ma solo al presunto responsabile in solido, vale a dire [OSCURATO:SOCIETA]. 2 Con un secondo motivo la ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 cpc, la violazione dell’art. 6 comma 3 della legge n. 689/1981 e 111 Cost. per non avere la Corte d’Appello minimamente motivato sul fatto che non era stato contestato alcunché al legale rappresentante della società e che quindi era venuto meno il presupposto della responsabilità di quest’ultima.

Sarebbe quindi illogica una responsabilità solidale di [OSCURATO:SOCIETA] non per fatto commesso da proprio dipendente ma per fatto commesso da dipendente della [OSCURATO:PERSONA], la cui responsabilità potrebbe semmai cadere solo su quest’ultima.

Questi due motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione, sono infondati.

L'opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa introduce un giudizio disciplinato dalle regole proprie del processo civile di cognizione, i cui limiti sono segnati dai motivi della opposizione, che costituiscono la "causa petendi" della relativa azione, con la conseguenza che il giudice, salvo le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di annullare di ufficio il provvedimento opposto per ragioni diverse da quelle indicate nell'atto di opposizione (v.

Sez. 2, Sentenza n. 24961 del 2006; Cass. 17.9.2003, n. 13667 ; Cass.24.6.2003, n. 9987).

Nel caso in esame, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, il secondo motivo dell’opposizione proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA] avverso l’ordinanza ingiunzione si fondava sul fatto che la violazione sarebbe stata commessa da un terzo estraneo (la [OSCURATO:PERSONA] ), a cui era stata assegnata l’esecuzione degli scavi: si invocava, quindi, il principio della responsabilità personale dell’autore della violazione (cfr. pagg. 8 e ss della sentenza impugnata).

Il Tribunale, però, benché investito di una siffatta doglianza, aveva individuato autonomamente, di ufficio, un altro profilo non dedotto, e cioè la mancanza di responsabilità della società per mancata contestazione di addebito al suo legale rappresentante.

La violazione di legge in cui era incorso il primo giudice – e che, investendo il tema della solidarietà nelle violazioni amministrative, nulla aveva a che vedere col difetto di legittimazione passiva -è stata dunque correttamente rilevata dalla Corte d’Appello e perciò non merita censura la sentenza impugnata laddove ha riformato la sentenza di primo grado, seppure con argomentazione inappropriata (“violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”), non potendosi condividere la tesi della ricorrente (già disattesa in appello ed oggi nuovamente riproposta) che vorrebbe ricomprendere la questione rilevata di ufficio dal Tribunale in quella originariamente sottoposta con l’opposizione, trattandosi di questioni fondate su presupposti di fatto e di diritto completamente diversi (rispettivamente artt. 6 e 3 della legge n. 689/1981). 3 Col terzo motivo la società ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 cpc, la violazione dell’art. 14 della legge n. 689/1981 e dell’art. 7 della L.R. n. 33/98, oltre che dell’art. 111 comma 6 Cost. per avere la Corte d’Appello rigettato le varie eccezioni formulate (in particolare, la tardività della notifica del verbale, eseguita oltre i 90 giorni dall’accertamento della violazione).

Questo motivo è anch’esso infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27405 del 25/10/2019 Rv. 655686; Sez. 2, Sentenza n. 3043 del 06/02/2009 Rv. 606557; nello stesso senso v. anche Sez. 2 - , Sentenza n . 9022 del 30/03/2023 Rv. 667516; Sez. 2 - , Sentenza n. 21171 del 08/08/2019 Rv. 655194 in tema di sanzioni CONSOB).

Più specificamente, proprio in tema di escavazione di sostanze minerali di cava in eccedenza rispetto ai quantitativi autorizzati, questa Corte ha affermato che nel caso in cui la sanzione pecuniaria è commisurata alla quantità del materiale abusivamente estratto, l'accertamento del fatto materiale integrante l'infrazione non può ritenersi completato con la generica constatazione dell'abusiva estrazione di materiale, ma soltanto con la esatta quantificazione del materiale estratto ed il deposito, presso il soggetto competente all'irrogazione della sanzione, della definitiva relazione del tecnico incaricato dell'accertamento.

Soltanto da questo momento, pertanto, può decorrere il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 per la notificazione al trasgressore degli estremi dell'infrazione commessa (cfr.Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24258 del 04/10/2018 Rv. 650724; Sez. 1, Sentenza n. 11464 del 24/07/2003 Rv. 565383).

Nel caso in esame, il giudice di merito, con apprezzamento congruamente motivato e qui non sindacabile, ha individuato il dies a quoancorandolo alla comunicazione della Provincia del 1.10.2014 perché solo da tale data l’ente preposto (una volta acquisiti tutti i dati tecnici necessari) aveva potuto procedere alla determinazione e quantificazione della sanzione amministrativa (cfr. sentenza impugnata pagg. 11 e ss).

La lunga censura sollecita quindi una rivalutazione degli accertamenti riservati al giudice di merito. 4 Col quarto motivo la ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 cpc, la violazione dell’art. 3 commi 1 e 2 della legge n. 689/1981 e dell’art. 20 L.R. n. 71/1997 nonché dell’art. 111 Comma 6 Cost. per avere la Corte d’Appello sanzionato un soggetto che non aveva effettuato nessuno scavo (eseguito da [OSCURATO:PERSONA]), ritenendolo responsabile per avere “fatto effettuare” lo scavo.

Questo motivo è anch’esso infondato perché minimizza un dato di fatto imprescindibile e cioè il fatto che la società odierna ricorrente era la titolare dell’autorizzazione e quindi come tale era tenuta ad osservare le relative prescrizioni.

I rapporti interni con altri soggetti non rilevano. 5Col quinto motivo la ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 cpc, la violazione dell’art. 3 della legge n. 689/1981, dell’art. 20 della L.R. n. 71/1997 e 111 comma 6 Cost. per non avere la Corte d’Appello motivato sul fatto che era stato estratto meno materiale di quello autorizzato.

Osserva che la difformità oggettiva nel corso delle lavorazioni, dovuta ad una forte irregolarità dei livelli ghiaiosi, ha determinato un errore sul fatto che esclude la punibilità, trattandosi di errore non determinato da colpa.

La censura è infondata.

In linea di principio, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

Nel caso in esame era stato contestato lo scavo in difformità del progetto autorizzato.

La Corte di merito si sofferma compiutamente sul tema (v. pagg. 17 e 18 sentenza impugnata) e quindi il dedotto vizio di motivazione non si ravvisa.

La deduzione della trascuratezza degli scostamenti attiene a circostanze di fatto e dunque non è sindacabile in questa sede. 6Con il sesto ed ultimo motivo la ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 cpc, la violazione dell’art. 111 comma 6 Cost. per motivazione apparente sul quantum della sanzione (essendosi la Corte d’Appello riportata alle deduzioni del Comune senza neppure considerare la tolleranza minima).

Si sofferma quindi sul calcolo dei volumi e sulle tolleranze geometriche, nel caso in esame non considerate, evidenziando un’incongruenza rispetto alle tolleranze consentite per le violazioni dei limiti di velocità prescritti dal codice della strada.

Contesta inoltre l’estensione dell’area di scavo accertata.

Questo motivo è anch’esso infondato nei vari profili in cui si articola.

Partendo dal dedotto vizio di motivazione apparente, è il caso di ricordare che tale vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Sez.

U, Ordinanza n. 2767 del 2023 in motivazione; v. anche Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez.

U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664 061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145).

Nel caso in esame, il vizio di motivazione apparente è senz’altro da escludersi perché la lettura della sentenza impugnata consente di percepire il fondamento della decisione.

Quanto al richiamo alle deduzioni dell’ente territoriale, trattasi di una tecnica motivazionale che non integra un vizio motivazionale né un difetto di imparzialità del giudice (cfr. al riguardo Sez.

U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015 Rv. 634091).

La censura, per il resto si appunta su accertamenti in fatto e quindi, ancora una volta, non coglie nel segno.

In conclusione, il ricorso va respinto, con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - del la sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 9.200,00 di cui €. 200,00 per esborsi oltre spese generali oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 6636-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Liegi n. 28 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, piazza dell’Orologio n. 7 -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1781/2019 depositata il 3.2.2020 Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1Con sentenza n. 1781/2019 la Corte d’Appello di ANCONA, accogliendo il gravame proposto dal Comune di Fano, ha riformato la decisione di primo grado (Tribunale di Pesaro n. 308/2018) che aveva, invece, annullato l’ordinanza ingiunzione di pagamento della somma di €. 423.509,00, notificata il 27.10.2016 dall’ente territoriale alla [OSCURATO:SOCIETA] per violazione della legge regionale n. 71/1997 art. 20 comma 2, (esecuzione di uno “scavo di 35.789,53 mc di ghiaia oltre i profili e i limiti autorizzati, per un valore commerciale di €. 254.105,66 posto a base della quantificazione della sanzione”). Secondo la Corte territoriale, il primo giudice, nell’accogliere l’opposizione della società, aveva violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato perché, a fronte di una censura che faceva valere la commissione della violazione da parte di un terzo soggetto estraneo e diverso sia rispetto alla società opponente che al legale rappresentante di questa, aveva esaminato e deciso la diversa questione riguardante la mancanza di un addebito di responsabilità a carico del legale rappresentante della società opponente, sì da non potere essere invocata la responsabilità solidale della medesima per l’illecito in questione. La Corte d’Appello ha quindi escluso - disattendendo la tesi della appellata - che la questione sollevata con l’opposizione, riguardante l’individuazione dell’autore della violazione, potesse ricomprendere anche la tematica del mancato addebito al legale rappresentante della società. Ha quindi proceduto all’esame dei vari motivi di opposizione e li ha rigettati. 2 Contro tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per cassazione sulla base di sei motivi. Resiste il Comune di Fano con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con un primo motivo, la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 cpc, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 112 e 115 comma 1 cpc, nonché 3 comma 1 e 6 comma 3 della legge n. 689/1981 e dell’art. 111 comma 6 Cost., rimproverando alla Corte d’Appello un manifesto travisamento dei fatti ed un immotivato ed illogico ragionamento. Osserva che la società opponente non era l’autrice del supposto illecito e pertanto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva ricomprendeva e superava, all’evidenza, la questione del mancato addebito della sanzione al proprio legale rappresentante. Secondo la ricorrente, la carenza assoluta di legittimazione passiva rendeva superflua ed includeva anche la questione della comminatoria della sanzione al legale rappresentante, erroneamente ritenuto responsabile dell’illecito. Inoltre, la carenza di legittimazione costituiva una carenza delle condizioni dell’azione, come tale rilevabile di ufficio e che dunque avrebbe dovuto essere considerata e valutata dalla Corte territoriale. Richiama il principio della responsabilità personale per l’illecito amministrativo e rileva che nel caso in esame la sanzione non è stata notificata all’ipotetico trasgressore, vale a dire il legale rappresentante dell’esponente e/o della [OSCURATO:PERSONA], ma solo al presunto responsabile in solido, vale a dire [OSCURATO:SOCIETA]. 2 Con un secondo motivo la ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 cpc, la violazione dell’art. 6 comma 3 della legge n. 689/1981 e 111 Cost. per non avere la Corte d’Appello minimamente motivato sul fatto che non era stato contestato alcunché al legale rappresentante della società e che quindi era venuto meno il presupposto della responsabilità di quest’ultima. Sarebbe quindi illogica una responsabilità solidale di [OSCURATO:SOCIETA] non per fatto commesso da proprio dipendente ma per fatto commesso da dipendente della [OSCURATO:PERSONA], la cui responsabilità potrebbe semmai cadere solo su quest’ultima. Questi due motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione, sono infondati. L'opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa introduce un giudizio disciplinato dalle regole proprie del processo civile di cognizione, i cui limiti sono segnati dai motivi della opposizione, che costituiscono la "causa petendi" della relativa azione, con la conseguenza che il giudice, salvo le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di annullare di ufficio il provvedimento opposto per ragioni diverse da quelle indicate nell'atto di opposizione (v. Sez. 2, Sentenza n. 24961 del 2006; Cass. 17.9.2003, n. 13667 ; Cass.24.6.2003, n. 9987). Nel caso in esame, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, il secondo motivo dell’opposizione proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA] avverso l’ordinanza ingiunzione si fondava sul fatto che la violazione sarebbe stata commessa da un terzo estraneo (la [OSCURATO:PERSONA] ), a cui era stata assegnata l’esecuzione degli scavi: si invocava, quindi, il principio della responsabilità personale dell’autore della violazione (cfr. pagg. 8 e ss della sentenza impugnata). Il Tribunale, però, benché investito di una siffatta doglianza, aveva individuato autonomamente, di ufficio, un altro profilo non dedotto, e cioè la mancanza di responsabilità della società per mancata contestazione di addebito al suo legale rappresentante. La violazione di legge in cui era incorso il primo giudice – e che, investendo il tema della solidarietà nelle violazioni amministrative, nulla aveva a che vedere col difetto di legittimazione passiva -è stata dunque correttamente rilevata dalla Corte d’Appello e perciò non merita censura la sentenza impugnata laddove ha riformato la sentenza di primo grado, seppure con argomentazione inappropriata (“violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”), non potendosi condividere la tesi della ricorrente (già disattesa in appello ed oggi nuovamente riproposta) che vorrebbe ricomprendere la questione rilevata di ufficio dal Tribunale in quella originariamente sottoposta con l’opposizione, trattandosi di questioni fondate su presupposti di fatto e di diritto completamente diversi (rispettivamente artt. 6 e 3 della legge n. 689/1981). 3 Col terzo motivo la società ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 cpc, la violazione dell’art. 14 della legge n. 689/1981 e dell’art. 7 della L.R. n. 33/98, oltre che dell’art. 111 comma 6 Cost. per avere la Corte d’Appello rigettato le varie eccezioni formulate (in particolare, la tardività della notifica del verbale, eseguita oltre i 90 giorni dall’accertamento della violazione). Questo motivo è anch’esso infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27405 del 25/10/2019 Rv. 655686; Sez. 2, Sentenza n. 3043 del 06/02/2009 Rv. 606557; nello stesso senso v. anche Sez. 2 - , Sentenza n . 9022 del 30/03/2023 Rv. 667516; Sez. 2 - , Sentenza n. 21171 del 08/08/2019 Rv. 655194 in tema di sanzioni CONSOB). Più specificamente, proprio in tema di escavazione di sostanze minerali di cava in eccedenza rispetto ai quantitativi autorizzati, questa Corte ha affermato che nel caso in cui la sanzione pecuniaria è commisurata alla quantità del materiale abusivamente estratto, l'accertamento del fatto materiale integrante l'infrazione non può ritenersi completato con la generica constatazione dell'abusiva estrazione di materiale, ma soltanto con la esatta quantificazione del materiale estratto ed il deposito, presso il soggetto competente all'irrogazione della sanzione, della definitiva relazione del tecnico incaricato dell'accertamento. Soltanto da questo momento, pertanto, può decorrere il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 per la notificazione al trasgressore degli estremi dell'infrazione commessa (cfr.Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24258 del 04/10/2018 Rv. 650724; Sez. 1, Sentenza n. 11464 del 24/07/2003 Rv. 565383). Nel caso in esame, il giudice di merito, con apprezzamento congruamente motivato e qui non sindacabile, ha individuato il dies a quoancorandolo alla comunicazione della Provincia del 1.10.2014 perché solo da tale data l’ente preposto (una volta acquisiti tutti i dati tecnici necessari) aveva potuto procedere alla determinazione e quantificazione della sanzione amministrativa (cfr. sentenza impugnata pagg. 11 e ss). La lunga censura sollecita quindi una rivalutazione degli accertamenti riservati al giudice di merito. 4 Col quarto motivo la ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 cpc, la violazione dell’art. 3 commi 1 e 2 della legge n. 689/1981 e dell’art. 20 L.R. n. 71/1997 nonché dell’art. 111 Comma 6 Cost. per avere la Corte d’Appello sanzionato un soggetto che non aveva effettuato nessuno scavo (eseguito da [OSCURATO:PERSONA]), ritenendolo responsabile per avere “fatto effettuare” lo scavo. Questo motivo è anch’esso infondato perché minimizza un dato di fatto imprescindibile e cioè il fatto che la società odierna ricorrente era la titolare dell’autorizzazione e quindi come tale era tenuta ad osservare le relative prescrizioni. I rapporti interni con altri soggetti non rilevano. 5Col quinto motivo la ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 cpc, la violazione dell’art. 3 della legge n. 689/1981, dell’art. 20 della L.R. n. 71/1997 e 111 comma 6 Cost. per non avere la Corte d’Appello motivato sul fatto che era stato estratto meno materiale di quello autorizzato. Osserva che la difformità oggettiva nel corso delle lavorazioni, dovuta ad una forte irregolarità dei livelli ghiaiosi, ha determinato un errore sul fatto che esclude la punibilità, trattandosi di errore non determinato da colpa. La censura è infondata. In linea di principio, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Nel caso in esame era stato contestato lo scavo in difformità del progetto autorizzato. La Corte di merito si sofferma compiutamente sul tema (v. pagg. 17 e 18 sentenza impugnata) e quindi il dedotto vizio di motivazione non si ravvisa. La deduzione della trascuratezza degli scostamenti attiene a circostanze di fatto e dunque non è sindacabile in questa sede. 6Con il sesto ed ultimo motivo la ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 cpc, la violazione dell’art. 111 comma 6 Cost. per motivazione apparente sul quantum della sanzione (essendosi la Corte d’Appello riportata alle deduzioni del Comune senza neppure considerare la tolleranza minima). Si sofferma quindi sul calcolo dei volumi e sulle tolleranze geometriche, nel caso in esame non considerate, evidenziando un’incongruenza rispetto alle tolleranze consentite per le violazioni dei limiti di velocità prescritti dal codice della strada. Contesta inoltre l’estensione dell’area di scavo accertata. Questo motivo è anch’esso infondato nei vari profili in cui si articola. Partendo dal dedotto vizio di motivazione apparente, è il caso di ricordare che tale vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 2023 in motivazione; v. anche Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664 061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145). Nel caso in esame, il vizio di motivazione apparente è senz’altro da escludersi perché la lettura della sentenza impugnata consente di percepire il fondamento della decisione. Quanto al richiamo alle deduzioni dell’ente territoriale, trattasi di una tecnica motivazionale che non integra un vizio motivazionale né un difetto di imparzialità del giudice (cfr. al riguardo Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015 Rv. 634091). La censura, per il resto si appunta su accertamenti in fatto e quindi, ancora una volta, non coglie nel segno. In conclusione, il ricorso va respinto, con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - del la sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 9.200,00 di cui €. 200,00 per esborsi oltre spese generali oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito d
Sentenza Cassazione n. 29442/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris