Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43986/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza in data 13/4/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: a) vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova in relazione al riconoscimento dell'autore del reato e mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale per disporre la ricognizione; b) vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione alla riconosciuta aggravante dell'uso dell'arma; c) violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'aggravante delle "più persone riunite"; d) vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile.

2.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione all'identificazione del ricorrente come l'autore del reato e alla mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale per effettuare la ricognizione.

Il vizio è dedotto anche sotto il profilo del travisamento della prova in quanto la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che la persona offesa, nella descrizione fornita prima dell'identificazione fotografica, aveva indicato in azzurro il colore degli occhi dell'autore del reato mentre il ricorrente li ha verdi-castani.

La doglianza è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, con il riferimento alla piena attendibilità della individuazione e alla circostanza che il ricorrente era stato riconosciuto anche dagli altri due testimoni presenti, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.

Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite.

Sul punto, d'altro canto, non risulta esservi alcun travisamento in quanto il colore degli occhi non è stato indicato come circostanza decisiva dai giudici di merito che, piuttosto, hanno fondato la conclusione sulla credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla circostanza che queste sono state confermate dell'analoga identificazione effettuata da altri due testimoni (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata).

Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, quindi, non è consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Del pari manifestamente infondata è la doglianza relativa al rigetto della richiesta di rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale.

Questa, infatti, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado (o delle indagini nel caso di giudizio abbreviato), esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione.

A fronte di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello ma non ancora acquisita, d'altro canto, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", così che la motivazione del provvedimento nel quale siano indicate, anche in sintesi (come nel caso di specie con il riferimento alla credibilità del Diotallevi e al riconoscimento operato anche dalle testi Giudici e [OSCURATO:PERSONA]), le ragioni della scelta operata, non incorre in vizi di manifesta illogicità (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez.

U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA]., Rv. 27511401; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 200)5 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391).

2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione alla riconosciuta aggravante dell'uso dell'arma in quanto dal fotogramma 18, pure citato nella sentenza impugnata, non si individuerebbe una lama ovvero una oggetto con punta acuminata quanto, piuttosto, un oggetto affusolato.

La doglianza è manifestamente infondata.

La circostanza che l'oggetto utilizzato per minacciare la persona offesa, e quindi come arma, fosse acuminato, affilato ovvero solo affusolato, risulta del tutto irrilevante.

A prescindere dalla forma dello stesso, infatti, l'oggetto, comunque atto ad offendere, è stato utilizzato come arma impropria e tanto basta per ritenere la sussistenza della circostanza aggravante contestata (cfr. Sez. 5, n. 30572 del 18/07/2011, Saetta, Rv. 250590).

2.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in riferimento all'aggravante delle "più persone riunite" in quanto il concorrente nel reato, pure presente, si sarebbe tenuto a distanza ed era distratto dal proprio telefonino.

La doglianza è manifestamente infondata.

Come evidenziato dalla sentenza impugnata, infatti, il solo fatto che il concorrente fosse simultaneamente presente è di per sé idoneo a ritener la sussistenza dell'aggravante "poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata sulla vittima, quanto piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone sul luogo del delitto e nella esecuzione dello stesso, atteso che la predisposizione di un'organizzazione plurisoggettiva genera nei concorrenti l'affidamento reciproco sull'immediato ausilio disponibile e si risolve in una garanzia di successo dell'attività illecita risultante dall'impegno contestuale di più persone" (Sez. 2, n. 46148 del 10/10/2019, Cappello, Rv. 277776; da ultimo anche Sez. 2, n. 10695 del 30/10/2019, dep. 2020.

Jakimi, Rv. 278521).

2.4. Nel quarto motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

La doglianza è manifestamente infondata.

Anche con riferimento all'invocata attenuante, infatti, la Corte territoriale ha correttamente applicato la pacifica giurisprudenza di legittimità per la quale "ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina/estorsione, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto" (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salannone, RV. 265685 n.19308 del 20/01/2010, Uccello, RV. 247363; n.12456 del 04/03/2008, Umina RV.239749; n.41578 del 22/11/2006, Massimi, RV. 235386; n.21872 del 06/03/ 2001, Contene, RV. 218795).

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune, come nel caso di specie con il riferimento alle modalità della condotta, da vizi logico-giuridici.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza in data 13/4/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: a) vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova in relazione al riconoscimento dell'autore del reato e mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale per disporre la ricognizione; b) vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione alla riconosciuta aggravante dell'uso dell'arma; c) violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'aggravante delle "più persone riunite"; d) vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione all'identificazione del ricorrente come l'autore del reato e alla mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale per effettuare la ricognizione. Il vizio è dedotto anche sotto il profilo del travisamento della prova in quanto la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che la persona offesa, nella descrizione fornita prima dell'identificazione fotografica, aveva indicato in azzurro il colore degli occhi dell'autore del reato mentre il ricorrente li ha verdi-castani. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, con il riferimento alla piena attendibilità della individuazione e alla circostanza che il ricorrente era stato riconosciuto anche dagli altri due testimoni presenti, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite. Sul punto, d'altro canto, non risulta esservi alcun travisamento in quanto il colore degli occhi non è stato indicato come circostanza decisiva dai giudici di merito che, piuttosto, hanno fondato la conclusione sulla credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla circostanza che queste sono state confermate dell'analoga identificazione effettuata da altri due testimoni (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata). Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, quindi, non è consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Del pari manifestamente infondata è la doglianza relativa al rigetto della richiesta di rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale. Questa, infatti, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado (o delle indagini nel caso di giudizio abbreviato), esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. A fronte di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello ma non ancora acquisita, d'altro canto, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", così che la motivazione del provvedimento nel quale siano indicate, anche in sintesi (come nel caso di specie con il riferimento alla credibilità del Diotallevi e al riconoscimento operato anche dalle testi Giudici e [OSCURATO:PERSONA]), le ragioni della scelta operata, non incorre in vizi di manifesta illogicità (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA]., Rv. 27511401; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 200)5 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391). 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione alla riconosciuta aggravante dell'uso dell'arma in quanto dal fotogramma 18, pure citato nella sentenza impugnata, non si individuerebbe una lama ovvero una oggetto con punta acuminata quanto, piuttosto, un oggetto affusolato. La doglianza è manifestamente infondata. La circostanza che l'oggetto utilizzato per minacciare la persona offesa, e quindi come arma, fosse acuminato, affilato ovvero solo affusolato, risulta del tutto irrilevante. A prescindere dalla forma dello stesso, infatti, l'oggetto, comunque atto ad offendere, è stato utilizzato come arma impropria e tanto basta per ritenere la sussistenza della circostanza aggravante contestata (cfr. Sez. 5, n. 30572 del 18/07/2011, Saetta, Rv. 250590). 2.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in riferimento all'aggravante delle "più persone riunite" in quanto il concorrente nel reato, pure presente, si sarebbe tenuto a distanza ed era distratto dal proprio telefonino. La doglianza è manifestamente infondata. Come evidenziato dalla sentenza impugnata, infatti, il solo fatto che il concorrente fosse simultaneamente presente è di per sé idoneo a ritener la sussistenza dell'aggravante "poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata sulla vittima, quanto piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone sul luogo del delitto e nella esecuzione dello stesso, atteso che la predisposizione di un'organizzazione plurisoggettiva genera nei concorrenti l'affidamento reciproco sull'immediato ausilio disponibile e si risolve in una garanzia di successo dell'attività illecita risultante dall'impegno contestuale di più persone" (Sez. 2, n. 46148 del 10/10/2019, Cappello, Rv. 277776; da ultimo anche Sez. 2, n. 10695 del 30/10/2019, dep. 2020. Jakimi, Rv. 278521). 2.4. Nel quarto motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. Anche con riferimento all'invocata attenuante, infatti, la Corte territoriale ha correttamente applicato la pacifica giurisprudenza di legittimità per la quale "ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina/estorsione, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto" (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salannone, RV. 265685 n.19308 del 20/01/2010, Uccello, RV. 247363; n.12456 del 04/03/2008, Umina RV.239749; n.41578 del 22/11/2006, Massimi, RV. 235386; n.21872 del 06/03/ 2001, Contene, RV. 218795). Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune, come nel caso di specie con il riferimento alle modalità della condotta, da vizi logico-giuridici. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così