CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04916/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24776/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al ricorso (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ; [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrenti – Contro Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso lasentenza della C o mmissione tributaria regionale del la Puglia n. 1600/27/2020, depositata il 12.08.2020. Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Oggetto: Tributi–operazioni soggettivamente inesistenti –sentenza penale irrevocabile di assoluzione –art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000–incidenza - condizioni Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] quale, riportandosi alle sue conclusioni scritto,ha chiesto il rigetto del ricorso ; Sentiti, per i ricorrent i , gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e , per la controricorrente Agenzia delle entrate, l’avvocatodello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La CTP di Foggia, con sentenza n. 122/05/2010,rigettava i ricorsi riunitiproposti dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso distinti avvisi di accertamento, per gli anni di imposta dal 2001 al 2006, con i quali veniva contestato, nei confronti della società, ai fini IVA e IRAP, l’indeducibilità dei costi relativi a fatture di acquisto per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti e nei confronti dei soci, ai fini IRPEF, un maggior reddito di partecipazione. Con la sentenza n. 78/26/2011, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia accoglieva parzialmente l’appello proposto dai contribuenti, confermando gli atti impositivi limitatamente ad alcune spese minimali. Proposto ricorso per cassazione dall’Agenzia delle entrate, questa Corte, con sentenza n. 25898 del 2017, ne accoglievail primo motivo, assorbito il secondo, e cassava con rinvio la sentenza impugnata. A seguito del ricorso in riassunzione, proposto da[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] (nel frattempo cancellata) e in proprio, unitamente all’altro socio, [OSCURATO:PERSONA], la CTR della Puglia, quale giudice di rinvio, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava il ricorso in riassunzione e, quindi, l’originario appello proposto dai contribuenti.Dalla sentenza della CTR si evince, in sintesi, per quanto ancora qui rileva, che: - la contestazione riguardava la “fittizietà delle operazioni di acquisto relative alle contrattazioni avvenute tra la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e società asseritamente riconducibili al Bevilacqua e ritenute cartiere”, per cui veniva disconosciuta la deducibilità dei costi afferenti detti acquisti e la detraibilità della relativa IVA; - stante il carattere chiuso del giudizio di rinvio, erano “non ricevibili”le questioni nuove riguardanti il “ne bis in idem”, la natura delle sanzioni, la richiesta di remissione della causa alla CGUE e le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dai contribuenti; -dall'esame degli atti del processo risultava che anche in sede di riassunzione il contribuente non aveva dimostrato l'effettività delle prestazioni contestate, limitandosi a sostenere l’esistenza delle operazioni senza fornire alcun riscontro contrario agli elementi oggettivi prodotti dall'Ufficio mediante i quali era stata dimostrata la frode; - le richieste istruttorie della parte contribuente erano inammissibili, stante il divieto di ammissione della prova testimoniale nel processo tributario, sancito dall'art. 7, comma 4 del d.lgs. n. 546/92; -l’assenza sia pur minima di dotazione strumentale e di personale costituiva di per sé idoneo elemento sintomatico dell’assenza di buona fede della società contribuente che, per converso, non ha dimostrato in termini effettivi la sua “estraneità” alla frode contestata; - come condiviso anche dall’Ufficio, andava riconosciuta alla società, ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, la deduzione dei soli costi sostenuti per l'acquisto della merce destinata alla rivendita e, quindi, il recupero avanzato con gli originari atti impositivi era circoscritto alla sola imposta IVA,che era stata indebitamente detratta, ed ai costi non inerenti; -nel giudizio tributario non ha alcun effetto di giudicato la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché l’accertamento si fondisugli stessi fatti esaminati in sede penale, stante i limiti in materia di prova posti dall’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546/92 e la rilevanza, in materia di determinazione dell'IVA, anche di presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna; - anche per le sanzioni, non potevano ritenersi prevalenti le sanzioni penali su quelle amministrative e non si poteva ravvisare una loro inconciliabilitàin relazione ad una eventuale “duplicazione”, attesa la diversa condotta del contribuente in relazione ad ambiti sanzionatori diversi e presupposti diversi, trattandosi di sanzioni disciplinate da norme diverse ed assoggettate a giurisdizione diversa; - in ordine all’applicazione della più favorevole disciplina sanzionatoria di cui al d.lgs. n. 158 del 2015, lo stesso Ufficio aveva precisato che avrebbe provveduto ad applicare le sanzioni ridotte in sede di liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad undici motivi e illustratocon memoria. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso , i contribuenti chied ono la disapplicazione degli artt. 21, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000 e 649 cod. proc. pen., per contrasto con l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, rilevando che sia il Latrofa che il Trombetta erano stati sottoposti a processo penale per il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 200, in relazione ai medesimi fatti oggetto degli accertamenti tributari per cui vi è causa e il Tribunale di Foggia – sezione di Lucera li aveva assolti con la formula “perché il fatto non sussiste” con sentenza irrevocabile n. 2393/14 depositata il 30.10.2014; poiché le sanzioni tributarie rientrano nel concetto di sanzioni “penali”, in base alla normativa euro-unitaria ed alla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, il processo tributario deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere, essendo intervenuto il giudicato esternonel processo penale. 2. Con il secondo motivo, sollecitano, in subordine,la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la valutazione di costituzionalità degli artt. 21, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000 e 649 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 117, comma 1, Cost. e 4, del 7° Protocollo aggiuntivo della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, posto che al Latrofa, in quanto socio accomandatario della [OSCURATO:PERSONA], si richiede il pagamento, oltre che dell’intera maggiore IVA accertata, anchedelle relative sanzioni irrogatealla società, nella misura di oltre un milione di euro(pari al 100% della maggiore imposta accertata), aventi natura “penale –punitiva”, con conseguente violazione del divieto del “bis in idem”. 3. Con il terzo motivo,sollecitano, in ulteriore subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’UE, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, in relazione alla compatibilità degli artt. 21, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000 e 649 cod. proc. pen con l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sul seguente quesito: “se sia compatibile con il diritto dell'Unione e con l'art. 50 della CDFUE la normativa nazionale la quale consente che un soggetto, assolto in via definitiva nel processo definito penale dal diritto interno, possa continuare ad essere sottoposto per gli stessi fatti a processo definito tributario dal diritto interno ma, comunque, finalizzato ad irrogare sanzioni punitive aventi innegabilmente natura penale-punitiva in base ai principi UE e Convenzionali". 4. Con il quarto motivo, deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere non ricevibili, nel giudizio di rinvio, le questioni di costituzionalità e le richieste di rimessione alla Corte di Giustizia UE, anche in considerazione dell’accoglimento nel giudizio di cassazione del solo primo motivo di ricorso, riguardante l’insufficiente motivazione sugli elementi di prova, allegati dall’Ufficio a sostegno della pretesa, con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni non affrontate e di quelle rilevabili d’ufficio. 5. Con il quinto motivo, deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di esaminare la rilevanza degli elementi sui quali si era fondata la pretesa, risultanti dal PVC del 23.09.2008 (e, segnatamente, le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminare dal Bevilacqua, dal Morganti e dal Carlettie un presunto “brogliaccio analitico” citato nel medesimo PVC, ma non presente agli atti del processo tributario, dal quale risulterebbero le restituzioni dell’IVA agli acquirenti, tra cui la [OSCURATO:PERSONA]), al fine di stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato o meno alla frode perpetrata dai propri fornitori; sostiene che la CTR ha fatto riferimento a fatti inesistenti, introdotti dall’Ufficio solo nelle controdeduzioni e nelle successive memorie depositate nel giudizio di rinvio, non desumibili dalla documentazione contenuta nel fascicolo processuale. 6. Con il sesto motivo, denunciano la mancanza assoluta di motivazione su fatti essenziali e violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod.proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la stessa censura mossa con il quinto motivo. 7. Con il settimo motivo, sollecitano la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la valutazione di costituzionalità dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 con gli artt. 24, 111 e 117, comma 1, Cost. e 6 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, avendo la CTR rigettato la richiesta di audizione del Morganti, del Carletti e del Bevilacqua. 8. Con l’ottavo motivo, deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR rispettato le regole di riparto dell’onere probatorio in tema di fatturazione per operazioni inesistenti, ponendo il relativo onere a carico dei contribuenti, senza verificare e spiegare se l’Ufficio avesse previamente fornito la prova, anche presuntiva, circa l’inesistenza dell’operazione. 9. Con il nono motivo, deducono l’omessa motivazione su un fatto decisivo e violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per non avere la CTRspiegato su quali elementi si fondava l’affermazione sulla presunta assenza di personale o di strumenti e se questa si riferiva ai fornitori della [OSCURATO:PERSONA], posto che nel PVC del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non veniva neppure adombrato che le società fornitrici fossero prive di personale e di dotazione strumentale. 10. Con il decimo motivo, deducono, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la violazione dell’art. 91, comma 1, cod. proc. civ., per avere la CTR condannato al pagamento delle spese processuali anche il Trombetta che era risultato totalmente vittorioso anche all’esito del giudizio di rinvio, essendo stato riconosciuto che i costi documentati dalle fatture ricevute dalla società contribuente erano deducibili e questo annullava gli accertamenti per la maggior IRPEF allo stesso notificati. 11. Con l’undicesimo motivo, deducono l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per non avere la CTR esaminato le dichiarazioni rese nel processo penale, dopo la pubblicazione della sentenza di appello n. 78/2011, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i cui verbali erano stati prodotti nel giudizio di rinvioe dai quali si evince l’estraneità dei contribuenti alla contestata frode. 12. Il primo motivo è fondato nei termini di seguito indicati , con assorbimento delle restanti censure. 13. Occorre premettere che i difensori de i ricorrenti hanno ridepositato, in allegato alla memoria depositata il 17.12.2024, copia della sentenza penale n. 2393/2014 del Tribunale di Foggia, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale gli stessi sono stati assolti dal reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 con la formula “perché il fatto non sussiste”. Si tratta di sentenza divenuta irrevocabile il 30.01.2015 , come risulta dalla attestazione apposta sul frontespizio della stessa. Con la predetta memoria hanno , quindi, invocato l’applicazione dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 , per cui il primo motivo di ricorso va esaminato tenendo conto della rilevanza e de l l’incidenza di tale sopravvenuta disposizione normativa. 14. Al riguardo o ccorre rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,la sentenza penale, anche irrevocabile, nonè idonea, in forza del disposto di cui all’art. 654 cod. proc. pen., ad esplicarealcun effetto vincolante nel processo tributario, assumendo – per il principio della circolazione dei mezzi di prova – un rilievo solo quale elemento di prova, soggetto all’autonoma valutazione del giudice tributario. 14.1 Pertanto, a nche se la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula "perché il fatto non sussiste", nonassume efficacia di giudicato nel processo tributario, neppure quando i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazionefinanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, la stessa può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare (Cass. n. 6918 del 20/03/2013; Cass. n. 2938 del 13/02/2015; Cass. n. 10578 del22/05/2015; Cass. n. 17258 del 27/06/2019; Cass. n. 4645 del21/02/2020). 15. L’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 87 del 2024 (“Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111”), entrato in vigore in data 29 giugno 2024, stabilisce che:«Art. 21 - bis (Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione). – 1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. 2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonchè nei confronti dei loro soci o associati». 15.1 La nuova norma, quindi , si riferisce alle sole sentenze di assoluzione perché “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, emesse a “seguito di dibattimento”, restando, quindi, escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 21 - bis le sentenze di condanna,le sentenze di assoluzione e proscioglimento con una diversa formula (come il fatto non costituisce reato, il fatto non è più previsto come reato o le formule di improcedibilità ) , i provvedimenti di archiviazione, le sentenze di applicazione della pena concordata (444 cod. proc. pen.) e tutte le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato. 15.2 Le prime pronunce di questa Corte (Cass. 31 luglio 2024, n. 21584;Cass. 3 settembre 2024, n. 23570; Cass. 3 settembre 2024, n. 23609;Cass. 11 ottobre 2024, n. 16584; Cass. 2 dicembre 2024, n. 30814;Cass. 3 dicembre 2024, n. 30900; Cass. 16 gennaio 2025, n. 1021)hanno ritenuto la norma immediatamente applicabile anche con riguardo a sentenze penali preesistenti alla novella, pur indicandone i limiti con riguardo alle decisioni emesse dal giudice dell’udienza preliminare ovveroin relazione alla diversità delle statuizioni espresse. 15.3 A fronte di questi primi interventi, appare necessario soffermarsi innanzitutto sull’inquadramento sistematico della nuova disposizione per poi affrontare la sua effettiva valenza e incidenza in ambito tributario, sia sul pianoprocessuale che su quello sostanziale , e ciò anche alla luce delle possibili criticità di ordine costituzionale e unionale evidenziate dal Pubblico Ministero alla presente udienza.16. Come è stato rilevato da una recente sentenza di questa Corte (Cass. n.3800 del 14/02/2025), emessa nella stessa udienza e al cui contenuto il Collegio si riporta , condividendolo, l’art. 21 - bis cit. si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio e non riguarda l’imposta, ossia la decisione del giudice tributario sulla pretesa impositiva(«L’art. 21 - bis d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto con l’art. 1, d.lgs. n. 87 del 2024, poi recepito nell’art. 119 T.U. della giustizia tributaria, in base al quale la sentenza penale dibattimentale di assoluzione, con le formule perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai fatti materiali, si riferisce, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all’accertamento dell’imposta, rispetto alla quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi di prova introdotti nel giudizio»). 16.1 Ed invero, la recente riforma attuata con il d.lgs. n. 87 del 2024trova i suoi capisaldi di riferimento nell’art. 20 della legge delega n.111 del 2023, recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale. 16.2 In particolare, l’art. 20, comma 1, lett. a), n. 1 e n. 3, ha previsto: «a)per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali: 1) razionalizzareil sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del ne bis in idem; 2) omissis 3) rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario prevedendo, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento, che, nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimie adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti all'effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale». 17. Ne deriva, quale primo elemento di natura sistematica, che l’art. 21-bis trova la sua fonte primaria nei principi e nelle direttive mirate alla nuova determinazione dell’assetto sanzionatorio tributario e penale. In altri termini, la ratio della riforma, evincibile dal criterio direttivo dellalegge delega e resa esplicita dalla relazione illustrativa al decreto legislativo n. 87 del 2024,è quella di rafforzare l'integrazione deisistemi sanzionatori nella prospettiva del rispetto del principio del ne bis in idem in vista di una razionalizzazione del sistema sanzionatorio tributario e penale. 18. Occorre evidenziare, in secondo luogo, che l’intervento riformatore si è sviluppato nell’alveo della disciplina sanzionatoria già esistente. Ildecreto legislativo n. 87 del 2024 è, infatti, intervenuto sul d.lgs. n. 74 del 2000, inserendo nuove disposizioni –tra cui l’art. 21- bis – ovvero modificando, in coordinamento con quelle introdotte, quelle preesistenti. 18.1Pertanto, al fine di valutare l’ambito applicativo della nuova disposizione, è necessario considerare il complessivo contesto normativo su cui la stessa è intervenuta. 18.2Gli artt. 19-21 del d.lgs. n. 74 del 2000, già nella versione originaria, delineavano una autonoma e specifica composizione dei rapporti tra l’illecito penale e l’illecito tributario ed una concreta articolazione del principio del ne bis in idem , assetto che – come si vedrà -resta confermato e completato dalla riforma. 18.3 L’art. 19, in particolare, ha introdotto nell’ordinamento il principio di specialità tra disposizioni amministrative e penali, stabilendo: «1. Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale. 2. Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato». Il secondo comma dell’art. 19 cit., nella sua attuale versione, è stato modificato, per esigenze di coordinamento, con l’aggiunta, in fine, della frase «e resta ferma la responsabilità degli enti e società prevista dall'articolo 21, comma 2-bis», ribadendo l’univoco riferimento al trattamento sanzionatorio. 18.4L’art. 20 esclude ogni rapporto di pregiudizialità tra processo penale e procedimento amministrativo («Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggettoi medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione»). 18.5Con la novella è stato aggiunto un comma 1-bis (« 1- bis. Le sentenzerese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di definitivoaccertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguitodi adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fattiper cui è stata esercitata l'azione penale, possono essere acquisiti nelprocesso penale ai fini della prova del fatto in essi accertato ») teso, in evidenza, a consentire la massima circolazione della prova tra processo(e procedimento) tributario e processo penale anche rispetto a quest’ultimo, a conferma dell’insussistenza di qualsiasi rapporto di pregiudizialità. 18.6Particolarmente rilevante è, poi, l’art. 21 che, nel testo ora vigente, prevede: «1. L'ufficio competente irroga le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato. 2. Talisanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicali dall'articolo 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che escludela rilevanza penale del fatto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 21-bis e 21-ter. I termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimentodi archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente;alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi. 2-bis. La disciplina del comma 2 si applica anche se la sanzione amministrativa pecuniaria è riferita a un ente o società quando nei confronti di questi può essere disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato ai sensi dell'articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 3. Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria per più violazioni tributarie in concorso o continuazione fra loro,a norma dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, alcune delle quali soltanto penalmente rilevanti, la disposizione delcomma 2 del presente articolo opera solo per la parte della sanzione eccedente quella che sarebbe stata applicabile in relazione alle violazioni non penalmente rilevanti.».Rispetto al testo originario, oltre all’inserimento del comma 1-bis, è stata soppressa la parola «comunque» al comma 1, mentre con riguardo al comma 2 è significativa l’aggiunta della locuzione «Resta fermo quanto previsto dagli articoli 21-bis e 21-ter». 18.7 La disposizione ha natura strumentale e delinea lo stesso contenuto del principio di specialità introdotto con l’art. 19, poiché stabilisce, in termini univoci, che la sanzione tributaria deve essere irrogata anche se il medesimo fatto sia di rilievo penale e costituisca oggettodi notizia di reato. 18.8 Il principio di specialità, infatti, in coerenza alla direttiva enunciata dall’art. 9, lett. i), della legge delega n. 205 del 1999, in forza della qualeè stato emanato il d.lgs. n. 74 del 2000 (che dispone: «prevedere l'applicazione della sola disposizione speciale quando uno stesso fatto èpunito da una disposizione penale e da una disposizione cheprevede una sanzione amministrativa»), va riferito, con chiarezza, alla fase della materiale applicazione della sanzione, senza incidere sulle fasi – anteriori - dell’accertamento, della contestazione e dell’irrogazione, le quali procedono in autonomia e, anzi, devono necessariamenteessere realizzate. 18.9 Ne deriva che la norma, anche dopo la recente modifica operata con il d.lgs. n. 87 del 2024, ribadisce e legittima a livello di disciplina positiva l’esistenza di un doppio binario procedimentale e processuale: non solo deve ritenersi consentito ma diviene doveroso per l’Amministrazione avviare il procedimento di irrogazione della sanzione ancorchéil medesimo fatto sia, al contempo, oggetto di rilievo penale. 18.10 Come già rilevato da questa Corte (Cass. n. 21694 del 08/10/2020), infatti, il legislatore, sin dal 2000, ha ritenuto necessario un riequilibrio: la pluralità di procedimenti destinati ciascuno ad un autonomo esito è idonea a generare criticità,vuoi in caso di differente esito, vuoi in caso di esito negativo per il contribuente in entrambe le sedi (penale e amministrativa-tributaria). 18.11Il necessario avvio del procedimento sanzionatorio trovava il suo bilanciamento nella previsione del comma 2, in forza del quale è escluso che la sanzione possa essere posta in esecuzione (salvo che peri soggetti solidalmente responsabili non concorrenti nel reato) fino a che il giudizio penale è pendente. 18.12La definizione del giudizio penale costituiva la condizione per poter attivare la procedura di esecuzione; tuttavia, ciò può avvenire in termini selettivi, ossia: a) se la sentenza è di condanna la sanzione amministrativa resta definitivamente ineseguibile; b) se invece la sentenza penale è favorevole al contribuente la sanzione diviene eseguibile solamente se il procedimento penale è definito «con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto». Occorre sottolineare che la norma, nella previsione originaria, anteriore agli interventi attuati con il d.lgs. n. 87 del 2024, aveva un ambitodi applicazione limitato alla fase dell’esecuzione della sanzione, senza estendersi al giudizio di cognizione. Il capoverso e ultimo periodo del comma 2, infatti, è esplicito nel riferirsi, per l’applicazione della norma, ai «termini della riscossione», che decorrono dalla comunicazione all’ufficio competente. 19. Questa conclusione è però superata dall’avvenuta introduzione dell’art.21-bis cit., che ha esteso alla fase della cognizione – ed anche nel giudizio di cassazione - la deducibilità della pronuncia penale di assoluzione per le formule “il fatto non sussiste” e “l’imputato non lo hacommesso”, sicché la relativa valutazione non è più limitata alla sola fase riscossiva, ma è suscettibile di essere dedotta anche in sede di cognizione.19.1 L’attuale testo dell’art. 20, comma 2, prima parte, è stato infatti integrato con l’ulteriore locuzione con cui è stabilito che «Resta fermo quanto previsto dai successivi art. 21-bis e 21-ter». Da ciò si evince chiaramente che l’esigenza tutelata dal legislatore - ma già presente nelle originarie previsioni - è quella di trattare in termini unitari, per evitare criticità o incongruenze, gli esiti finali sanzionatori derivanti dalla necessaria separatezza dei giudizi, penale e tributario, e del procedimento amministrativo tributario, anche perchèil rapporto di imposta che intercorre tra il contribuente e l’erario –incardinato tra dovere contributivo e capacità contributiva in funzione della giusta imposizione - non partecipa, in quanto tale, al rapporto penale, che attiene, invece, esclusivamente all’aspetto sanzionatorio, per il quale si pone, differentemente, l’esigenza di una valutazione unitariae contemperata del complessivo trattamento afflittivo. 19.2Non a caso, lungo la medesima prospettiva – e in funzione della medesimaesigenza – il legislatore ha introdotto, con la novella, anche l’art. 21-ter d.lgs. n. 74 del 2000 per il diverso versante del cumulo sanzionatorio nel caso di riconosciuta responsabilità sì da evitareche il trattamento risulti eccessivamente gravoso, prevedendo che « il giudice o l'autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva». 20. In terzo luogo, sul piano strettamente letterale, completa il ragionamento il dettato del comma 3 dell'art. 21-bis, che, nelprevedere che:«3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesidi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati», conferma la conclusione prima esposta. 20.1 L'utilizzo della congiunzione "anche", riferita alla persona fisicao alla società nonché ai soci o associati si spiega, infatti, soltanto in chiave sanzionatoria, poiché l'accertamento del tributo è naturalmente riferito al soggetto passivo, che è l'imprenditore individuale o la società, non certo alla persona che abbia agito per loro, né ai soci e agli associati, che rispondono ad altro titolo. 20.2In conclusione, si deve rilevare come l’art. 21 - bis d.lgs. n. 87 del 2024, secondo una interpretazione letterale e sistematica, sia suscettibile di esplicare i suoi effetti in termini diretti esclusivamente con riguardo alla sanzione irrogata,mentre con riguardo all’imposta la valutazionedella sentenza penale di assoluzione resta tuttora ancorata ai principi, prima illustrati, afferenti alla circolazione della prova, esclusa ogni automatica estensione al giudizio tributario. 21. Non modifica tale conclusione la circostanza dell’avvenuta trasposizionedell’art. 21 - bis d.lgs. n. 74 del 2000 all’art. 119 del [OSCURATO:PERSONA] della giustizia tributaria (d.lgs. n. 175 del 2024), diversamente dall’art.21 del medesimo d.lgs. n. 74, che è stato inserito all’art. 98 del [OSCURATO:PERSONA] delle sanzioni tributarie amministrative e penali (d.lgs. n. 173 del 2024), vigenti dal 1° gennaio 2026. 21.1 Sotto un primo profilo, invero, oc c orre osservare che la predisposizione dei testi unici non ha valenza innovativa, né un tale valore è desumibile dall’art. 21 della legge delega n. 111 del 2023, i cui criteri direttivi sono i seguenti: «a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;b) coordinamento,sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti,anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1; c) abrogazioneespressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.» 21.2 La stessa Relazione illustrativa, del resto, ha esplicitamente premesso che “Il presente testo unico ha carattere compilativo” ed è “di mero riordino”. 21.3 Con il recepimento nei Testi unici, quindi, è stato attuato un coordinamentodelle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle introdotte con gli altri decreti attuativi della legge delega, che sono state accorpate per ambiti omogenei, sicché l’art. 21-bis – per l’esplicito riferimento contenuto nel comma 2 della norma - è confluito nella “Sezione III –Il ricorso per cassazione”, assieme agli altri eventi che, esplicitamente, sono pertinenti al giudizio di cassazione (ricorso per cassazione, esecuzione provvisoria in pendenza del ricorso per cassazione,giudizio di rinv io), così da fornire una coerenza specifica al nuovo impianto normativo. 22. In secondo luogo, va rilevato che pure l’art. 21-ter, relativo alla rideterminazione del cumulo sanzionatorio in fase esecutiva, ha trovato collocazione nell’art. 124 del [OSCURATO:PERSONA] della giustizia tributaria, ossia nel “Capo IV - L'esecuzione delle sentenze delle corti di giustizia tributaria”,e, dunque, in relazione ad un ambito omogeneo, senza che da ciò se ne possa derivare una variazione dei contenuti precettivi e della riferibilità al trattamento sanzionatorio. 23. Infine,l’art. 21 d.lgs. n. 74 del 2000 è stato sì inserito all’art. 98 delTesto unico delle sanzioni ma, in ossequio ai criteri direttivi, con le “necessarie modifiche”, ossia con un esplicito rinvio alle nuove disposizioni(119 e 124 del TU n. 175 del 2024) in cui sono confluiti gli artt. 21-bis e 21-ter d.lgs. n. 74 del 2000, in modo da lasciare inalterato il collegamento sistematico e letterale tra le diverse previsioni. 24. Percompletare l’inquadramento sulla portata e incidenza della nuova previsione appare necessario esaminare, anche alla luce dei principi costituzionali e del diritto unionale, le questioni sostanziali e processuali poste dalla norma. 25. Con riferimento all’applicabilità temporale, va rilevato che l’art. 21-bis cit. è di immediata applicazione a tutte le controversie pendenti innanzi al giudice tributario e alla Corte di cassazione e rileva non solo per le violazioni realizzate dopo il 1° settembre 2024 ma anche per quelle precedenti all’entrata in vigore della norma. 25.1 Militano a favore di questa conclusione una pluralità di ragioni, mentre resta privo di concreto rilievo la qualificazione della norma come sostanziale o processuale. 25.1 Inprimo luogo, sul piano letterale, l’art 5 del d.lgs. n. 87 del 2024 (“Disposizioni transitorie e finali”), che ha regolato la disciplina temporale delle modifiche di cui al decreto legislativo, ha stabilito esplicitamente l’irretroattività degli interventi innovatori solo per le altre modifiche normative (“Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”). 25.2 Insecondo luogo, dalla stessa relazione di accompagnamento emergecon chiarezza l’intento del legislatore. Il mancato inserimento dell’art. 1 tra le ipotesi di irretroattività di cui all’art. 5, invero, non può ritenersi casuale: al di là delle previsioni ivi contenute e relative alle fattispecie di rilievo strettamente penale (per cui assume rilievo il principio dell’applicazione della lex mitior), pergli interventi sui rapporti tra sanzione penale e tributaria (ossia, in ispecie, gli artt. 21-bis e 21-ter) la scelta di far entrare in vigore immediatamentele norme è derivata proprio dalle criticità del sistema nazionalein materia sanzionatoria rispetto agli orientamenti della Corte EDU e della stessa Corte costituzionale (v. Relazione illustrativa: “introduce, dunque, nel sistema punitivo tributario il divieto del bis in idem sostanziale inteso in senso proprio ed è formulata in stretta aderenzaalle sentenze della Corte EDU - in particolare a quelle del 15 novembre2016 (AeB c. Norvegia) e del 18 maggio 2017 (J c. Islanda) e in quelle successive - nonché alla sentenza n. 149 del 2022 della Corte costituzionale”). Ciò,oltre a confermare ulteriormente l’incidenza dell’art. 21 - bis sul solopiano sanzionatorio, rivela che il primario obbiettivo è stato quello di allineare la disciplina interna ai principi europei. 25.3 In terzo luogo, va sottolineato che con l’art. 21-bis, come già sopraevidenziato, è stata estesa alla fase del giudizio di cognizione - edintegrata - la regolamentazione già prevista dall’art. 21 d.lgs. n. 74 del 2000, ma suscettibile di essere attivata solo nella fase riscossiva. La modifica normativa, dunque, nell’anticipare la valutazione della congruità e correttezza del regime sanzionatorio alla fase della cognizione, non può che riguardare,in assenza di un limite normativo espresso,gli stessi ambiti già ora suscettibili di disamina. 26. Altra questione da esaminare è quella riguardante l’accertamento dei fatti materiali nel giudizio penale e in quello tributario. 26.1 Il giudicato penale di assoluzione, infatti, esplica i suoi effetti in quanto la sentenza penale sia stata “pronunciata … sugli stessi fatti materiali” oggetto del giudizio tributario. È richiesto, quindi, un accertamentosull’identità dei fatti materiali tra i due giudizi.26.2 La norma presuppone un accertamento di fatto, come tale rimesso fisiologicamente al giudice del merito ma specificamente declinato dall’art. 21-bis anche con riguardo al giudizio di cassazione. 26.3 Tale ambito di valutazione, pur non astrattamente incompatibile con la funzione della Corte di cassazione (v. Cass. n. 21200 del 05/10/2009;Cass. n. 30780 del 30/12/2011), presuppone, tuttavia, una compiuta analisi di fatto, anche estesa, ove necessario, agli atti impositivi, ed un apprezzamento –di merito – sulle indicazioni emergenti dalla sentenza penale, sicché, in tale evenienza (ossia, quando vi sia necessità di ulteriori accertamenti in fatto in assenza di unamacroscopica evidenza) diviene in eludibile la cassazione con rinvio della sentenza impugnata per rimettere algiudice di merito la relativa valutazione. 26.4 Ladeduzione nel giudizio di cassazione, peraltro, deve tenere contodei principi che regolano il processo di legittimità e, soprattutto, il principio di chiarezza e specificità. 26.5 Come ripetutamente affermato da questa Corte, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità esprime un principio generale del diritto processuale, oggi espressamente recepito nell’art. 366 n. 3 e 4 cod. proc. civ., restandone pregiudicata l'adeguata intellegibilità delle questioniove renda oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, con conseguente inammissibilità della doglianza (v. Cass. n. 8009 del 21/03/2019, Sez. U, n. 37552 del 30/11/2021; Cass. n. 4300 del 13/02/2023). 26.6 Ne consegue che la mera allegazione che la sentenza penale ha assolto la parte (con una delle formule rilevanti) e che essa riguardava i medesimi fatti oggetto del giudizio tributario non può considerarsi sufficiente, essendo necessario che siano indicati gli specifici fatti ed elementi - oggetto di puntuale accertamento nella sentenza penale – rispetto ai quali viene ravvisata l’identità e per i quali, dunque, viene invocato il giudicato. 26.7 Quanto al contenuto dell’accertamento di fatto, seppure assumaanche rilievo il fatto - reato per come contestato in sede penale, va rilevato che il giudicato attiene ai fatti materiali e non alla astratta contestazione. 26.8 Occorre osservare, sul punto, che l’oggetto del processo penale è diversoda quello della violazione tributaria, per cui occorre: a) valutare la coincidenza o meno del fatto in relazione al capo d’imputazione; b) riferire la formula assolutoria (il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso) alla contestazione. 26.9 A maggior chiarimento e in via solo esemplificativa, si può rilevare che l’orientamento prevalente della Cassazione penale, con riguardoal reato di omesso versamento dell’Iva, previsto dall'art. 10- ter d.lgs. n. 74 del 2000, reputa che la soglia di punibilità configuri «un elemento costitutivo del reato, con la conseguenza che la sua mancata integrazione comporta l'assoluzione con la formula "il fatto non sussiste"» (v. Cass. pen. n. 35611 del 16/06/2016), sicché, in questo caso,i fatti accertati ai fini penali sono diversi da quelli rilevanti in sede civile. 26.10 Il “fatto”, dunque, va necessariamente riguardato sotto il versante naturalistico in relazione agli elementi costitutivi vuoi dell’illecito amministrativo vuoi di quello penale. Su tale aspetto, invero, la Corte ha chiarito, nell’ambito dei giudizi civili, ma conindicazioni validamente riferibili anche all’art. 21 - bis , che «per “fatto” accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, costituita dall’accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta,evento e nesso di causalità materiale tra l’una e l’altro (fattoprincipale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso» (ex multis Cass. n. 19863/2013, Cass. n. 15392/2018, Cass.n. 26811/2022), sottolineando anche che «al giudice civile è precluso procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell’episodio, ma non di indagare, ai fini della cognizione ad esso rimessa, su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale». 26.11 Né è vincolante la qualificazione giuridica dei fatti data dal giudice penale ove non sia rimessa in discussione la “materialità fenomenica” dell’accertamento del giudice penale (ad es. Cass. n. 4929/2015): in sintesi, il vincolo sul giudice civile si traduce nella «impossibilità per il giudice civile di ritenere inesistenti i fatti accertati dal giudice penale, ovvero di ritenere esistenti fatti dei quali sia stata esclusa la verità in sede penale». 27. Da ultimo, va esaminata la questione della rilevanza della sentenza penale pronunciata con la formula assolutoria prevista dall’art.530, comma 2, cod. proc. pen. 27.1 Occorre partire dalla preliminare considerazione che nel giudiziopenale la prova positiva dell’innocenza dell’imputato (art. 530, comma 1) e la prova negativa della sua responsabilità (art. 530, comma 2) hanno pari valore. 27.2 Lagiurisprudenza civile, invece, nell’interpretare gli artt. 651 - 654 cod. proc. pen., ha distinto le due situazioni, attribuendo differente valorealle ipotesi di assoluzione pronunciate a norma del primo comma rispetto a quelle pronunciate a norma del secondo comma. Sitratta di orientamento che è consolidato da oltre trent’anni e che hatrovato il suo riconoscimento anche da parte delle Sezioni Unite (v. Sez. U, n. 1768 del 26/01/2011, che, con riguardo all’art. 652, ma anche rispetto agli artt. 651, 653 e 654 cod. proc. pen., ha affermato che «la sentenza di assoluzione è idonea a produrre gli effetti di giudicato iviindicati non in relazione alla formula utilizzata, bensì solo in quanto contenga, in termini categorici, un effettivo e positivo accertamento circa l'insussistenza del fatto»). In particolare, si è rilevato che il principio generale è quello «dell’autonomiae della separazione dei giudizi penale e civile, sicché il caratteredi eccezione a tale principio che si rinviene in quanto previsto dallanorma dell’art. 652 c.p.p. (e analogamente è da dirsi per le ipotesi contemplate dagli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice) impedisce non solo di poter fare applicazione analogica della citata disposizione oltre i casi espressamente previsti, ma impone di perimetrarne anche in senso restrittivo l’operatività, tenuto conto dei limiti costituzionali del rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, richiamati dalla stessalegge delega (tra le altre, Cass., 2 agosto 2004, n. 14770; Cass., 8marzo 2013, n. 5898; Cass., 29 agosto 2013, n. 19863; Cass., 18 novembre2014, n. 24475; Cass., 5 aprile 2016, n. 6541; Cass., 22 giugno 2017, n. 15470; Cass., 13 giugno 2018, n. 15392; Cass., 3 luglio2018, n. 17316) ». Inoltre, si è evidenziato che «l’efficacia preclusiva del giudicato di assoluzione è tale, però, soltanto se il giudicato stesso contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche nell’ipotesi in cui l’assoluzione sia determinata dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilitàdi esso all’imputato e cioè quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’art. 530, comma 2, c.p.p.» (v. tra le molte, Cass.n. 19863/2013; Cass., 25 settembre 2014, n. 20252 e Cass., 1 1 marzo2016, n. 4764; Cass. 12 settembre 2022, n. 26811; da ultimo v. anche Cass. n. 4201/2024, secondo cui «in tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, la sentenza di assoluzione ha effetto preclusivo nel processo civile (sia ex. art. 652 c.p.p. che ex art. 654 c.p.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato, e non anche nell’ipotesi in cui sia stata pronunciata a norma dell’art. 530, comma 2, c.p.p., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all’imputato»). 27.3 Il principio è stato affermato anche dal giudice amministrativo (Consiglio di Stato, sez. 2, n. 2509 del 2014), secondo il quale “l’efficaciavincolante del giudicato penale è configurabile solo allorché lasussistenza dei reati contestati sia stata esclusa ai sensi dell’art. 530, comma 1, c.p.p.”. 27.4 Per completezza, occorre evidenziare che la dottrina e la giurisprudenza penale esprimono il diverso orientamento della piena equiparazione tra le pronunce assolutorie pronunciate ai sensi del primoe del secondo comma dell’art. 530 cod. proc. pen., da intendersi estesa anche agli effetti extra-penali, posto che non sussisterebbe un interessedell’imputato a proporre ricorso nei confronti di una sentenza di assoluzione pronunciata ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., in quanto questa formula non dispiega minore valenza (rispetto alla formula ex art. 530, comma 1, cod. proc. pen.) nei giudizi civili. 27.5 Inrealtà, la giustificazione logica e giuridica dell’orientamento che distinguela rilevanza ai fini civili tra i due commi si coglie nel fatto che il fondamento sostanziale della scelta di attribuire efficacia di giudicato alla sentenza penale di assoluzione (per le formule assolutorie di insussistenzadel fatto e per non aver commesso il fatto, qui in rilievo) deriva dal maggior approfondimento istruttorio che caratterizza il processo penale rispetto a quello civile (e tributario) e dallapossibilità, propria del processo penale, di ricostruire la situazione fattuale con estrema certezza. Tale condizione (ossia la ricostruzione della situazione fattuale con estrema certezza) si ha, tuttavia, solamente nei casi in cui la pronuncia diassoluzione sia resa ex art. 530, comma 1, cod. proc. pen. (prova positiva che superi ogni ragionevole dubbio) e non nei casi in cui la pronuncia di assoluzione sia resa ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (prova mancante, insufficiente o carente). 27.6 Ne deriva che, ai fini della disciplina in esame, non è suscettibile di rilievo, con valenza di giudicato, l’assoluzione pronunciata ai sensi del secondo comma dell’art. 530 cod. proc. pen., che determinerebbe un meroautomatismo a fronte della necessità di verificarechela decisione penale abbia operato un concreto ed effettivo accertamento dei fatti. 28. Chiarito l’ambito applicativo del nuovo art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, occorre ora affrontare il rapporto tra accertamento sulla sanzione e accertamento sull’imposta. 28.1 L’incidenza del giudicato assolutorio penale sulla sola sanzione lascia inalterato il regime probatorio e la rilevanza della decisione penale sul rapporto d’imposta. 28.2 Poiché l’art. 21-bis ha anticipato, come si è detto, alla fase di cognizione il sistema del “doppio binario” penale-tributario, peri profili sanzionatorioccorre valutare se i fatti siano i medesimi e, quindi, in applicazione dell’art. 21-bis, riconoscere efficacia di giudicato alla sentenza penale di assoluzione. 28.3 Perl’accertamento dell’imposta, invece, il giudizio, i criteri di ripartizione dell’onere della prova e la valutazione da parte del giudice restano soggetti agli ordinari criteri e principi che disciplinano il giudizio civile etributario: la sentenza penale di assoluzione conserva la sua rilevanza nell’alveo dei principi della circolazione della prova ai sensi degli artt.654 cod. proc. pen. e 20 del d.lgs. n. 74 del 2000 e, quindi, quale prova, soggetta all’autonoma valutazione del giudice, da apprezzare insieme alle altre prove acquisite nel giudizio.28.4 Tale esito, del resto, è conforme alla struttura del rapporto tra giudiziotributario e giudizio penale, già a fondamento degli artt. 19 e 21del d.lgs.n. 74 del 2000, improntato a criteri di reciproca autonomia, salva la previsione di un (reciproco) collegamento probatorio ai fini accertativi e di una valutazione unitaria ai fini sanzionatori. 28.5 Differenti, del resto, sono le esigenze e gli obbiettivi che presiedono i due ambiti. 28.6 Sulla sanzione (penale e amministrativa - tributaria) è preminentela necessità che il regime sanzionatorio, in applicazione del principio del ne bis in idem, sia unitario, non contraddittorio e proporzionato. Sull’imposta,invece, l’accertamento mira ad assicurare l’attuazione delle norme impositive in funzione dell’obbiettivo di attuare la “giusta imposizione”, nell’equilibrio tra dovere contributivo e principio della capacità contributiva, che viene realizzato con gli strumenti previsti dall’ordinamento tributario e secondo i criteri di ripartodella prova tra il contribuente e il fisco. 28.7 Sitratta,in evidenza, di oggetti radicalmente differenti, il primo dei quali, inoltre, è solo eventuale e occasionale. 28.8 La questione è di particolare rilievo ove, in ragione della sentenza penale assolutoria,la sentenza sia stata annullata con rinvio al giudice del merito per le ulteriori valutazioni. In tale evenienza, il giudice del rinvio – a fronte della sentenza penaledibattimentale di assoluzione ex art. 530, comma 1, cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso - sarà tenuto ad operare una duplice operazione: a) quanto alla ripresa impositiva dovrà apprezzare, con valutazione autonoma, la suddetta decisione come elemento di prova unitamente agli altri elementi introdottinel giudizio ai sensi degli artt. 654 cod. proc. pen. e 20 del d.lgs. n. 74 del 2000, con un giudizio di sintesi che non è condizionato dal passaggio in giudicato della decisione penale; b) quanto alla sanzione tributaria, ove accerti la medesimezza dei fatti, dovrà applicare il 21-bis, annullando la sanzione irrogata. 29. Altra questione riguarda il deposito della sentenza penale in Cassazione. 29.1 L’art. 21 - bis , comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000 stabilisce che«La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositataanche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.» 29.2 Lanorma, nel porre il termine di 15 giorni prima dell’udienza e/o adunanza, non ne stabilisce espressamente la perentorietà. Peraltro, neppure gli artt. 372, 378 e 380.bis.1 cod. proc. civ. qualificano il termine ivi previsto per il deposito della memoria come perentorio ancorché ciò non sia discusso. 29.3 Occorre, tuttavia, rilevare che i termini del giudizio di cassazione sono preordinati all'esigenza di garantire il contraddittorio e consentire al collegio di prendere preventiva e adeguata conoscenza della documentazione prodotta, sicchéhanno necessariamente natura perentoria(v. Cass. n. 29933 del 27/10/2023 con riguardo al termine exart. 372 cod. proc. civ.; Cass. n. 30592 del 27/11/2018 con riguardo alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ.). 29.4 Va comunque evidenzia to che, alla luce del complessivo assetto normativo sopra delineato, l’eventuale preclusione che si sia verificata nel giudizio di cognizione non impedisce alla parte di far valerein un momento successivo – innanzi alla stessa Amministrazione finanziariao in sede riscossiva ai sensi dell’art. 20 del d .lgs. n. 74 del 2000 –gli effetti derivanti dal giudicato penale ai fini della caducazione della sanzione che nel giudizio sia stata irrogata. 29.5 Ciò vale, a maggior ragione, nel caso in cui il giudizio penale sia tuttorapendente e la parte auspichi o ritenga che le statuizioni in sede penale si consolideranno in senso a lei favorevole, sicché non sussistono ragioni per un rinvio dell’udienza, che, oltre tutto, si porrebbe in contrasto con le esigenze di economia processuale e di celere definizione dei giudizi. 30. Non vanno trascurati, inoltre, i profilidi compatibilità unionale, in ordine ai quali assume rilievo l’incidenza dell’estensione, al giudizio tributario, del giudicato penale favorevole. 30.1 Inrealtà, non sussiste una contrarietà, in via generale, a tali effetti rispettoal diritto dell’Unione. 30.2 La questione è stata oggetto di specifica disamina da parte della Corte di giustizia su rinvio disposto dalla Corte di cassazione in materia di sanzioni CONSOB (CGUE 20 marzo 2018, nelle cause riunite C ‑ 596/16 e C ‑ 597/16, [OSCURATO:PERSONA]) e, in termini ancora più puntuali, si è espressa CGUE 2 aprile 2020, cause riunite C ‑ 370/17 e C ‑ 37/18, Vueling. 30.3 Centrale è l’importanza del principio dell’autorità di cosa giudicata poiché «al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione». 30.4 La CGUE, inoltre, ha statuito che il diritto dell’Unione non impone di disapplicare le norme procedurali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale e ciò «neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con» il diritto dell’Unione. 30.5 I giudici unionali si sono, tuttavia, espress i in termini parzialmente diversi nel caso dell’estensione di una sentenza (penale) passata in giudicato – e lesiva dei principi unionali – ad un giudizio civile, ritenendo che la possibilità dell’estensione dovesse essere oggettodi disamina da parte del giudice civile. Èutile riportare i parr. 94 - 96 della sentenza Vueling: « 94 - Nelle presenti cause si deve constatare che l’interpretazione del principio dell’autoritàdi cosa giudicata menzionato al punto 92 della presente sentenza impedisce di rimettere in discussione non solo una decisione giudiziariadi natura penale avente autorità di cosa giudicata, anche se tale decisione comporta una violazione del diritto dell’Unione, ma anche, in occasione di un procedimento giurisdizionale di natura civile relativoai medesimi fatti, qualsiasi accertamento vertente su un punto fondamentale comune contenuto in una decisione giudiziaria avente autorità di cosa giudicata (v., per analogia, sentenza del 3 settembre 2009,[OSCURATO:PERSONA], C ‑ 2/08,EU:C:2009:506, punto 29). 95 - Una siffatta interpretazione del principio dell’autorità di cosa giudicata ha quindi come conseguenza che, qualora la decisione di un giudicepenale divenuta definitiva si fondi su un accertamento di frode compiuto da tale giudice non tenendo conto del procedimento di dialogo di cui all’articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71 nonché su un’interpretazione delle disposizioni relative all’effettovincolante dei certificati E 101 contraria al diritto dell’Unione, la non corretta applicazione di tale diritto si riprodurrebbe in ogni decisione adottata da giudici civili riguardanti i medesimi fatti, senza che sia possibile correggere tale accertamento e tale interpretazione effettuatiin violazione di detto diritto (v., per analogia, sentenza del 3 settembre2009, [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 2/08,EU:C:2009:506, punto 30). 96 - In tali circostanze, si deve concludere che simili ostacoli all’applicazioneeffettiva delle norme del diritto dell’Unione riguardanti detta procedura nonché l’effetto vincolante dei certificati E 101 non possonoragionevolmente essere giustificati dal principio della certezza del diritto, e devono quindi essere considerati contrari al principio di effettività(v., per analogia, sentenza del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 2/08, EU:C:2009:506, punto 31).» 30.6 Da ciò è statoescluso che fosse opponibile la vincolatività del giudicato penale, pur prevista dal diritto nazionale, ai fini della decisione del giudice civile. 30.7 Una potenziale criticità di sistema dei nuovi meccanismi, invero, potrebbe porsi rispetto ai principi affermati dalla Corte di giustizia in tema di operazioni fraudolente (ma anche abusive ovvero in relazione all’applicazione di specifici istituti), dove è richiesta, da parte del contribuente, una diligenza oggettiva, ossia che egli sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasionefiscale. In caso di operazioni oggettivamente inesistenti, poi, le questioni sono scevre da componenti soggettive, sicché, a maggior ragione, possono porsi profili di criticità. 30.8 Talicriticità presuppongono, tuttavia, che il giudicato refluisca anchesull’imposta. 30.9 Ben diversa è , infatti, la situazione tra l’ipotesi in cui la decisione penale sia idonea a produrre effetti di giudicato ai fini sanzionatori rispetto a quella in cui tali effetti incidano anche sulla situazione impositiva sostanziale. 30.10 Solo in questo secondo caso, infatti, assumono rilievo i presupposti sostanziali individuati dalla decisione Vueling ove la decisione in sede penale finisca per risolversi in una violazione del diritto unionale, mentrel’ambito delle sanzioni esula dalle materie di rilievounionale ed è governato, anche nella sede unionale, dal principio diproporzionalità (oltre che di effettività ed equivalenza), di cui il nuovo impianto normativo è,in realtà, portatore.30.11 Inquesta prospettiva, pertanto, la riconduzione dell’art. 21 - biscit. alla sola materia delle sanzioni, oltre a rispondere a criteri di interpretazione sistematica e letterale , nonchè di coerenza con il complessivo sistema ordinamentale tributario, risponde ai principi unionalied elide ogni possibile frizione con essi. 31. Quanto ai possibili profili dilegittimitàcostituzionale, evidenziati anche dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, l’estensione del giudicato penale algiudizio tributario ex art. 21 - bis cit. è suscettibile diporre plurime perplessità di rilievo costituzionale. 31.1 La prima attiene, in sostanza, all’impatto sul complessivo regime probatorio dell’ordinamento tributario, con profonde divaricazionitra le categorie di utenti e contribuenti, allorché la valenza digiudicato della sentenza assolutoria per le formule indicate dall’art. 21-bis refluisca sull’accertamento dell’imposta. 31.2 La seconda discende dalla mancata partecipazione dell’Agenzia delleentrate al giudizio penale, che deve essere effettiva , non potendosi ritenere sufficiente la mera indicazione come parte offesa dal reato tributario. 31.3 Quanto al primo profilo, come già primaevidenziato, il sistema tributario è caratterizzato da oneri ripartiti tra contribuente e Ufficio, mentrenel sistema penale l’onere è integralmente a carico della parte pubblica, essendo sufficiente, per la parte privata, un atteggiamento anchesolo silente per ottenere un esito positivo del processo penale se la prova piena non sia stata raggiunta.In via esemplificativa, in caso di indagini bancarie il regime probatorio che assiste i prelievi e i versamentinon giustificati previsto dall’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 non assume rilievo nel giudizio penale, dove incombe al P.M. provare che quelle somme sono riconducibiliad una evasione, prova che se non fornitaè suscettibile di determinare una assoluzione per insussistenza del fatto.Il profilo risulta ulteriormente rilevante per le ipotesi in cui,per la rilevanza della condotta ai fini penali,sia prevista una soglia di valore: per le condotte evasive che si attestano al di sotto della soglia di rilevanza penale varrebbe sempre e comunque il regime probatorio, con oneri ripartiti su entrambe le parti del giudizio, previsto nel processotributario; invece, per le evasioni più gravi, qualora l’esito del giudiziopenale si risolvesse nella prova del mancato superamento della soglia (o anche la mancata prova del superamento), troverebbe applicazione il regime probatorio previsto per il processo penale.Da ciò deriverebbe un irreparabile vulnus al principio di uguaglianza e di ragionevolezza, posto che per le evasioni di più limitata entità (non suscettibili di rilevanza penale) varrebbe l’ordinario (e più rigoroso) regimeprobatorio del giudizio tributario, mentre per quelle più gravi la parte potrebbe fruire del regime proprio del giudizio penale. 31.4 La connotazione dell’intervento normativo come mirato sui soli profili sanzionatori, invece, appare idonea, per le considerazioni sopra illustrate, a superare tali possibili criticità. Infatti, l’estensioneai fini del solo trattamento sanzionatorio trova il suo fondamento nella necessità di assicurare una unitarietà del momentoafflittivo, che deve rispondere a criteri di non contraddizione, adeguatezzae proporzionalità, mentre l’imposizione è – in ogni caso – soggetta all’ordinario regime probatorio, sicché resta esclusa una ingiustificata divaricazione e differenziazione tra i contribuenti. 31.5 Pureil secondo profilo – la mancata partecipazione al giudizio penale dell’Agenzia delle entrate –resta superato ove l’art. 21-bis sia inteso come limitato alla sfera sanzionatoria. 31.6 Occorre premettere, infatti, che, controvertendosi solo sulle sanzioni e sulla loro esistenza e/o dosimetria, costituisce un dato fisiologico l’intervento ultimo, anche d’ufficio, da parte del giudice tributario, dovendo egli, in ogni caso, tenere conto delle sanzioni precedentemente irrogate (“comunque introdotti davanti a giudici diversi”), già ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997. In ogni caso, l’art. 21-bis prefigura un intervento (e una valutazione) sulle sanzioni che non si differenzia da quello previsto dall’art.21 d.lgs. n. 74del 2000, di cui è onerato direttamente l’erario per l’esecuzione e la riscossione dei relativi importi. Inaltri termini, l’art. 21 - bis anticipa alla fase di cognizione ciò che l’Amministrazione finanziaria dovrà comunque effettuare in un momento successivo. 31.7 Del resto, il medesimo intervento presidia anche la valutazione,di segno contrario, che è sottostante alle determinazioni sul cumulo sanzionatorio ex art. 21-ter d.lgs. n. 74 del 2000. Anche qui, dunque, ha valore dirimente la circostanza che la rilevabilitàdella sentenza penale nel giudizio tributario non attiene alla pretesa impositiva ma alla sanzione, la cui effettività, proporzionalità e consistenza costituisce un accertamento rimesso costantemente – in ogni fase processuale e procedimentale –alla stessa Amministrazione fiscale, restando priva di rilievo la circostanza che essa non abbia partecipato, in una qualche veste, al processo penale. 32. Ciò premesso, con riferimento alla fattispecie in esame, i difensoridei ricorrenti hanno depositato in data 17.12.2024 - e, quindi, tempestivamente rispetto al termine indicato dal comma 2 dell’art. 21- bis del d.lgs. n. 74 del 2000 - la sentenza penale di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con la formula “perché il fatto non sussiste”, con la relativa attestazione di irrevocabilità. 32.1 Dall’imputazione contenuta nella sentenza penale si evince che l’assoluzione aveva riguardato ilreato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, contestato ai contribuenti (il Latrofa in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e il Trombetta in qualità di socio accomandante ed amministratore di fatto della medesima società),in relazione all’utilizzazione di fatture emesse da varie societàper operazioni soggettivamente inesistenti, per gli anni d’imposta 2001 –2006. 32.2 Alla luce dei principi primarichiamati, quindi, il primo motivo va accoltonei limiti di cui sopra, dovendosi applicare l’art. 21- b is cit. per quanto riguarda lesanzioni tributari e . 32.3 In conclusione, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributario di secondo grado della Puglia, in diversa composi