CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 2021
Cassazione n. 16870/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di COMO4attravvisereffel~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo dei ricorsi; ritenuto che il motivo, con cui si deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, è inammissibile perchè del tutto generico e per non essere consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato che pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] A RIA oggi