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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16914/2023

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20225/2021 R.G. proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, E AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, ambedue rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimati – Avverso la sentenza n. 1028 /20 21 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 31marzo 20 21 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 20225/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che Il Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle Entrate Riscossione ricorrono uno actu per cassazione, articolando tre motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata che, in sede di appello, ha (parzialmente) accolto l’opposizione dispiegata da [OSCURATO:PERSONA] una cartella esattoriale per la riscossione di crediti per spese di giustizia, all’esito di un giudizio svolto in contraddittorio anche con [OSCURATO:SOCIETA].; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; considerato che avverso la medesima sentenza qui impugnata è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.altro ricorso per cassazione, separatamente iscritto al numero 20587del R.G. dell’anno 2021; è doverosa, nella vicenda illustrata, la riunione delle impugnazioni, praticabile anche su iniziativa officiosa, giusta il disposto dell’art. 335 del codice di rito; p.q.m.

Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20225/2021 R.G. proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, E AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, ambedue rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimati – Avverso la sentenza n. 1028 /20 21 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 31marzo 20 21 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 20225/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che Il Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle Entrate Riscossione ricorrono uno actu per cassazione, articolando tre motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata che, in sede di appello, ha (parzialmente) accolto l’opposizione dispiegata da [OSCURATO:PERSONA] una cartella esattoriale per la riscossione di crediti per spese di giustizia, all’esito di un giudizio svolto in contraddittorio anche con [OSCURATO:SOCIETA].; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; considerato che avverso la medesima sentenza qui impugnata è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.altro ricorso per cassazione, separatamente iscritto al numero 20587del R.G. dell’anno 2021; è doverosa, nella vicenda illustrata, la riunione delle impugnazioni, praticabile anche su iniziativa officiosa, giusta il disposto dell’art. 335 del codice di rito; p.q.m. Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza
Sentenza Cassazione n. 16914/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris