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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 02749/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA].BUNALE di PESARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s9efe le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorrente [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza con cui il 20 aprile 2021 il G.i.p. del Tribunale di Pesaro, quale giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio, ha rideterminato - a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 40 del 2019 - la pena detentiva di cui al provvedimento di unificazione dei reati della Corte di Appello di Ancona del 7 maggio 2018 ( quanto alla sentenza della Corte di Appello del 15 gennaio 2015, irrevocabile il 10 ottobre 2017), quantificandola in anni uno e mesi otto di reclusione. 2.In particolare, con la sentenza della Corte di Appelio di Ancora del 15 gennaio 2015 il ricorrente era stato condannato alla pena di anni 3 mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed € 11.447 di multa (p.b. anni 8 di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche ad anni 5 e mesi 4, ridotta ulteriormente per il rito abbreviato in anni 3 mesi 6 e giorni 20).

Successivamente con ordinanza del 7 maggio 2018 è stata riconosciuta in executivis la continuazione con altri reati oggetto di distinte condanne, determinando in anni uno e mesi dici di reclusione l'aumento per tale reato.

Con decreto del 20 dicembre 2019 il G.i.p, dei Tribunale di Pesaro, quale g.e., aveva dichiarato l'inammissibilità ex art. 666 comma 2 c.p.p. della richiesta del ricorrente di rideterminazione, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73 DPR 309/90 pronunciata con la sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019, della pena inflitta con la menzionata sentenza, sul presupposto che gli effetti della pronuncia di incostituzionalità non riguardavano i fatti oggetto della condanna, in ragione della data di commissione degli stessi (1998).

Avverso detto decreto il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione che con sentenza del 15 giugno 2020 ha annullato il provvedimento rinviando per nuovo giudizio al G.i.p. del Tribunale di Pesaro che ha emesso il provvedimento ora impugnato. 3.Artícola il ricorrente un unico motivo di censura lamentano() la nuliità della decisione e del procedimento impugnato per incompatibilità dei G.i.p., in funzione di g.e., nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'art. 34 c.p.p., avendo lo stesso già dichiarato inammissibile la medesima istanza per la rideterminazione della pena col provvedimento del 20 dicembre 2019.

In via subordinata, il ricorrente chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 comma 1 e 665 comma 1 c.p.p. in relazione agli artt. 111 Cost. e 6 Cedu, nella parte in cui non prevedono l'obbligo di astensione anche da parte del giudice dell'esecuzione, I n sede di incidente di esecuzione, laddove lo stesso abbia già partecipato a pronunciarsi nei precedenti gradi di merito connessi.

Il ricorrente lamenta altresì l'omessa motivazione da parte del giudice circa il calcolo effettuato ai fini della riduzione della pena nella misura di mesi due.4.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di Cassazione, ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato in accoglimento del secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Manifestamente infondata è innanzitutto la censura relativa all'incompatibilità del giudice, avendo questa Corte già chiarito, con argomenti qui condivisi, che in caso di annullamento con rinvio del p:cArvediri-,enu; coi cui il giudice dell'esecuzione dichiara "de plano" l'inammissibilità dell'istanza, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. peri., non è configurabile l'incompatibilità del medesimo giudice a pronunciarsi nuovamente in sede di rinvio ( cfr. tra tante Sez.

I, Sentenza n. 5042 del 07 maggio 2019 Cc, dep. 06/02/2020, Rv. 278461 - 01 ).

D'altra parte deve richiamarsi la pacifica giurisprudenza della Corte, secondo cui l'esistenza di cause di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito ( ossia con la procedura ed entro i termini previsti dall'art. 37 cod. proc. pen., cfr, tra tante Sez. 5, n. 13293 del 10/12/2019 Cc. (dep. 29/04/2020 ) Rv. 279045 - 01); né ha incidenza sulla capacità del giudice la violazione del dovere di astensione, che non è causa, pertanto, di nullità generale ed assoluta ai sensi dell'art. 178, lett. a), cod. proc. pen., ma costituisce anch'essa esclusivamente motivo, per la parte, di ricusazione del giudice non astenutosi.

Il difetto di capacità del giudice di cui all'art. 178, iett. a), cod. proc. pen., deve essere infatti inteso quale mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche come difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tali funzioni in un determinato procedimento ( per tutte: Sez. 5, n. 13593 del 12/03/2010, Bonaventura, Rv. 246716; cfr.

S.U., n. 5 del 1996, ric.

D'Avino, RV 204464, S.U., n. 23 del 2000, ric.

Scrudato, RV 215097); laddove, peraltro, nel caso di specie dagli atti disponibili non risulta presentata alcuna richiesta di ricusazione.

Ne discende, altresì, la FlOii riievanza, iìe.1 caso di specie, della questione di illegittimità costituzionale sollevata in via :;uborciinaU, dal ricorrente ( in ogni caso manifestamente infondata non comportando la pronuncia c..;e plano - di inammissibilità valutazioni pre- giudicanti ). 2.Parimenti privo di pregio é il morivo cne irnpinge genericamente la rideterminazione della pena, avendo il giudice, in oteemperenza del dictum del giudice del rinvio proceduto a rideterminare la pena con rilerimento alla porzione di essa relativa al reato giudicato dalla sentenza della Corte di Appello del 15.1.2015, commisurata dall'ordinanza di riconoscimento della continuazione.

L'assoluta mancanza di evidenziazione degli elementi che avrebbero dovuto condurre a una diversa determinazione della pena rende inammissibile il motivo,che in definitiva si fonda esclusivamente su aspetto formale privo di un benchè minimo substrato di concretezza.

3. Alla declaratoria di inarrirnissibilftà dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento, ciascuno, aelle spese di procedimento e della somma di Euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di i7uro 30o0,on a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]1Sessa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA].BUNALE di PESARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s9efe le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorrente [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza con cui il 20 aprile 2021 il G.i.p. del Tribunale di Pesaro, quale giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio, ha rideterminato - a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 40 del 2019 - la pena detentiva di cui al provvedimento di unificazione dei reati della Corte di Appello di Ancona del 7 maggio 2018 ( quanto alla sentenza della Corte di Appello del 15 gennaio 2015, irrevocabile il 10 ottobre 2017), quantificandola in anni uno e mesi otto di reclusione. 2.In particolare, con la sentenza della Corte di Appelio di Ancora del 15 gennaio 2015 il ricorrente era stato condannato alla pena di anni 3 mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed € 11.447 di multa (p.b. anni 8 di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche ad anni 5 e mesi 4, ridotta ulteriormente per il rito abbreviato in anni 3 mesi 6 e giorni 20). Successivamente con ordinanza del 7 maggio 2018 è stata riconosciuta in executivis la continuazione con altri reati oggetto di distinte condanne, determinando in anni uno e mesi dici di reclusione l'aumento per tale reato. Con decreto del 20 dicembre 2019 il G.i.p, dei Tribunale di Pesaro, quale g.e., aveva dichiarato l'inammissibilità ex art. 666 comma 2 c.p.p. della richiesta del ricorrente di rideterminazione, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73 DPR 309/90 pronunciata con la sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019, della pena inflitta con la menzionata sentenza, sul presupposto che gli effetti della pronuncia di incostituzionalità non riguardavano i fatti oggetto della condanna, in ragione della data di commissione degli stessi (1998). Avverso detto decreto il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione che con sentenza del 15 giugno 2020 ha annullato il provvedimento rinviando per nuovo giudizio al G.i.p. del Tribunale di Pesaro che ha emesso il provvedimento ora impugnato. 3.Artícola il ricorrente un unico motivo di censura lamentano() la nuliità della decisione e del procedimento impugnato per incompatibilità dei G.i.p., in funzione di g.e., nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'art. 34 c.p.p., avendo lo stesso già dichiarato inammissibile la medesima istanza per la rideterminazione della pena col provvedimento del 20 dicembre 2019. In via subordinata, il ricorrente chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 comma 1 e 665 comma 1 c.p.p. in relazione agli artt. 111 Cost. e 6 Cedu, nella parte in cui non prevedono l'obbligo di astensione anche da parte del giudice dell'esecuzione, I n sede di incidente di esecuzione, laddove lo stesso abbia già partecipato a pronunciarsi nei precedenti gradi di merito connessi. Il ricorrente lamenta altresì l'omessa motivazione da parte del giudice circa il calcolo effettuato ai fini della riduzione della pena nella misura di mesi due.4. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di Cassazione, ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato in accoglimento del secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Manifestamente infondata è innanzitutto la censura relativa all'incompatibilità del giudice, avendo questa Corte già chiarito, con argomenti qui condivisi, che in caso di annullamento con rinvio del p:cArvediri-,enu; coi cui il giudice dell'esecuzione dichiara "de plano" l'inammissibilità dell'istanza, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. peri., non è configurabile l'incompatibilità del medesimo giudice a pronunciarsi nuovamente in sede di rinvio ( cfr. tra tante Sez. I, Sentenza n. 5042 del 07 maggio 2019 Cc, dep. 06/02/2020, Rv. 278461 - 01 ). D'altra parte deve richiamarsi la pacifica giurisprudenza della Corte, secondo cui l'esistenza di cause di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito ( ossia con la procedura ed entro i termini previsti dall'art. 37 cod. proc. pen., cfr, tra tante Sez. 5, n. 13293 del 10/12/2019 Cc. (dep. 29/04/2020 ) Rv. 279045 - 01); né ha incidenza sulla capacità del giudice la violazione del dovere di astensione, che non è causa, pertanto, di nullità generale ed assoluta ai sensi dell'art. 178, lett. a), cod. proc. pen., ma costituisce anch'essa esclusivamente motivo, per la parte, di ricusazione del giudice non astenutosi. Il difetto di capacità del giudice di cui all'art. 178, iett. a), cod. proc. pen., deve essere infatti inteso quale mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche come difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tali funzioni in un determinato procedimento ( per tutte: Sez. 5, n. 13593 del 12/03/2010, Bonaventura, Rv. 246716; cfr. S.U., n. 5 del 1996, ric. D'Avino, RV 204464, S.U., n. 23 del 2000, ric. Scrudato, RV 215097); laddove, peraltro, nel caso di specie dagli atti disponibili non risulta presentata alcuna richiesta di ricusazione. Ne discende, altresì, la FlOii riievanza, iìe.1 caso di specie, della questione di illegittimità costituzionale sollevata in via :;uborciinaU, dal ricorrente ( in ogni caso manifestamente infondata non comportando la pronuncia c..;e plano - di inammissibilità valutazioni pre- giudicanti ). 2.Parimenti privo di pregio é il morivo cne irnpinge genericamente la rideterminazione della pena, avendo il giudice, in oteemperenza del dictum del giudice del rinvio proceduto a rideterminare la pena con rilerimento alla porzione di essa relativa al reato giudicato dalla sentenza della Corte di Appello del 15.1.2015, commisurata dall'ordinanza di riconoscimento della continuazione. L'assoluta mancanza di evidenziazione degli elementi che avrebbero dovuto condurre a una diversa determinazione della pena rende inammissibile il motivo,che in definitiva si fonda esclusivamente su aspetto formale privo di un benchè minimo substrato di concretezza. 3. Alla declaratoria di inarrirnissibilftà dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento, ciascuno, aelle spese di procedimento e della somma di Euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di i7uro 30o0,on a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]1Sessa [OSCURATO:PERSONA]