CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024
Cassazione n. 10747/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente l'accertamento del fatto, non si confronta con la puntuale e logica motivazione nella quale si dà atto del sicuro riconoscimento effettuato dai Carabinieri che individuavano l'imputato mentre si trovava sulla pubblica via; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, concernente la mancanza dell'elemento soggettivo del reato di evasione, si fonda su una ricostruzione alternativa e indimostrata, secondo cui l'imputato avrebbe agito in una condizione di forte alterazione psichica, non essendo emerso alcun elemento a sostegno di tale ipotesi; rilevato che è manifestamente infondato anche il motivo concernente il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, motivato dalla Corte non solo sulla complessiva gravità della condotta, ma anche in considerazione della contestata recidiva reiterata e specifica, ritenuta idonea ad escludere l'occasionalità della condotta illecita; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore li Presi