CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2025
Cassazione n. 40085/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 4 aprile 2025, la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, resa in regime di rito abbreviato il 6 febbraio 2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], insieme con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], apena di giustizia perché ritenuto responsabile, in concorso con altri, del reato di cui agli artt. 110, 61 comma1, n.2 e 494 cod.pen. (capo A) . Con la medesima sentenza è stato dichiarato nondoversi procedere nei confronti dei medesimi coimputati per il reato di cui agli artt.110 e 640 c.p. (capo B) perché estinto per intervenuta remissione di querela. Il Tribunale ha ritenuto accertato che gli imputati avessero utilizzato le credenziali anagrafiche diLa [OSCURATO:PERSONA] al fine di stipulare un contratto con la società Sorgenia, per la fornitura di energia elettrica relativa all’appartamento di via [OSCURATO:PERSONA] n. 2 Pal. G, Int. 4, [OSCURATO:PERSONA] 1, [OSCURATO:PERSONA], in Milazzo, in cui entrambi gli imputati dimoravano. In particolare, ha evidenziato che l’imputato, insieme al suindicato [OSCURATO:PERSONA], è stato individuato come responsabile del furto del documentodi identità di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; dopo qualche mese sono stati forniti a Sorgenia i dati della predettaLa [OSCURATO:PERSONA] e, qualche giorno dopo, è stato effettuato un ulteriore contatto con la società attraverso un indirizzo di posta elettronica “chiaramente riferibile” al [OSCURATO:PERSONA]; sia il [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente sono stati indicati, dalla persona offesa, come residenti nello stesso stabile di nella via [OSCURATO:PERSONA], pal.G. Int.4, in cui si trova l’appartamento che aveva beneficiato della fornitura di energia elettrica. Il Tribunale, inoltre, a confutazione dell’assunto difensivo volto ad evidenziare che il [OSCURATO:PERSONA] abitava non nel medesimo appartamento del [OSCURATO:PERSONA], ma in appartamento diversosito nel medesimo stabile, ha rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva , tuttavia, “certamente concorso nella sottrazione dei documenti della [OSCURATO:PERSONA], il cui utilizzo illecito ha poi determinato la contestazione di cui al capo a)”. La Corte di Appello di Messina ha, infine , evidenziato che, ai fini della responsabilità, non rileva la residenza formale, bensì il dato dell’effettiva dimora di entrambi gli imputati nell’appartamento servito dalla fornitura di energia elettrica da parte diSorgenia S.p.a. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia. 2.1. Con l’unicomotivo denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt. 494 cod.pen. e 192 cod.proc.pen. Deduce il travisamento di prova e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al reato contestato, in quanto fondata su un’informazione erronea e inesistente nel processo, essendo rimasto indimostrato, in particolare, che l’imputato abbia dimorato , insieme con [OSCURATO:PERSONA] , nell’appartamento sito in via [OSCURATO:PERSONA] n. 2 Pal. G, Int. 4, [OSCURATO:PERSONA] 1, [OSCURATO:PERSONA], in Milazzoin quanto: nella delega di indagini dei Carabinieri di Milazzo era stato indicato come l’appartamento in questione fosse disabitato e chiuso con un lucchetto esterno, e tale circostanzasmentirebbe il dato della dimora effettiva del [OSCURATO:PERSONA] nell’appartamento de quo; l’affermazione della querelante, secondo cui gli imputati sarebbero stati “entrambi residenti” in detta abitazione, sarebbe stata, a sua volta, sconfessat a da altro dato processuale, ovvero dalla scheda anagrafica del Comune di Milazzo dalla quale si evince che il [OSCURATO:PERSONA] risiede in diverso appartamento, sempre sito in via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, [OSCURATO:PERSONA], Pal. G, ma tuttavia indicato come “Int. 2, [OSCURATO:PERSONA]”; sarebbe frutto ditravisamento l’affermazione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] è imputato nel procedimento penale n. 964/2018 RGNR,non emergendo tale circostanza dai dati acquisiti e d essendo, piuttosto, emerso, anche attraverso apposita delega di indagini ai carabinieri, che l’unico imputato sia [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso èfondato. 1.Il ricorso denuncia vizio di manifesta illogicità della motivazione ed in particolare vizio di travisamento di prova in relazione al dato dirimente rappresentato dalla dimora effettiva dell’imputato nell’appartamento interessato dalla illecita fornitura dienergia elettrica. Il procedimento ha tratto origine dalla denuncia presentata da [OSCURATO:PERSONA] con la quale la medesima rappresentava che aveva subito un furto della propria carta d'identità, insieme ad altri documenti,e che gli autori del furto erano stati individuati da parte delleforze di polizia operanti nelle persone dell'odierno ricorrente e del coimputato TrioloThomson; la stessa aggiu ngeva che , in data 20 settembre 2021, aveva ricevuto una telefonata da parte del legale della ditta Sorgenia con la quale si comunicava l'esistenza di un insoluto a suo carico,pari ad euro1.500, relativa alla fornitura di energia elettrica per un'abitazione sita in Milazzo,nella via [OSCURATO:PERSONA].G, int.4. La Corte di appello ha ritenuto provato che entrambi gli imputati dimorassero nel suddetto appartamento «in presenza di chiaro riscontro di utilizzo dell’appartamento ubicato in Milazzo alla via [OSCURATO:PERSONA] pal. G int.4-[OSCURATO:PERSONA]”. L’affermazione della Corte territoriale relativa al “fatto che entrambi dimorassero nell’appartamento indicato” è, tuttavia, essenzialmente legata alla sola dichiarazione effettuata dalla persona offesa nella querela, che ha genericamente indicato sia il ricorrente che il coimputato come residenti nel suddetto immobile oltre che fondata sull’ulteriore dato che entrambi sonorisultati “iscritti a mod. 21 dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] P.G. per denunciato furto della borsetta con all’interno i documenti di identità”. Risulta, tuttavia, obliterato il fatto che il certificato di residenza anagrafica del ricorrente indica un luogo di residenza diverso, in particolare altra unità abitativa sia pure sita nel medesimo stabile. Inoltre, la delega di indagini ai Carabinieri ha riguardato il solo coimputato e non anche l’odierno ricorrente. 2.Il percorso logico valutativo compiuto dalla Corte territoriale risulta, pertanto, poggiato sulla base di una parziale lettura delle evidenze acquisite e sulla mancata valutazione delle circostanze dedotte dalla difesa, e delle correlate argomentazioni, del tutto pretermesse nonostante la loro astratta incidenza a condurre ad un differente epilogo decisorio. Le superiori considerazioni danno contezza della fondatezza della doglianza difensiva, posta al centro del ricorso, relativa al travisamento della prova in cui i giudici di merito sono caduti in quanto il travisamento di prova- che consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti-si risolve in un errore percettivo (e non valutativo) tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice e rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento.Come ben spiegato da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazionee nella motivazione si faccia uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si ometta la valutazione di una prova decisiva (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Nella fattispecie in esame l’argomento logico principale su cui è fondata la decisione-rappresentato dalla residenza del ricorrente nell’abitazione oggetto di fornitura elettrica fraudolentemente conseguita-è legato ad un travisamento, per omissione, delle prove acquisite sul punto, e fornite dalla difesa, stante la mancata indicazione delle ragioni da cui è stato desunto che la residenza effettiva dell’imputato non coincidesse con la sua residenza anagrafica. 3. In conclusione, pertanto, la sentenza deve essere annullata per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Messina. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra