CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 39453/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 gennaio 2020, il Giudice di pace di Lecce ha condannato, sia ai fini penali che civili, [OSCURATO:PERSONA] per minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta un'illegittima valutazione della testimonianza de relato di Salvatore Quarta e violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. 2.2. Il secondo motivo di ricorso contesta la condanna al risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata senza rinvio in quanto il reato — procedibile a querela di parte — è estinto. Sono, infatti, pervenute in cancelleria dichiarazione di remissione di querela a firma del procuratore speciale della persona offesa ed accettazione a firma del procuratore speciale dell'imputato. Le spese del procedimento sono poste a carico del querelato come per legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per sopravvenuta remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente