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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 22546/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VERBANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettetrePtgte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del medesimo G.i.p. del 24/02/2017, irrevocabile il 30/04/2017.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Belli.

2.1. Con il primo motivo la difesa deduce violazione di legge.

Si fa questione del passaggio in giudicato della sentenza di condanna del 24/02/2017, che sarebbe avvenuto il 14 aprile 2017 e non, come calcolato nel certificato del casellario giudiziale, il 30 aprile 2017, con la conseguenza che tra il passaggio in giudicato di tale sentenza che concedeva il beneficio, riconoscendo la continuazione con il reato di altro giudicato, e il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il nuovo delitto sarebbero trascorsi più di cinque anni, con conseguente impossibilità di disporre la revoca, invece erroneamente disposta.

2.2. Col secondo motivo si rileva vizio di motivazione.

Evidenzia la difesa che la sentenza del 24/02/2017 riconosceva la continuazione con fattispecie di cui ad altra sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e che, pertanto, il nuovo delitto, commesso in data 16 febbraio 2021, risulta intervenuto oltre il termine di cinque anni da tale sentenza, dalla quale, secondo la pronuncia di questa Corte richiamata dal provvedimento impugnato, si dovrebbe far decorrere detto termine.

Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Risulta essere stata inviata, con pec, memoria difensiva in cui si insiste sui motivi e sulle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di impugnazione.

L'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen. prevede che la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato "commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva[...]". • L'accertamento giudiziale di detto delitto, con efficacia di giudicato, in un momento successivo al quinquennio, pertanto, non è ostativo alla revoca del beneficio, rappresentando lo stesso piuttosto la condizione necessaria per procedersi alla revoca, ma non il presupposto sostanziale, costituito, invece, dall'aver commesso un nuovo reato nel quinquennio.

Si tratta di due momenti distinti, rispetto alla cui rilevanza vi è ampia condivisione nella giurisprudenza di legittimità (si veda, per tutte, Sez. 1, n. 18843 del 22/06/2020, P.m.

Tribunale di Imperia c/Hayari, non massimata).

1.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

Il ricorrente cita un precedente di questa Corte, richiamato anche dall'ordinanza impugnata, secondo cui in caso di revoca ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. della sospensione condizionale della pena concessa con una prima sentenza per reati unificati dalla continuazione con quelli oggetto di una successiva sentenza di condanna che abbia esteso il beneficio all'intera pena determinata per il reato continuato, i termini stabiliti dall'art. 163 stesso codice vanno computati a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la prima sentenza, ma la revoca va circoscritta alla parte di pena che, nell'ambito del reato continuato, è stata imputata al reato (o ai reati) oggetto della suddetta sentenza, e non all'intera pena originariamente inflitta (Sez. 4, n. 28714 del 26/05/2021, Ouhabi, Rv. 281739).

Tale precedente, però, riguarda una fattispecie differente: il reato era stato commesso nei cinque anni successivi alla data di irrevocabilità di una sentenza condizionalmente sospesa, che, però, successivamente era stata riunita per continuazione ad un reato successivo a quello che avrebbe determinato la revoca di diritto, mentre nel nostro caso entrambi i reati per i quali è stata inflitta la pena condizionalmente sospesa (2015 e 2017) sono precedenti al reato che giustifica la revoca di diritto del beneficio.

Per cui non vi è dubbio che il quinquennio decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna del 2017, ma che gli effetti della revoca riguardano soltanto la porzione di pena calcolata a seguito del riconoscimento della continuazione con il fatto del 2015, così come ha disposto il Giudice dell'esecuzione (che ha, quindi, richiamato il precedente solo con riguardo a quest'ultimo profilo).

2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

O Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento cgle gpeQ ..T. processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. grt «‹ 3 , <n c td Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023. i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VERBANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettetrePtgte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del medesimo G.i.p. del 24/02/2017, irrevocabile il 30/04/2017. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Belli. 2.1. Con il primo motivo la difesa deduce violazione di legge. Si fa questione del passaggio in giudicato della sentenza di condanna del 24/02/2017, che sarebbe avvenuto il 14 aprile 2017 e non, come calcolato nel certificato del casellario giudiziale, il 30 aprile 2017, con la conseguenza che tra il passaggio in giudicato di tale sentenza che concedeva il beneficio, riconoscendo la continuazione con il reato di altro giudicato, e il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il nuovo delitto sarebbero trascorsi più di cinque anni, con conseguente impossibilità di disporre la revoca, invece erroneamente disposta. 2.2. Col secondo motivo si rileva vizio di motivazione. Evidenzia la difesa che la sentenza del 24/02/2017 riconosceva la continuazione con fattispecie di cui ad altra sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e che, pertanto, il nuovo delitto, commesso in data 16 febbraio 2021, risulta intervenuto oltre il termine di cinque anni da tale sentenza, dalla quale, secondo la pronuncia di questa Corte richiamata dal provvedimento impugnato, si dovrebbe far decorrere detto termine. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Risulta essere stata inviata, con pec, memoria difensiva in cui si insiste sui motivi e sulle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di impugnazione. L'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen. prevede che la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato "commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva[...]". • L'accertamento giudiziale di detto delitto, con efficacia di giudicato, in un momento successivo al quinquennio, pertanto, non è ostativo alla revoca del beneficio, rappresentando lo stesso piuttosto la condizione necessaria per procedersi alla revoca, ma non il presupposto sostanziale, costituito, invece, dall'aver commesso un nuovo reato nel quinquennio. Si tratta di due momenti distinti, rispetto alla cui rilevanza vi è ampia condivisione nella giurisprudenza di legittimità (si veda, per tutte, Sez. 1, n. 18843 del 22/06/2020, P.m. Tribunale di Imperia c/Hayari, non massimata). 1.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Il ricorrente cita un precedente di questa Corte, richiamato anche dall'ordinanza impugnata, secondo cui in caso di revoca ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. della sospensione condizionale della pena concessa con una prima sentenza per reati unificati dalla continuazione con quelli oggetto di una successiva sentenza di condanna che abbia esteso il beneficio all'intera pena determinata per il reato continuato, i termini stabiliti dall'art. 163 stesso codice vanno computati a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la prima sentenza, ma la revoca va circoscritta alla parte di pena che, nell'ambito del reato continuato, è stata imputata al reato (o ai reati) oggetto della suddetta sentenza, e non all'intera pena originariamente inflitta (Sez. 4, n. 28714 del 26/05/2021, Ouhabi, Rv. 281739). Tale precedente, però, riguarda una fattispecie differente: il reato era stato commesso nei cinque anni successivi alla data di irrevocabilità di una sentenza condizionalmente sospesa, che, però, successivamente era stata riunita per continuazione ad un reato successivo a quello che avrebbe determinato la revoca di diritto, mentre nel nostro caso entrambi i reati per i quali è stata inflitta la pena condizionalmente sospesa (2015 e 2017) sono precedenti al reato che giustifica la revoca di diritto del beneficio. Per cui non vi è dubbio che il quinquennio decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna del 2017, ma che gli effetti della revoca riguardano soltanto la porzione di pena calcolata a seguito del riconoscimento della continuazione con il fatto del 2015, così come ha disposto il Giudice dell'esecuzione (che ha, quindi, richiamato il precedente solo con riguardo a quest'ultimo profilo). 2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. O Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento cgle gpeQ ..T. processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. grt «‹ 3 , <n c td Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023. i
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