CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32209/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 21 dicembre 2021 la Corte d'appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte d'appello di Catanzaro il 26 gennaio 2018. L'istanza è stata accolta ex art. 168, comma 3, cod. pen. per il sopraggiungere di ulteriore condanna perché concessa in violazione dell'articolo 164, comma 4, in presenza di cause ostative, in quanto si trattava della quinta sospensione condizionale riconosciuta all'imputato. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico cumulativo motivo. Con la prima parte del motivo deduce violazione di legge per essere stata revocata la sospensione condizionale nonostante la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione nel momento in cui ha concesso il beneficio. Con la seconda parte del motivo deduce violazione di legge perché per la revoca di diritto ex art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. l'anteriorità del reato successivamente giudicata va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che ha concesso il beneficio. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per genericità. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. La prima parte del motivo, in cui si deduce violazione di legge per essere stata revocata la sospensione condizionale nonostante la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione nel momento in cui ha concesso il beneficio, è inammissibile per mancanza del requisito della specificità estrinseca dei motivi di ricorso, atteso che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Il giudice dell'esecuzione aveva, infatti, preso posizione sulla identica deduzione formulata dal difensore nel verbale di udienza cluaEctitaimca ed aveva spiegato nella motivazione della ordinanza che ciò che contava era che il giudice di primo grado non poteva aver avuto conoscenza della esistenza della causa ostativa, e che in un caso quale quello in esame il giudice di appello non avrebbe potuto modificare in peius, talchè la competenza a provvedere spetta senz'altro al giudice dell'esecuzione. La circostanza citata dal giudice dell'esecuzione è anche corretta in fatto, perché, alla lettura del certificato penale, emerge che la sentenza di primo grado era stata emessa dal Tribunale di Castrovillari il 5 marzo 2015, e che a quella data non erano iscritte sul casellario sentenze già ostative alla concessione del beneficio. Il difensore non prende posizione sulla risposta che gli aveva dato il giudice dell'esecuzione nella ordinanza impugnata e si limita a riproporre l'argomento già proposto nel verbale di udienza dell'incidente di esecuzione, talchè sotto questo profilo il ricorso non è conferente con il provvedimento impugnato. 2. La seconda parte del motivo, in cui si deduce violazione di legge perché per la revoca di diritto ex art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. l'anteriorità del reato successivamente giudicata va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che ha concesso il beneficio, è parimenti inammissibile. Il motivo, infatti, è totalmente inconferente rispetto al provvedimento impugnato, perché la revoca della sospensione condizionale è stata disposta ex art. 168, comma 3, cod. pen., non ex art. 168, comma 1, n. 2, e quindi il riferimento al delitto anteriormente commesso non è correttamente invocato. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen