CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35514/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 13959 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avv ocatura Generaledello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa rappresentata e difesa come da procura speciale a margine del contro ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 57, presso lo studio Legale dell’ a vv. LuigiMarino (PEC: adolfo.larussa@cert .legalmail.it ); - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Calabrian. 199 / 0 4 / 2 1 depositata i n data 20 / 0 1 /20 2 1 ; Oggetto: accertamento studidi settore – prova – giustificazione del contribuente Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 8 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorreva avver s o l’avviso di accertamento per [OSCURATO:PERSONA], IRAP, IVA 201 1 fondato sulle risultanze deglistudi di settore ; - l a CTP adita rigettava il ricorso; - la contribuente appellava tale pronuncia e la CTR con la sentenza qui impugnata accoglieva l’impugnazione, ritenendo illegittimo l’avviso di accertamento in quanto riteneva fornita la prova in ordine alla legittimità dello scostamento del reddito prodotto rispetto alle risultanze degli studi di settore ex art.62 sexies del DL331/93, convertito nella L. 427/93 ; - ricorr e a questa Cort e l ’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motiv o; la società contribuente resiste con controricorso cheillustra con memoria ; Consideratoche: - i l solo motivo di ricorso si incentra sulla violazione dell’art. 2697 c.c.e dell’art. 62 sexies c. 3 del d. L. n. 331 del 1883 in relazione all’art.360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente fondato la propria decisione sul fatto che la società nel contraddittorio e nelcorso del giudizio aveva fornito adeguate giustificazioni utili a spiegarele anomalie riscontrate dagli studi di settore; - il motivo è infondato; - la giurisprudenza di questa Corte è ferm a e costante nell’affermare (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30370 del 18/12/2017) che in tema di "accertamento standardizzato" me diante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elementoessenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa, in ispecie quando si faccia riferimentoad una elaborazione statist ica su specifici parametri, di per sé soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la "presunzione " alla concreta realtà economicadell'impresa. Ne consegue che la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamentodai parametri ma deve essere integrata (anche sotto ilprofilo probatorio) con le ragioni per le qu ali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametrie la giustificabilità di un onere della pr ova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente; - peraltro, ferma la appena enunciata necessità del contraddittorio , senzail quale le risultanze degli studi di settore (salvo il caso di sottrazione del contribu ente al contraddittorio medesimo) non possonofondare la pretesa , è evidente che l’esito della fase endo ‒ procedimentalenon condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, come ha correttamente ritenuto la CTR, potendo il contribuente contestarnesempre, nel giudizio, il contenuto motivazionale e la provadella pretesa ivi dedotta; - ancora, si è ulteriormente precisato in argomento (Cass. Sez.5, Sentenza n. 9484 del 12/04/2017) che l'accertamento standardizzato mediante applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un s istema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" insé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della no rmale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento,con il contribuente ; - i n tale sede, questi ha l'onere di provare, senza limitazione di mezzi e contenuto, la sussistenza di cond izioni che giustificano l'esclusionedell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 applicatigli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nelperiodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamentonon può esaur irsi nel rilievo dello scostamento, ma va integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e le ragioni per le quali sono state disattesele contestazioni sollevate; - comunque, come detto, l’esito del contraddittorio, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamentevalutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprovaofferta dal contribuente ; - costui al r iguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbiarisposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa. In tal caso, però, egli ne assume le conseguenze, in quando l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazionedegli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il ritualeinvito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancatarisposta all'invito; - in ogni caso, poi, si è sempre ritenuto da parte di questa Corte di legittimità ( in termini si rimanda a Cass. Sez.5, Ordinanza n. 24330 del 30/09/2019) che anche qualora il contribuente, regolarmente invitato, non si avvalga della facoltà di prendere parte al co ntraddittorio precontenzioso – fermo restando che in tale caso l'Amministrazione finanziaria può fondare il proprio accertamento anche esclusivamente sulle risultanzedel confronto tra il reddito dichiarato e quello calcolato facendoapplicazione degli stu di di settore – è comunque salvo il dirittodel contribuente di allegare e provare in sede contenziosa, ancheper la prima volta, elementi idonei a vincere le presunzioni sucui l'accertamento tributario si fonda; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - i sopra detti principi sono stati, sia pur dandosi sul punto motivazionesintetica, correttamente applicati dalla CTR; - essa infatti, a fronte di avviso di accertamento emesso a seguito di regolare contraddittorio tra l’Ufficio e la società contribuente, harilevato come quest’ultima abbia “fornit o valide giustificazioni inordine all’accertato scostamento non considerate dal giudice di prime cure, quali il fatto di aver acquistato per lo svolgimento dell’attivitàvari macchinari di aver assunto 13 dipendenti poi per la crisi posti in cassa integra zione, mentre si era ritrovata con la giacenza di molta merce invenduta, dovendo quindi sospendere l’attività come da documentazione prodotta” (pag. 3 della sentenzaimpugnata, quinto capoverso); - poiché quindi l’atto impugnato si fondava sulla “semplice applicazione degli studi di settore (pag. 3 della sentenza impugnata, terz’ultimo periodo) era ben possibile per la contribuentesocietà, sulla quale gravava l’onere della prova, dar dimostrazione contraria rispetto alle presunzioni costituite dalle risultanzedegli studi di settore; - la CTR, in applicazione di tali principi ai quali si è puntualmente allineata,con proprio accertamento di fatto non più suscettibile di doglianza sul punto ha poi ritenuto fornita detta prova e conseguentemente altrettanto corre ttamente annullato l’atto impugnato; - conclusivamente, il ricorso va rigettato; - la soccombenza regola le spese; - non sussistono i presupposti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato,in quanto parte soccombente è l’Agenzia delle Entrate, amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ammessa a lla prenotazione a debito del predetto contributo; p.q.m. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 rigetta il ricorso; conda