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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12098/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Bari, in riforma della sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Trani del 3/07/2019 pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena ad anni uno, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 500,00 di multa; Rilevato che con il ricorso si denuncia la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., evidenziando che l'obbligo gravante sulla Corte di appello di disporre il proscioglimento immediato sussiste anche nel caso in cui l'imputato, come nel caso di specie, rinunci ai motivi di appello sulla responsabilità penale; Considerato che è inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273431); Considerato che il ricorso non prospetta concretamente soluzioni liberatorie e che è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Bari, in riforma della sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Trani del 3/07/2019 pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena ad anni uno, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 500,00 di multa; Rilevato che con il ricorso si denuncia la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., evidenziando che l'obbligo gravante sulla Corte di appello di disporre il proscioglimento immediato sussiste anche nel caso in cui l'imputato, come nel caso di specie, rinunci ai motivi di appello sulla responsabilità penale; Considerato che è inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273431); Considerato che il ricorso non prospetta concretamente soluzioni liberatorie e che è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 12098/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris