CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 12756/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7540/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Bari, al [OSCURATO:PERSONA] XI, n. 19. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA]. -RESISTENTE- e [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATA- avverso l’ordinanza della Corte suprema di Cassazione n. 9794/2022, pubblicata in data 25.3.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.3.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: errore materiale - il ricorrente ha chiesto la correzione della ordinanza di questa Corte n. 9794/2022, nella parte in cui, respingendo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ha condannat o quest’ultimo al pagamento delle spese processualiin favore di A lessandra P aladini , senza disporre la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario; - l’istanza di distrazione era effettivamente contenuta nel ricorso. - [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria e ha chiesto respingere la richiesta o di differire la trattazione del ricorso, contestando la validità della procura apposta a margine dell’is tanza ex art.391 bis c.p.c. mediante querela di falso, sostenendo che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha titolo a richiedere la distrazione, per essere debitore della parte patrocinata; [OSCURATO:PERSONA]: - l’avve n uto deposito della memoria, sebbene volta ad ottenere il rinvio della causa, ha instaurato il contraddittorio nei confronti del resistente, che ha dedotto ragioni ostative che non hanno alcuna attinenzaal presente giudizio, avendo, per contro il difensore diritto ad ottenere la distrazionedelle spese (Cass. s.u. 8458/1995); - che le cont e stazioni sulla validità della procura appaiono irrilevanti, posto che, una volta che il difensore abbiaformulato nel giudizio la relativa richiesta, può chiedere in proprio la correzione, ove tale statuizione non sia stata adottata (Cass.3566/2016); - che l’istanza di distrazione deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del difensore in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle stesse spese (Cass. n. 8085/2006 e Cass. n. 20547/2009), fermo che di tale circostanza può dolersi solo la parte patrocinata , azionando lo speciale procedimento di revoca regolato di cui all’art. 93 comma secondo c.p.c.; -il ricorso sia meritevole di accoglimento, atteso che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass. s.u. 16037/2010). P.Q.M. accoglie il ricorso e dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 9794/2022 emessa da questa Corte di Cassazione in data 25.3.2022, mediante l'aggiunta, dopo la frase “condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 2000,00 per compensi, oltre ad accessori di legge e rimborso delle spese generali in misura del 15%”, della seguente espressione: " con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”. Manda alla Cancelleria per la relativa annotazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, in