CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2022
Cassazione n. 43517/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1/10/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi, relativi alla condanna per reati in materia di cessione di stupefacenti, art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, devono essere dichiarati inammissibili perché riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dalla Corte di merito sulla misura della pena, ridotta per Bilel e denegando l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con argomenti ineccepibili (i precedenti penali, anche specifici, per Karoui), nonché nella determinazione della misura della pena applicata a Akansu e per la continuazione tra reati, misura giustificata con riguardo alla concreta gravità dei fatti; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favor e —, Ila cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]