CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28732/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 19931-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL].it- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1224/48/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 9.02.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 23 febbraio 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che A [OSCURATO:PERSONA] fu notificato l'avviso di accertamento con cui, relativamente all'anno d'imposta 2005, era recuperato ad imponibile, a titolo di plusvalenza ai sensi degli artt. 67, comma 1, lett. b) e 68, comma RGN 19931/2015 Consigliere rel. Federici 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la differenza tra il valore iniziale e quello di cessione di un terreno a destinazione edificatoria. Seguì il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli con sentenza n. 804/02/2013, che accolse le ragioni del contribuente. L'appello, proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, fu accolto con sentenza n. 1224/48/2015, ora impugnata dinanzi a questa Corte, con conseguente rigetto del ricorso introduttivo. Il ricorrente ha censurato la decisione con quattro motivi, chiedendone la cassazione. L'Agenzia delle entrate ha depositato un "atto di costituzione" ai soli fini della eventuale partecipazione all'udienza di discussione. Fissata l'adunanza camerale per la trattazione della causa, con memoria depositata per pct la contribuente ha illustrato di aver aderito alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016. All'esito dell'adunanza camerale del 23 febbraio 2022 la causa è stata decisa. Considerato che Ricorrono i presupposti previsti dall'art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, avendo il contribuente aderito alla definizione agevolata della controversia pendente. A tal fine, dalla documentazione allegata, si evince che nelle more del processo, e a seguito della soccombenza della società nel giudizio d'appello, l'intero credito tributario fu affidato al concessionario per la riscossione. La ricorrente in data 29 marzo 2017 presentò la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, con assunzione dell'impegno della società a rinunciare al giudizio pendente. Comunicato alla contribuente l'importo complessivo da pagare per la definizione agevolata, suddiviso in cinque rate, la società ha proceduto al pagamento integrale. La procedura risulta dunque regolarmente perfezionata. Deve dunque accogliersi l'istanza, espressamente presentata dal ricorrente, di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma RGN 19931/2015 Consiglie rel. Federici 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della definizione del giudizio è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese a carico di chi le ha sost