CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16453/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] depositato il[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del19/5/2026;1.1. Il tribunale di Forlì, con la pronuncia in epigrafe, hadichiarato l’inammissibilità del reclamo proposto dal Ministerodella Giustizia avverso il decreto con il quale lo stesso tribunale,in data 3/3/2025, aveva concesso a [OSCURATO:PERSONA] prevista dall’art. 283 c.c.i.i.Numero re2gis tro generale 25188/2025Numero sezionale 2200/2026Numero di raccolta generale 16453/2026Data pubblicazione 27/05/20261.2. Il Ministero della Giustizia, con ricorso notificato indata 11/12/2025, ha chiesto la cassazione di tale decreto.1.3. [OSCURATO:PERSONA], il Gestore OCC e l’OCC Romagna-Organismo di composizione della crisi di sovraindebitamentosono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Il ricorso è inammissibile perchè tardivo.2.2. Il decreto impugnato è stato, infatti, depositato indata 5/6/2025.2.3. Il ricorso per cassazione è stato notificato, invece, indata 11/12/2025: oltre, dunque, il termine (lungo) di sei mesiprevisto dall’art. 327, comma 1°, c.p.c.2.4. Il procedimento in esame, infatti, in difetto di normeche depongano in senso contrario (a partire dall’art. 124 c.c.i.i.,cui l’art. 283, comma 8, c.c.i.i., nel testo attualmente in vigore,espressamente rinvia), non è assoggettato, come prevede l’art.9, comma 1, c.c.i.i., alla sospensione feriale dei termini (tra l’1agosto e il 31 agosto) prevista dall’art. 1 della l. n. 742/1969.3. Nulla è disposto per le spese del giudizio in difetto dicostituzione in giudizio degli intimati.4. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, neltesto introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daRic. 2025, n. 25188 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 25188/2025Nu3m ero sezionale 2200/2026Numero di raccolta generale 16453/2026Data pubblicazione 27/05/2026parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 19 maggio 2026.Il PresidenteMassimo FerroRic. 2025, n. 25188 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026