CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 1959
Cassazione n. 29426/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/12/1959 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato quella resa a seguito di giudizio abbreviato dal Tribunale della stessa città per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto nella fattispecie di cui al comma 5 dell'articolo 73 d.P.R. 309/90, nonché in relazione all'entità della pena irrogata e con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso espone doglianze in fatto. Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessirione, Rv. 207945). La Corte regolatrice ha più volte ribadito che anche dopo la modifica dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181). Con riguardo al secondo motivo di doglianza, a fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Bologna, il ricorrente si limita a censure generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione sorretta da conferente apparato argomentativo, avanzato doglianze concernenti la determinazione del trattamento sanzionatorio del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito (pp. 5 e 6 della sentenza impugnata). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]