CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 16950/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6602/2020 proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA].; - intimati – -avverso la sentenza n. 110/03/2019, emessa dalla CTR Friuli-[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6602/2020 Numero sezionale 4542/2022 Numero di raccolta generale 16950/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 1. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnavano l’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio richiedeva l’imposta del registro per il contratto di compravendita, registrato in data 10.05.2013 (nr. 5400, serie 1T), in quanto il Notaio rogante, pur avendo chiesto la registrazione dell’atto, ometteva di versare all’erario l’imposta dovuta ai sensi degli artt. 10 dPR 131/1986 e 3 ter d.lvo 463/1997. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Udine accoglieva il ricorso. 3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello, rilevando che, conformemente a quanto accertato dal giudice di primo grado, la procedura telematica individua nel Notaio rogante l’unico soggetto legittimato al materiale assolvimento dell’imposta che, quindi, andava ricompreso nella figura prevista dall’art. 1188 c.c. di <<persona indicata dal creditore ovvero autorizzata dalla legge>> a ricevere il pagamento dai contraenti con effetto liberatorio. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. I contribuenti non hanno spiegato attività difensiva. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 57 dPR n. 131/1986 e 1188 e 1189 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c.; in particolare, si contesta l’affermazione della CTR secondo la quale la procedura di registrazione telematica introdotta dall’art. 3 bis del d.lvo 463/1997 avrebbe circoscritto nel Notaio rogante l’unico soggetto legittimato passivo dell’imposta del registro, essendo rimasto inalterato il disposto di cui all’art. 57 T.U. 131/86, che sancisce il principio solidaristico del professionista rogante, responsabile di imposta, e delle parti contrattuali, soggetti portatori della capacità contributiva, nel pagamento dell’imposta. 1.1. Il motivo di impugnazione è fondato.F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6602/2020 Numero sezionale 4542/2022 Numero di raccolta generale 16950/2022 I fatti accertati in sentenza sono pacifici: in sede di stipula di un contratto Data pubblicazione 25/05/2022 di compravendita intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., sono state corrisposte al Notaio rogante [OSCURATO:PERSONA] le imposte applicate all’atto stipulato; il Notaio, pur avendo ricevuto gli importi e registrato l’atto, non provvedeva al versamento dell’imposta, di talché subiva un procedimento penale per l’indebita appropriazione delle somme. Questa Corte ha avuto, in più occasioni, modo di affermare che la notificazione dell'avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata al notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare, si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del d.lgs. n. 463 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 9 del 2000, ed in tale veste abbia provveduto alla relativa autoliquidazione ed al corrispondente versamento, vale solo a costituirlo quale responsabile d'imposta, tenuto all'integrazione del versamento, ex art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997, ma non incide sul principio, fissato dal d.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, per cui soggetti obbligati al pagamento dell'imposta restano le parti sostanziali dell'atto medesimo. Principio, questo, destinato a rimanere fermo anche nel caso in cui il notaio rogante abbia omesso di provvedere, anche parzialmente, al versamento delle somme destinate al pagamento (cfr. Cass. 13653/2009, 18493/2010, 5016/2015, 15627/2019 e 25119/2020). È evidente che la CTR non si è attenuta a tale insegnamento. 2. In accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio alla Commissione Tributaria del Friuli - [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, la quale si uniformerà ai principi sopra affermati e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6602/2020 Numero sezionale 4542/2022 Numero di raccolta generale 16950/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 27.4.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S