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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25820/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 del Tribunale di Rimini visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 di. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Rimini, che chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. _ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Rimini, ai sensi degli artt. 531 cod. proc. pen. e 162-bis cod. pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per essere le contravvenzioni loro rispettivamente ascritte estinte per intervenuto pagamento dell'oblazione.

2. Avverso l'indicata sentenza, il pubblico ministero presso il Tribunale di Rimini propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'art. 162-bis cod. pen. e il correlato vizio di motivazione.

Osserva il ricorrente che il giudice ha irragionevolmente fatto discendere la cessazione del pericolo dal rientro immediato in porto della motonave all'atto dell'accertamento, circostanza che, peraltro, nemmeno emerge dagli atti, posto che il Conti insisteva nell'affermare la regolarità della situazione a bordo costringendo la capitaneria di porto a inviare una motovedetta.

Sotto altro profilo, il personale insufficiente a bordo dell'imbarcazione era una condizione permanente, posto che la medesima violazione era stata contestata, sia pure solo al Conti, il 20 settembre 2018 e il 18 gennaio 2019.

2.2. Con il secondo motivo di eccepisce la violazione dell'art. 162-bis, comma 4, cod. pen. e la carenza di motivazione.

Evidenzia il ricorrente che le plurime violazioni contestate per tre volte in sei mesi al Conti e addebitati, quanto alle prime due, anche allo Zangoli, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a rigettare l'istanza di ammissione dell'oblazione in considerazione della gravità del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato con riferimento al secondo motivo, avente carattere preliminare e assorbente, in ordine alla motivazione relativa all'accoglimento della domanda di oblazione.

2. Va premesso che Conti è chiamato a rispondere della contravvenzione di cui all'art. 1231 cod. nav., in relazione all'art. 201 d.P.R. n. 435 del 1991, perché, in qualità di comandante del motopeschereccio "Anna C.", non osservava l'obbligo di assicurare che l'equipaggio della nave fosse numericamente sufficiente e qualitativamente idoneo ad assolvere i servizi di bordo, perché usciva in navigazione in assenza del direttore di macchina ovvero di altro marittimo in possesso dei requisiti prescritti per la conduzione delle macchine.

A Zangoli è addebitata la medesima contravvenzione per il medesimo fatto ai sensi dell'art. 40 cpv. cod. pen., per non avere impedito, nella qualità di armatore, che il Conti intraprendesse la navigazione in assenza del direttore di macchina ovvero di altro marittimo in possesso dei requisiti prescritti per la conduzione delle macchine.

3. Ciò posto, si rammenta che l'operatività - quale causa estintiva del reato - dell'oblazione nelle contravvenzioni punibili con pene alternative non è automatica, ma discende da una valutazione discrezionale del giudice di merito il quale, oltre a dovere eseguire a verifica delle condizioni formali e della inesistenza degli elementi ostativi (costituiti dalla qualità dell'imputato di recidivo reiterato, contravventori abituale, delinquente o contravventore professionale, nonché dalla sussistenza di conseguenze dannose o pericolose eliminabili da parte del contravventore), può respingere od ammettere la domanda di oblazione in considerazione della ritenuta o meno gravità del fatto, avuto riguardo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. 4.

Questa Corte ha precisato che, in tema di oblazione facoltativa, è richiesta una specifica motivazione sulle ragioni della ritenuta gravità del fatto (art. 162-bis, comma 4, cod. pen.) nel caso in cui la domanda di oblazione venga, per tale motivo, respinta; al contrario, se la domanda venga accolta senza che vi sia stato parere contrario del pubblico ministero, è sufficiente che il giudice dimostri di aver preso in esame la circostanza (Sez. 4, n. 11359 del 06/10/2005, dep. 31/03/2006, Bergamasco, Rv. 233661).

Da ciò consegue che ove il pubblico ministero si sia opposto all'oblazione, comunque ammessa con provvedimento che pacificamente non è impugnabile dal pubblico ministero (da ultimo, Sez. 1, n. 58044 del 04/10/2017, dep. 29/12/2017, Rv. 271613), il Tribunale ha l'onere di motivare in maniera specifica in ordine alla "gravità del fatto", misurandosi criticamente con gli argomenti, di fatto e di diritto, addotti dal pubblico ministero.

5. Nel caso di specie, il pubblico ministero si era opposto alla domanda di oblazione, facendo leva sulla gravità del fatto, in quanto al Conti, in precedenza, era stata contestata, in tre occasioni nell'arco di sei mesi, analoga violazione relativa alla medesima imbarcazione, di cui lo Zangoli risulta essere l'armatore.

Il Tribunale, che aveva tuttavia ammesso gli imputati all'oblazione, ha motivato unicamente in ordine alla ritenuta cessazione situazione di pericolo, senza però valutare gli elementi sottoposti al suo giudizio dal pubblico ministero relativi alla gravità del fatto, apprezzamento che va compiuto con riguardo ai parametri indicati in entrambi i commi dell'art. 133 cod. pen. e non con riferimento a quelli fissati solo nel primo comma (Sez. 1, n. 47032 del 05/12/2007, dep. 18/12/2007, Tonghi, Rv. 238316), sicché, a tale scopo, possono assumere rilevanza analoghe condotte precedentemente commesse dall'agente, essendo indicative di una particolare intensità del dolo.

6. Poiché, dunque, la motivazione è assente in relazione a tale decisivo aspetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Rimini in diversa persona fisica, il quale, libero nel merito, dovrà provvedere a colmare la denunciata carenza motivazionale e, ove ritenga insussistenti i presupposti per l'ammissione all'oblazione, ben potrà revocare il provvedimento ammissivo e procedere nelle forme del giudizio ordinario.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 del Tribunale di Rimini visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 di. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Rimini, che chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. _ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Rimini, ai sensi degli artt. 531 cod. proc. pen. e 162-bis cod. pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per essere le contravvenzioni loro rispettivamente ascritte estinte per intervenuto pagamento dell'oblazione. 2. Avverso l'indicata sentenza, il pubblico ministero presso il Tribunale di Rimini propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'art. 162-bis cod. pen. e il correlato vizio di motivazione. Osserva il ricorrente che il giudice ha irragionevolmente fatto discendere la cessazione del pericolo dal rientro immediato in porto della motonave all'atto dell'accertamento, circostanza che, peraltro, nemmeno emerge dagli atti, posto che il Conti insisteva nell'affermare la regolarità della situazione a bordo costringendo la capitaneria di porto a inviare una motovedetta. Sotto altro profilo, il personale insufficiente a bordo dell'imbarcazione era una condizione permanente, posto che la medesima violazione era stata contestata, sia pure solo al Conti, il 20 settembre 2018 e il 18 gennaio 2019. 2.2. Con il secondo motivo di eccepisce la violazione dell'art. 162-bis, comma 4, cod. pen. e la carenza di motivazione. Evidenzia il ricorrente che le plurime violazioni contestate per tre volte in sei mesi al Conti e addebitati, quanto alle prime due, anche allo Zangoli, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a rigettare l'istanza di ammissione dell'oblazione in considerazione della gravità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riferimento al secondo motivo, avente carattere preliminare e assorbente, in ordine alla motivazione relativa all'accoglimento della domanda di oblazione. 2. Va premesso che Conti è chiamato a rispondere della contravvenzione di cui all'art. 1231 cod. nav., in relazione all'art. 201 d.P.R. n. 435 del 1991, perché, in qualità di comandante del motopeschereccio "Anna C.", non osservava l'obbligo di assicurare che l'equipaggio della nave fosse numericamente sufficiente e qualitativamente idoneo ad assolvere i servizi di bordo, perché usciva in navigazione in assenza del direttore di macchina ovvero di altro marittimo in possesso dei requisiti prescritti per la conduzione delle macchine. A Zangoli è addebitata la medesima contravvenzione per il medesimo fatto ai sensi dell'art. 40 cpv. cod. pen., per non avere impedito, nella qualità di armatore, che il Conti intraprendesse la navigazione in assenza del direttore di macchina ovvero di altro marittimo in possesso dei requisiti prescritti per la conduzione delle macchine. 3. Ciò posto, si rammenta che l'operatività - quale causa estintiva del reato - dell'oblazione nelle contravvenzioni punibili con pene alternative non è automatica, ma discende da una valutazione discrezionale del giudice di merito il quale, oltre a dovere eseguire a verifica delle condizioni formali e della inesistenza degli elementi ostativi (costituiti dalla qualità dell'imputato di recidivo reiterato, contravventori abituale, delinquente o contravventore professionale, nonché dalla sussistenza di conseguenze dannose o pericolose eliminabili da parte del contravventore), può respingere od ammettere la domanda di oblazione in considerazione della ritenuta o meno gravità del fatto, avuto riguardo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. 4. Questa Corte ha precisato che, in tema di oblazione facoltativa, è richiesta una specifica motivazione sulle ragioni della ritenuta gravità del fatto (art. 162-bis, comma 4, cod. pen.) nel caso in cui la domanda di oblazione venga, per tale motivo, respinta; al contrario, se la domanda venga accolta senza che vi sia stato parere contrario del pubblico ministero, è sufficiente che il giudice dimostri di aver preso in esame la circostanza (Sez. 4, n. 11359 del 06/10/2005, dep. 31/03/2006, Bergamasco, Rv. 233661). Da ciò consegue che ove il pubblico ministero si sia opposto all'oblazione, comunque ammessa con provvedimento che pacificamente non è impugnabile dal pubblico ministero (da ultimo, Sez. 1, n. 58044 del 04/10/2017, dep. 29/12/2017, Rv. 271613), il Tribunale ha l'onere di motivare in maniera specifica in ordine alla "gravità del fatto", misurandosi criticamente con gli argomenti, di fatto e di diritto, addotti dal pubblico ministero. 5. Nel caso di specie, il pubblico ministero si era opposto alla domanda di oblazione, facendo leva sulla gravità del fatto, in quanto al Conti, in precedenza, era stata contestata, in tre occasioni nell'arco di sei mesi, analoga violazione relativa alla medesima imbarcazione, di cui lo Zangoli risulta essere l'armatore. Il Tribunale, che aveva tuttavia ammesso gli imputati all'oblazione, ha motivato unicamente in ordine alla ritenuta cessazione situazione di pericolo, senza però valutare gli elementi sottoposti al suo giudizio dal pubblico ministero relativi alla gravità del fatto, apprezzamento che va compiuto con riguardo ai parametri indicati in entrambi i commi dell'art. 133 cod. pen. e non con riferimento a quelli fissati solo nel primo comma (Sez. 1, n. 47032 del 05/12/2007, dep. 18/12/2007, Tonghi, Rv. 238316), sicché, a tale scopo, possono assumere rilevanza analoghe condotte precedentemente commesse dall'agente, essendo indicative di una particolare intensità del dolo. 6. Poiché, dunque, la motivazione è assente in relazione a tale decisivo aspetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Rimini in diversa persona fisica, il quale, libero nel merito, dovrà provvedere a colmare la denunciata carenza motivazionale e, ove ritenga insussistenti i presupposti per l'ammissione all'oblazione, ben potrà revocare il provvedimento ammissivo e procedere nelle forme del giudizio ordinario. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giud
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