CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 43710/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 4 ottobre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova, in data 24 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 55, comma 9, D.Igs. 231/2007. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta, anche sotto il profilo motivazionale, la ritenuta attendibilità della persona offesa, risulta privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, ove vengono dettagliatamente indicati i motivi per i quali è stata conferita attendibilità delle dichiarazioni delle vittima); Rilevato che la memoria depositata inerisce ad una richiesta manifestamente infondata di trattazione orale del procedimento, che non tiene conto della preliminare delibazione di inammissibilità del ricorso, con invio alla settima sezione di questa Corte, che procede senza la presenza delle parti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e