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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15134/2023

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ato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso n. 28148/21 proposto da: -) Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato e difeso da se medesimo in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Cassino 31 agosto 2021 n. 1165; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che rilevato che il ricorso non risulta notificato al debitore esecutato [OSCURATO:PERSONA], già parte del processo di merito e comunque litisconsorte necessario; ritenuto che di conseguenza va ordinata l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti del suddetto; p.q. m. rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando al ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel termine di 60 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza.

Oggetto: rinvio a n.r. per integrazione del contraddittorio Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso n. 28148/21 proposto da: -) Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato e difeso da se medesimo in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Cassino 31 agosto 2021 n. 1165; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che rilevato che il ricorso non risulta notificato al debitore esecutato [OSCURATO:PERSONA], già parte del processo di merito e comunque litisconsorte necessario; ritenuto che di conseguenza va ordinata l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti del suddetto; p.q. m. rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando al ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel termine di 60 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza. Oggetto: rinvio a n.r. per integrazione del contraddittorio Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione
Sentenza Cassazione n. 15134/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris