CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 10601/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte Di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624 bis e 625 n.2 cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); la sentenza impugnata ha fornito motivazione esaustiva in fatto immune da vizi logici (p.2). Rilevato che il secondo motivo di ricorso, nel quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. risulta: - manifestamente infondato e generico in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche a fronte di una risposta immune da vizi logici (par.3); - inedito in relazione alla concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto e come risulta dall'atto di appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il conST