CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 19508/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conseguenziale modifica della formula assolutoria; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputata, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 dicembre 2020 dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], che ha assolto [OSCURATO:PERSONA], imputata di diffamazione, con la formula "perché il fatto non costituisce reato". 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata, lamentando l'erronea scelta della formula assolutoria che, invece che essere quella "perché il fatto non costituisce reato", avrebbe dovuto essere, in coerenza con il contenuto della motivazione, "perché il fatto non sussiste". A sostegno della presenza di un interesse al ricorso, l'imputata ricorrente evoca giurisprudenza di questa Corte e sottolinea che la formula "perché il fatto non sussiste" avrebbe potuto portare sia ad una condanna della querelante ex artt.542 e 427 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato ed alla rifusione delle spese sostenute dall'imputata, sia, in ambito civile, alla preclusione di iniziative risarcitorie. 3. Il Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con modifica della formula assolutoria, evidenziando l'interesse della parte civile ad ottenere il proscioglimento "perché il fatto non sussiste" rispetto alla formula "perché il fatto non costituisce reato". 4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, ha concluso per iscritto ribadendo la sussistenza delle ragioni e dell'interesse della propria assistita, a sostegno della richiesta di annullamento della sentenza impugnata quanto alla formula assolutoria adottata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. 1. Effettivamente, dalla lettura della sentenza impugnata, emerge che l'assoluzione non è intervenuta per carenza del coefficiente soggettivo a causa del riconoscimento di una scriminante o causa di giustificazione, comune o speciale situazioni che avrebbero potuto condurre alla formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato" (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, P.v. 240814 - 5) ma per l'insufficiente valenza probatoria della deposizione della persona offesa, dati i pessimi rapporti tra le parti coinvolte. Il che — lo scrive chiaramente il Giudice di pace non ha consentito di «stabilire con certezza l'esistenza dell'ingiusta offesa dell'altrui reputazione». Un percorso argomentativo di tal fatta avrebbe dovuto condurre, quindi, alla scelta della formula assolutoria "perché il fatto non sussiste", non essendo stata dimostrata la condotta integratrice del reato. Ebbene, in questi casi, deve trovare applicazione la giurisprudenza di questa Corte secondo cui sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere il proscioglimento con le più ampie formule liberatorie "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", in quanto, a parte le conseguenze di natura morale, vanno considerati i diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. connettono al secondo tipo di dispositivi nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare (Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, Mussari, Rv. 276524; Sez. 6, n. 49831 del 19/04/2018, Annese, Rv. 274285; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 16843 del 01/03/2018, Acquavella, Rv. 273178; Sez. 4, n. 26109 del 05/05/2016, Delle Foglie, Rv. 268996; Sez. 6, n. 41706 del 27/09/2013 Presutto, Rv. 256921; Sez. 4, n. 46849 del 03/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252150; Sez. 2, n. 33847 del 18/05/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248127). P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 6/4/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] beone Y / [OSCURATO:PERSONA] V SEZIONE PENALE