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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21501/2026

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icorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in personadel Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege2026 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;1920 - controricorrente -nonchè controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24810/2021I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];N umero sezionale 1920/2026Numero di raccolta generale 21501/2026- intimato -Data pubblicazione 24/06/2026avverso la sentenza n. 856/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 30/03/2021 R.G.N. 80/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

In parziale accoglimento dell’appello proposto da Di GiovanniEligio avverso la sentenza del Tribunale di Rieti che avevaaccolto parzialmente l’opposizione alla intimazione dipagamento notificata il 31/5/2016 annullando n.28 cartelle dipagamento ed avvisi di addebito, respingendo per il resto inpresenza di notifica di atti interruttivi, la Corte d’appello di Romaha rigettato i motivi di gravame dell’originario opponente sulladoluta inidoneità degli avvisi di ricevimento a provare l’avvenutanotifica delle cartelle esattoriali in mancanza di depositodell’originale delle cartelle e sulla doluta inidoneità degli atti diintimazione, quali atti interruttivi della prescrizione, a provarel’avvenuta notifica in mancanza di deposito dell’originale o dicopia degli atti di intimazione; la Corte territoriale ha infattiritenuto che non sussiste un onere in capo all’Agente diriscossione di produrre copia integrale della cartella che è solouna stampa del ruolo che ne costituisce il titolo esecutivo, e che,sull’intimazione di pagamento rispetto ai codici della cartelle acui si riferiscono, si poteva riscontrare la validità degli attiinterruttivi della prescrizione, fermo restando che incombe suldestinatario l’onere di provare la non corrispondenza allorchél’avviso è stato ricevuto in consegna ai sensi dell’art. 1335 c.c.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24810/2021La Corte territoriale ha, invece, accolto l’appello sulla statuizioneN umero sezionale 1920/2026Numero di raccolta generale 21501/2026delle spese processuali, compensandole con INPS e INAILData pubblicazione 24/06/2026anziché condannare il ricorrente in ragione dell’incertezzagiurisprudenziale, poi risolta con Cass.

SS.UU n. 23397/16, delregime di durata quinquennale o decennale di prescrizionesuccessivo all’emissione della cartella, ed anche con agente diriscossione.

Riguardo alle spese del secondo grado, sono stateanch’esse compensate per il parziale accoglimento del gravamenei confronti di INPS ed INAIL e verso Agenzia delle Entrate, perle medesime considerazioni sul mutamento giurisprudenziale.Riguardo agli enti locali per i cui titoli era stata declinata lacompetenza territoriale, ne disponeva la condanna verso l’unicodei due costituitosi in giudizio.2.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] a quattro motivi, illustrati da successive memorie, acui INAIL e Agenzia Entrate Riscossione resistono concontroricorso.

INPS è rimasta intimata.3.

La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del17 aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art.360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. in relazione alla insufficienza delle sole relate dinotifica e/o degli avvisi di ricevimento a provare l’avvenutanotifica delle cartelle; e la violazione e falsa applicazione dell’art.2934 c.c. in relazione alla prescrizione dei crediti.

Ritiene ilricorrente che la sentenza era errata sotto il profilo dell’art.2697 c.c. perché non erano stati verificati i presupposticostitutivi della pretesa da parte dell’ente impositore a cuiNumero registro generale 24810/2021Numero sezionale 1920/2026spetta provare l’an ed il quantum della pretesa; inoltre,N urmiteireo ndi era ccolta generale 21501/2026Data pubblicazione 24/06/2026che per provare la notifica delle cartelle portate nellaintimazione impugnata occorre anche la produzione dellecartelle di pagamento (e si riferisce a n.6 cartelle ed a n.2 avvisidi addebito notificati fra 2011 e 2015), e rileva che dagli importiindicati in estratto di ruolo vi sono incongruenze e difformità.Mancando la prova di notifica, i crediti sono prescritti.Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. inrelazione alla insufficienza delle sole relate di notifica e/o degliavvisi di ricevimento a provare l’avvenuta notifica delleintimazioni di pagamento interruttive della prescrizione dialcune cartelle portate dalla intimazione impugnata; ed ancora,in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 132 co.2 n.4 c.p.c. per omessamotivazione sul merito della vicenda in relazione allainsufficienza delle sole relate di notifica e/o degli avvisi diricevimento a provare l’avvenuta notifica delle intimazioni dipagamento interruttive della prescrizione di alcune cartelleportate dalla intimazione impugnata; quindi deduce, in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti inrelazione all’art. 2697 c.c. con riferimento alla insufficienza dellesole relate di notifica e/o degli avvisi di ricevimento a provarel’avvenuta notifica delle intimazioni di pagamento interruttivedella prescrizione di alcune cartelle portate dalla intimazioneimpugnata; il ricorrente si riferisce alla intimazione notificata il31/5/2016 contenente cartelle prescritte perché contenenticartelle del 2006-2009 a loro volta interrotte da intimazioni del2011-2014 che non sono state prodotte.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24810/2021Numero sezionale 1920/2026Con il terzo motivo deduce in relazione all’art. 360 co.N u1m enro. d i 3ra ccolta generale 21501/2026Data pubblicazione 24/06/2026c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. inrelazione alla insufficienza dell’estratto di ruolo a provarel’avvenuta notifica delle cartelle e delle intimazioni dipagamento interruttive della prescrizione di alcune cartelleportate dalla intimazione impugnata; ed ancora, in relazioneall’art. 360 co.1 n. 4 c.p.c., deducendo la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 132 co.2 n.4 c.p.c. per omessamotivazione sul merito della vicenda in relazione allainsufficienza dell’estratto di ruolo a provare l’avvenuta notificadelle intimazioni di pagamento e delle intimazioni interruttivedella prescrizione di alcune cartelle portate dalla intimazioneimpugnata; e in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. peromesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era statooggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 2697 c.c.con riferimento alla insufficienza dell’estratto di ruolo a provarel’avvenuta notifica delle intimazioni di pagamento e delleintimazioni di pagamento interruttive della prescrizione dialcune cartelle portate dalla intimazione impugnata.Con il quarto motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360co.1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115c.p.c. in relazione alla presunta mancata contestazione delladocumentazione prodotta dall’ente; nonché ai sensi dell’art. 360co.1 n.4 c.p.c. la nullità della sentenza impugnata per violazionedell’art. 115 c.p.c. per omessa motivazione sul merito dellavicenda in relazione alla presunta mancata contestazione delladocumentazione prodotta dall’ente, ed ancora, ai sensi dell’art.360 co.1 n.5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti inrelazione all’art. 115 c.p.c. con riferimento alla presuntaNumero registro generale 24810/2021Numero sezionale 1920/2026mancata contestazione della documentazione pNruomderoo tdti ara ccolta generale 21501/2026Data pubblicazione 24/06/2026dall’ente.

Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbiadisatteso, per mancanza di prova, posta erroneamente a caricodel contribuente, la doglianza sulla inefficace valenza probatoriadelle relate di notifica senza allegazione di copia degli attinotificati, ed era uno specifico motivo di impugnazione dell’attoconcernente la mancata notificazione regolare delle cartelle edelle intimazioni interruttive, rilevando che a seguito dellacontestazione era onere della concessionaria fornire la provadella regolare notifica di tutte le cartelle quali atti prodromici,né può il concessionario esonerarsi dall’onere di produzione pervia del fatto che ha obbligo di conservare fino a 5 anni la matricee copia delle cartelle.2.

Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili per le seguentiragioni.3.

In primo luogo si evidenzia che i motivi 2, 3, 4 prospettanola medesima questione sotto diversi paradigmi dell’art. 360c.p.c., e tra di essi, poi, la violazione di legge dedotta conriferimento all’insufficienza di relate di notifica o di estratti diruolo a dimostrare l’avvenuta notifica delle cartelle edintimazioni costituisce doglianza astrattamente incompatibilecon l’omesso esame della medesima.

Va altresì evidenziato chesecondo l’orientamento consolidato della Corte (Cass. sez. 1,23/10/2018 n. 26874; Cass. sez.

L., 06/02/2024, n. 3397) intema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza ela sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facentiriferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360,comma 1, n.3 e n.5, c.p.c., non essendo consentita laprospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24810/2021Numero sezionale 1920/2026che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione aNlu mqeuroa dli era ccolta generale 21501/2026Data pubblicazione 24/06/2026si deve decidere della violazione o falsa applicazione dellanorma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fattointende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessamotivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un puntodecisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza dellamotivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazionedella sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbestato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà dellamotivazione, che richiede la precisa identificazione delleaffermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che siporrebbero in contraddizione tra loro (cfr. Cass. n. 26874/2018e n.3397/2024).3.1 - Deve poi richiamarsi il costante orientamento di legittimitàin ordine ai limiti di ammissibilità delle censure relative allaviolazione dell’art. 2697 c.c., riferita alla prospettata devianzadalla regola codicistica di scomposizione degli oneri probatori enon già ad uno scrutinio critico del ragionamento probatorioseguito dal giudice di merito.

Si rammenti quanto argomentatoin Cass. ord. n. 26739/2024 secondo la quale la violazionedell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversada quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regoledi scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazionedell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice,contraddicendo espressamente o implicitamente la regola postada tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che ilNumero registro generale 24810/2021medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaN umero sezionale 1920/2026Numero di raccolta generale 21501/2026Data pubblicazione 24/06/2026che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.4.

In particolare, quanto al primo motivo, va confermatol’orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale nonoccorre che siano allegate alle intimazioni le cartelle dipagamento prodromiche, né in originale né in copia, essendosufficienti le copie delle relate per riscontrare la corrispondenzadi quanto in esse riportato attraverso i numeri identificativi dellacartella portata in notifica; benvero, è stato anche affermatoche neppure sarebbe necessario il collegamento numericopoiché la prova del relativo perfezionamento della notifica dellacartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, deld.P.R. n. 602 del 1973, “è assolta mediante la produzionedell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilitàalla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto daparte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte deldestinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso diricevimento venga indicato il numero della cartella medesima “(Cass. sent. n 17841/2023)4.1 - Nello specifico, poi, il ricorrente non riferisce di averlamentato eventuali vizi formali di ricezione dell’atto (noneccepisce la irregolarità/invalidità delle relate o la non veridicitàdelle annotazioni su di esse riportate). [OSCURATO:PERSONA]. n.20769/2021, con riferimento alla produzione di copiefotostatiche delle relate delle cartelle, che “In tema di notificadella cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602del 1973, ai fini della prova del perfezionamento delprocedimento notificatorio non è necessaria la produzione ingiudizio dell'originale o della copia autentica della cartella,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24810/2021Numero sezionale 1920/2026essendo invece sufficiente la produzione della matrice Noum edroe dlli ara ccolta generale 21501/2026Data pubblicazione 24/06/2026copia della cartella con la relativa relazione di notifica” (nellostesso senso, n.28817/2021 e ord. n. 34765/2023: “In tema dinotificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, la prova delperfezionamento è assolta mediante la produzione in giudiziodell'avviso di ricevimento della raccomandata, salvo che ildestinatario dimostri di essersi trovato, senza colpa,nell'impossibilità di prenderne cognizione, non essendo invecenecessario il deposito dell'originale o della copia autenticadell'avviso di accertamento”).4.2 - E ad ogni modo, neppure può addurre il ricorrente di nonaverne conosciuto il contenuto una volta accertata, in tema dinotifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, laconsegna del plico al domicilio del destinatario, risultantedall'avviso di ricevimento della raccomandata, il che “fapresumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principiodi vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte delricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcunassume spedito, è onerato della relativa dimostrazione” (Cass.ord. n. 6251/2025).5.

Le stesse argomentazioni svolte innanzi valgono ad affermarela inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso, nonessendo necessario allegare le intimazioni interruttive riportatenella intimazione impugnata, stante la idoneità delle copie dellerelate a dimostrarne l’avvenuta notifica se non se ne disconoscecontenuto o vizi di formazione e redazione delle relate; evalgono le stesse osservazioni circa la non necessità di produrregli originali degli atti presupposto.

Peraltro, va considerato chele relate di notifica completano la documentazione dell’iterNumero registro generale 24810/2021Numero sezionale 1920/2026notificatorio, ed è sufficiente la loro produzione per dimNousmterroa dri era ccolta generale 21501/2026Data pubblicazione 24/06/2026l’avvenuta notifica delle cartelle e delle intimazioni.6.

Analogamente è a dirsi con riferimento al terzo motivo diricorso; si aggiunga che l’estratto di ruolo non dimostra lanotifica ma fornisce un principio di prova da sviluppare sulladata e modalità di notifica, per le quali intervengono le notifichedelle cartelle sufficientemente dimostrate attraverso le relate,di cui non è confutata l’esistenza; si rientra, pertanto, nelleconsiderazioni dei motivi 1 e

2.7. Infine, con riferimento al quarto motivo di ricorso, non mancadi evidenziarsi che esso costituisce una versione alternativa deiprecedenti secondo e terzo motivo.

La doglianza concernel’omessa considerazione della contestazione della produzione dicontroparte, laddove essa è stata invece superata e respinta conle motivazioni che qui il ricorrente censura – vanamente - sottoil profilo della insufficienza delle sole relate di notifica adimostrare l’avvenuta notificazione, e della insufficienzadell’estratto di ruolo.

Ad ogni modo la doglianza è ampiamenteinfondata atteso che per principi consolidati ut supra, nonoccorre affatto produrre le cartelle in copia o in originale, qualiallegati delle relate; quindi, la doglianza sulla non contestazionesi basa su un argomento irrilevante ai fini probatori.

Siaggiunga, inoltre, che il motivo mira a contestare la valutazioneprobatoria compiuta dal giudice di merito, congruamente resain base a principi di diritto riportati nella impugnata sentenzacon riferimento al rigetto dei primi due motivi di appello.8.

Infine, l’ulteriore osservazione esposta nelle memorieillustrative ex art. 380-bis.1 c.p.c., non esplicitata nei motivi diricorso, resta acquisita nello storico di lite attraverso la pacificaNumero registro generale 24810/2021Numero sezionale 1920/2026circostanza della mancanza di impugnazione incidentale, Niunm esreo ddi era ccolta generale 21501/2026Data pubblicazione 24/06/2026di appello, avverso la pronuncia di primo grado di parzialeaccoglimento dell’originaria opposizione ad intimazione dipagamento, esitata, come si legge in sentenza, conannullamento di numerose cartelle esattoriali.

Un’ulterioreindagine non risulta compiuta in appello, né delimitata neimotivi di ricorso fin qui esaminati.9.

Ne discende l’inammissibilità del ricorso con condanna alpagamento delle spese processuali come liquidate in dispositivo,in favore delle parti costituite, oltre al pagamento del doppio delcontributo unificato, per soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrenteal pagamento delle spese processuali liquidate in euro 5.000,00in favore di ciascuna parte costituita, oltre euro 200,00 perspese e rimborso forfetario del 15 per cento.

Spese prenotate adebito per [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13 co.1-quater del d.P.R. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuti.Così deciso in Roma, il 17 aprile 2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in personadel Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege2026 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;1920 - controricorrente -nonchè controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24810/2021I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];N umero sezionale 1920/2026Numero di raccolta generale 21501/2026- intimato -Data pubblicazione 24/06/2026avverso la sentenza n. 856/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 30/03/2021 R.G.N. 80/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. In parziale accoglimento dell’appello proposto da Di GiovanniEligio avverso la sentenza del Tribunale di Rieti che avevaaccolto parzialmente l’opposizione alla intimazione dipagamento notificata il 31/5/2016 annullando n.28 cartelle dipagamento ed avvisi di addebito, respingendo per il resto inpresenza di notifica di atti interruttivi, la Corte d’appello di Romaha rigettato i motivi di gravame dell’originario opponente sulladoluta inidoneità degli avvisi di ricevimento a provare l’avvenutanotifica delle cartelle esattoriali in mancanza di depositodell’originale delle cartelle e sulla doluta inidoneità degli atti diintimazione, quali atti interruttivi della prescrizione, a provarel’avvenuta notifica in mancanza di deposito dell’originale o dicopia degli atti di intimazione; la Corte territoriale ha infattiritenuto che non sussiste un onere in capo all’Agente diriscossione di produrre copia integrale della cartella che è solouna stampa del ruolo che ne costituisce il titolo esecutivo, e che,sull’intimazione di pagamento rispetto ai codici della cartelle acui si riferiscono, si poteva riscontrare la validità degli attiinterruttivi della prescrizione, fermo restando che incombe suldestinatario l’onere di provare la non corrispondenza allorchél’avviso è stato ricevuto in consegna ai sensi dell’art. 1335 c.c.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24810/2021La Corte territoriale ha, invece, accolto l’appello sulla statuizioneN umero sezionale 1920/2026Numero di raccolta generale 21501/2026delle spese processuali, compensandole con INPS e INAILData pubblicazione 24/06/2026anziché condannare il ricorrente in ragione dell’incertezzagiurisprudenziale, poi risolta con Cass. SS.UU n. 23397/16, delregime di durata quinquennale o decennale di prescrizionesuccessivo all’emissione della cartella, ed anche con agente diriscossione. Riguardo alle spese del secondo grado, sono stateanch’esse compensate per il parziale accoglimento del gravamenei confronti di INPS ed INAIL e verso Agenzia delle Entrate, perle medesime considerazioni sul mutamento giurisprudenziale.Riguardo agli enti locali per i cui titoli era stata declinata lacompetenza territoriale, ne disponeva la condanna verso l’unicodei due costituitosi in giudizio.2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] a quattro motivi, illustrati da successive memorie, acui INAIL e Agenzia Entrate Riscossione resistono concontroricorso. INPS è rimasta intimata.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del17 aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art.360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. in relazione alla insufficienza delle sole relate dinotifica e/o degli avvisi di ricevimento a provare l’avvenutanotifica delle cartelle; e la violazione e falsa applicazione dell’art.2934 c.c. in relazione alla prescrizione dei crediti. Ritiene ilricorrente che la sentenza era errata sotto il profilo dell’art.2697 c.c. perché non erano stati verificati i presupposticostitutivi della pretesa da parte dell’ente impositore a cuiNumero registro generale 24810/2021Numero sezionale 1920/2026spetta provare l’an ed il quantum della pretesa; inoltre,N urmiteireo ndi era ccolta generale 21501/2026Data pubblicazione 24/06/2026che per provare la notifica delle cartelle portate nellaintimazione impugnata occorre anche la produzione dellecartelle di pagamento (e si riferisce a n.6 cartelle ed a n.2 avvisidi addebito notificati fra 2011 e 2015), e rileva che dagli importiindicati in estratto di ruolo vi sono incongruenze e difformità.Mancando la prova di notifica, i crediti sono prescritti.Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. inrelazione alla insufficienza delle sole relate di notifica e/o degliavvisi di ricevimento a provare l’avvenuta notifica delleintimazioni di pagamento interruttive della prescrizione dialcune cartelle portate dalla intimazione impugnata; ed ancora,in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 132 co.2 n.4 c.p.c. per omessamotivazione sul merito della vicenda in relazione allainsufficienza delle sole relate di notifica e/o degli avvisi diricevimento a provare l’avvenuta notifica delle intimazioni dipagamento interruttive della prescrizione di alcune cartelleportate dalla intimazione impugnata; quindi deduce, in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti inrelazione all’art. 2697 c.c. con riferimento alla insufficienza dellesole relate di notifica e/o degli avvisi di ricevimento a provarel’avvenuta notifica delle intimazioni di pagamento interruttivedella prescrizione di alcune cartelle portate dalla intimazioneimpugnata; il ricorrente si riferisce alla intimazione notificata il31/5/2016 contenente cartelle prescritte perché contenenticartelle del 2006-2009 a loro volta interrotte da intimazioni del2011-2014 che non sono state prodotte.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24810/2021Numero sezionale 1920/2026Con il terzo motivo deduce in relazione all’art. 360 co.N u1m enro. d i 3ra ccolta generale 21501/2026Data pubblicazione 24/06/2026c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. inrelazione alla insufficienza dell’estratto di ruolo a provarel’avvenuta notifica delle cartelle e delle intimazioni dipagamento interruttive della prescrizione di alcune cartelleportate dalla intimazione impugnata; ed ancora, in relazioneall’art. 360 co.1 n. 4 c.p.c., deducendo la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 132 co.2 n.4 c.p.c. per omessamotivazione sul merito della vicenda in relazione allainsufficienza dell’estratto di ruolo a provare l’avvenuta notificadelle intimazioni di pagamento e delle intimazioni interruttivedella prescrizione di alcune cartelle portate dalla intimazioneimpugnata; e in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. peromesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era statooggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 2697 c.c.con riferimento alla insufficienza dell’estratto di ruolo a provarel’avvenuta notifica delle intimazioni di pagamento e delleintimazioni di pagamento interruttive della prescrizione dialcune cartelle portate dalla intimazione impugnata.Con il quarto motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360co.1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115c.p.c. in relazione alla presunta mancata contestazione delladocumentazione prodotta dall’ente; nonché ai sensi dell’art. 360co.1 n.4 c.p.c. la nullità della sentenza impugnata per violazionedell’art. 115 c.p.c. per omessa motivazione sul merito dellavicenda in relazione alla presunta mancata contestazione delladocumentazione prodotta dall’ente, ed ancora, ai sensi dell’art.360 co.1 n.5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti inrelazione all’art. 115 c.p.c. con riferimento alla presuntaNumero registro generale 24810/2021Numero sezionale 1920/2026mancata contestazione della documentazione pNruomderoo tdti ara ccolta generale 21501/2026Data pubblicazione 24/06/2026dall’ente. Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbiadisatteso, per mancanza di prova, posta erroneamente a caricodel contribuente, la doglianza sulla inefficace valenza probatoriadelle relate di notifica senza allegazione di copia degli attinotificati, ed era uno specifico motivo di impugnazione dell’attoconcernente la mancata notificazione regolare delle cartelle edelle intimazioni interruttive, rilevando che a seguito dellacontestazione era onere della concessionaria fornire la provadella regolare notifica di tutte le cartelle quali atti prodromici,né può il concessionario esonerarsi dall’onere di produzione pervia del fatto che ha obbligo di conservare fino a 5 anni la matricee copia delle cartelle.2. Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili per le seguentiragioni.3. In primo luogo si evidenzia che i motivi 2, 3, 4 prospettanola medesima questione sotto diversi paradigmi dell’art. 360c.p.c., e tra di essi, poi, la violazione di legge dedotta conriferimento all’insufficienza di relate di notifica o di estratti diruolo a dimostrare l’avvenuta notifica delle cartelle edintimazioni costituisce doglianza astrattamente incompatibilecon l’omesso esame della medesima. Va altresì evidenziato chesecondo l’orientamento consolidato della Corte (Cass. sez. 1,23/10/2018 n. 26874; Cass. sez. L., 06/02/2024, n. 3397) intema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza ela sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facentiriferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360,comma 1, n.3 e n.5, c.p.c., non essendo consentita laprospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24810/2021Numero sezionale 1920/2026che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione aNlu mqeuroa dli era ccolta generale 21501/2026Data pubblicazione 24/06/2026si deve decidere della violazione o falsa applicazione dellanorma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fattointende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessamotivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un puntodecisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza dellamotivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazionedella sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbestato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà dellamotivazione, che richiede la precisa identificazione delleaffermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che siporrebbero in contraddizione tra loro (cfr. Cass. n. 26874/2018e n.3397/2024).3.1 - Deve poi richiamarsi il costante orientamento di legittimitàin ordine ai limiti di ammissibilità delle censure relative allaviolazione dell’art. 2697 c.c., riferita alla prospettata devianzadalla regola codicistica di scomposizione degli oneri probatori enon già ad uno scrutinio critico del ragionamento probatorioseguito dal giudice di merito. Si rammenti quanto argomentatoin Cass. ord. n. 26739/2024 secondo la quale la violazionedell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversada quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regoledi scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazionedell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice,contraddicendo espressamente o implicitamente la regola postada tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che ilNumero registro generale 24810/2021medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaN umero sezionale 1920/2026Numero di raccolta generale 21501/2026Data pubblicazione 24/06/2026che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.4. In particolare, quanto al primo motivo, va confermatol’orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale nonoccorre che siano allegate alle intimazioni le cartelle dipagamento prodromiche, né in originale né in copia, essendosufficienti le copie delle relate per riscontrare la corrispondenzadi quanto in esse riportato attraverso i numeri identificativi dellacartella portata in notifica; benvero, è stato anche affermatoche neppure sarebbe necessario il collegamento numericopoiché la prova del relativo perfezionamento della notifica dellacartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, deld.P.R. n. 602 del 1973, “è assolta mediante la produzionedell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilitàalla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto daparte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte deldestinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso diricevimento venga indicato il numero della cartella medesima “(Cass. sent. n 17841/2023)4.1 - Nello specifico, poi, il ricorrente non riferisce di averlamentato eventuali vizi formali di ricezione dell’atto (noneccepisce la irregolarità/invalidità delle relate o la non veridicitàdelle annotazioni su di esse riportate). [OSCURATO:PERSONA]. n.20769/2021, con riferimento alla produzione di copiefotostatiche delle relate delle cartelle, che “In tema di notificadella cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602del 1973, ai fini della prova del perfezionamento delprocedimento notificatorio non è necessaria la produzione ingiudizio dell'originale o della copia autentica della cartella,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24810/2021Numero sezionale 1920/2026essendo invece sufficiente la produzione della matrice Noum edroe dlli ara ccolta generale 21501/2026Data pubblicazione 24/06/2026copia della cartella con la relativa relazione di notifica” (nellostesso senso, n.28817/2021 e ord. n. 34765/2023: “In tema dinotificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, la prova delperfezionamento è assolta mediante la produzione in giudiziodell'avviso di ricevimento della raccomandata, salvo che ildestinatario dimostri di essersi trovato, senza colpa,nell'impossibilità di prenderne cognizione, non essendo invecenecessario il deposito dell'originale o della copia autenticadell'avviso di accertamento”).4.2 - E ad ogni modo, neppure può addurre il ricorrente di nonaverne conosciuto il contenuto una volta accertata, in tema dinotifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, laconsegna del plico al domicilio del destinatario, risultantedall'avviso di ricevimento della raccomandata, il che “fapresumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principiodi vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte delricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcunassume spedito, è onerato della relativa dimostrazione” (Cass.ord. n. 6251/2025).5. Le stesse argomentazioni svolte innanzi valgono ad affermarela inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso, nonessendo necessario allegare le intimazioni interruttive riportatenella intimazione impugnata, stante la idoneità delle copie dellerelate a dimostrarne l’avvenuta notifica se non se ne disconoscecontenuto o vizi di formazione e redazione delle relate; evalgono le stesse osservazioni circa la non necessità di produrregli originali degli atti presupposto. Peraltro, va considerato chele relate di notifica completano la documentazione dell’iterNumero registro generale 24810/2021Numero sezionale 1920/2026notificatorio, ed è sufficiente la loro produzione per dimNousmterroa dri era ccolta generale 21501/2026Data pubblicazione 24/06/2026l’avvenuta notifica delle cartelle e delle intimazioni.6. Analogamente è a dirsi con riferimento al terzo motivo diricorso; si aggiunga che l’estratto di ruolo non dimostra lanotifica ma fornisce un principio di prova da sviluppare sulladata e modalità di notifica, per le quali intervengono le notifichedelle cartelle sufficientemente dimostrate attraverso le relate,di cui non è confutata l’esistenza; si rientra, pertanto, nelleconsiderazioni dei motivi 1 e 2.7. Infine, con riferimento al quarto motivo di ricorso, non mancadi evidenziarsi che esso costituisce una versione alternativa deiprecedenti secondo e terzo motivo. La doglianza concernel’omessa considerazione della contestazione della produzione dicontroparte, laddove essa è stata invece superata e respinta conle motivazioni che qui il ricorrente censura – vanamente - sottoil profilo della insufficienza delle sole relate di notifica adimostrare l’avvenuta notificazione, e della insufficienzadell’estratto di ruolo. Ad ogni modo la doglianza è ampiamenteinfondata atteso che per principi consolidati ut supra, nonoccorre affatto produrre le cartelle in copia o in originale, qualiallegati delle relate; quindi, la doglianza sulla non contestazionesi basa su un argomento irrilevante ai fini probatori. Siaggiunga, inoltre, che il motivo mira a contestare la valutazioneprobatoria compiuta dal giudice di merito, congruamente resain base a principi di diritto riportati nella impugnata sentenzacon riferimento al rigetto dei primi due motivi di appello.8. Infine, l’ulteriore osservazione esposta nelle memorieillustrative ex art. 380-bis.1 c.p.c., non esplicitata nei motivi diricorso, resta acquisita nello storico di lite attraverso la pacificaNumero registro generale 24810/2021Numero sezionale 1920/2026circostanza della mancanza di impugnazione incidentale, Niunm esreo ddi era ccolta generale 21501/2026Data pubblicazione 24/06/2026di appello, avverso la pronuncia di primo grado di parzialeaccoglimento dell’originaria opposizione ad intimazione dipagamento, esitata, come si legge in sentenza, conannullamento di numerose cartelle esattoriali. Un’ulterioreindagine non risulta compiuta in appello, né delimitata neimotivi di ricorso fin qui esaminati.9. Ne discende l’inammissibilità del ricorso con condanna alpagamento delle spese processuali come liquidate in dispositivo,in favore delle parti costituite, oltre al pagamento del doppio delcontributo unificato, per soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrenteal pagamento delle spese processuali liquidate in euro 5.000,00in favore di ciascuna parte costituita, oltre euro 200,00 perspese e rimborso forfetario del 15 per cento. Spese prenotate adebito per [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13 co.1-quater del d.P.R. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuti.Così deciso in Roma, il 17 aprile 2026.La PresidenteRossana Mancino
Sentenza Cassazione n. 21501/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris