CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29391/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r. Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Trieste del 19 gennaio 2023, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Udine il 29 giugno 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con i doppi benefici di legge, alla pena di mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, accertato il 23 luglio 2013 in Udine. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale, sotto il profilo del vizio di motivazione, si censura la conferma del giudizio di colpevolezza, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel richiamare gli esiti della verifica fiscale compiuta dalla Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA] di Nogaro nei confronti della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che si occupava di pratiche esoteriche, hanno evidenziato che ai militari non fu consegnata alcuna documentazione inerente l'attività svolta dall'imputato, a parte documenti del tutto inutili, né furono rinvenute scritture contabili o fatture attraverso le disposte perquisizioni, il che ha impedito la compiuta ricostruzione del volume di affari dell'impresa, per cui, stante l'inverosimiglianza delle spiegazioni fornite dall'imputato, che ha affermato di aver perso i documenti in occasione di precedenti traslochi, pur senza mai segnalare sottrazioni o smarrimenti, legittimamente è stato ritenuto configurabile a carico dell'imputato il reato ex art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, e tanto anche in ragione del fatto che il ricorrente inizialmente denunciò un volume di affari inferiore di quello reale, per poi astenersi dal presentare le dichiarazioni dei redditi, ciò a riprova della finalità evasiva perseguita da Friuli. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv„ 280601). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 ma