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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29269/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone, con cui l'imputato è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 496, cod. pen., e 116, comma 5, d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso deduce il vizio di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità, atteso che vi è stata un'adeguata e non illogica motivazione al riguardo e considerata la genericità del corrispondente motivo d'appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugno 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone, con cui l'imputato è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 496, cod. pen., e 116, comma 5, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso deduce il vizio di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità, atteso che vi è stata un'adeguata e non illogica motivazione al riguardo e considerata la genericità del corrispondente motivo d'appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 20
Sentenza Cassazione n. 29269/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris