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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2024

Cassazione n. 39303/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo di ricorso sul vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità dell'imputato e in ordine al trattamento sanzionatorio; Osservato che, con il primo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale; considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione della prova nel giudizio di legittimità; ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Ritenuto che il secondo motivo sulla recidiva è riproduttivo di censura sulla sussistenza della recidiva già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che regola l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza.

E', pertanto, adeguatamente soddisfatto l'onere di motivazione sul punto della influenza, quale fattore criminogeno, delle pregresse condanne, sulla commissione del fatto per cui si procede e valorizzando la condotta criminosa indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419).

Va, infine, osservato che, ai sensi dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. è vietato il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma cod. pen.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo di ricorso sul vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità dell'imputato e in ordine al trattamento sanzionatorio; Osservato che, con il primo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale; considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione della prova nel giudizio di legittimità; ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Ritenuto che il secondo motivo sulla recidiva è riproduttivo di censura sulla sussistenza della recidiva già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che regola l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza. E', pertanto, adeguatamente soddisfatto l'onere di motivazione sul punto della influenza, quale fattore criminogeno, delle pregresse condanne, sulla commissione del fatto per cui si procede e valorizzando la condotta criminosa indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). Va, infine, osservato che, ai sensi dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. è vietato il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma cod. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] estenso
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