CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18041/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Napoli sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA], indagata, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli di rigetto dell'stanza di riesame del sequestro preventivo, disposto dal GIP presso il medesimo Tribunale, di taluni immobili siti nel Comune di Napoli, censiti al NCT foglio 86, particelle 431 e 432, di proprietà della ditta [OSCURATO:PERSONA], della quale la [OSCURATO:PERSONA] è legale rappresentante (particella n. 431) e di [OSCURATO:PERSONA] (particella n.432, per atto di acquisto dalla [OSCURATO:PERSONA] srl). Il Tribunale del riesame, preliminarmente, limitava la legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] ai soli immobili rimasti nella proprietà della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso articola un unico motivo di censura, per violazione di legge, con riferimento alla valutazione svolta nel provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza del "periculum", deducendosi che l'immobile in sequestro (realizzato in zona D /sottozona DC rientrante nel perimetro del centro edificato) fosse nato su una preesistenza abitativa, come precisato nella consulenza di parte, e che l'intervento urbanistico realizzato non abbia determinato la creazione "ex novo" di un'unità abitativa, senza, pertanto, determinare l'incremento del fabbisogno di servizi primari e secondari idonei a determinare il "periculum", a fronte dell'avvenuta ultimazione delle opere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La ricorrente, infatti, non ha svolto alcun argomento né allegato alcunché al fine di comprovare la sussistenza del proprio interesse al ricorso. In primo luogo, si osserva che la ricorrente, agendo in proprio e non quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, società proprietaria del bene ed avente diritto alla relativa restituzione, ha inteso impugnare il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame nella qualità di indagata. Ebbene, come recentemente chiarito da questa Corte nella sua massima composizione, la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene). (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01). Pertanto, se anche l'indagato che non abbia diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro possa avere interesse al ricorso per cassazione av er o ilprovvedimento che ne rigetti l'istanza di restituzione, tale precipuo interesse deve quantomeno essere oggetto di allegazione ad opera del ricorrente. Nel caso di specie, è carente in ricorso ogni indicazione sul punto, svolgendosi solo le censure in ordine alla sussistenza del requisito del "periculum", nei termini sopra sinteticamente riportati. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.Mogg', 20 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Do .ssa,JIisabetta1iabi1O