CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2015
Cassazione n. 08962/2024
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1438/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 229, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO - ROMA n. 3723/2015depositata il 25/06/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: LUNARDI Daniela, esercente attività di lavori generali di costruzione di edifici, a seguito di questionario, era attinta da avviso di accertamento n. TK30110009947 per l’a.i. 2005, mediante il quale l’Agenzia delle entrate, in applicazione degli studi di settore, rideterminava gli imponibili ai fini delle imposte dirette ed indirette, per l’effetto recuperando le maggiori imposte, oltre interessi e sanzioni. La contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso, respinto dalla CTP di Roma con la sentenza n. 972/10/2014. La contribuente proponeva appello, respinto dalla CTR del Lazio con la sentenza in epigrafe. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi (poiché il primo è in realtà articolato in due sotto-motivi). Si costituiva l’Agenzia ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza. Considerato che: Con atto in data 17 luglio 2023, il difensore della contribuente rappresentava che questa, il 29 maggio 2019 , aveva aderito alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018, in relazione ai tributi portati nell’avviso di accertamento oggetto di giudizio e che il 27 marzo 2023 aveva saldato l’ultima quota prevista dal piano di rateizzazione, producendo l’istanza di definizione agevolata e le quietanze di versamento di tutte le rate ed instando per la cessazione della materia del contendere. Considerato quanto innanzi, e rilevato, comunque , esser e decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio. Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, le stesse devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Spese a carico del