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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 1969

Cassazione n. 20779/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/06/1969 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso con cui si' censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (motivo non oggetto di gravame) è generico nella parte in cui non si confronta con la decisione/ che ha addirittura ridotto di un terzo la pena per le già riconosciute attenuanti generiché da parte del Tribunale che aveva, invece, ridotto di un quarto la pena base di un anno di reclusione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/04/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/06/1969 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso con cui si' censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (motivo non oggetto di gravame) è generico nella parte in cui non si confronta con la decisione/ che ha addirittura ridotto di un terzo la pena per le già riconosciute attenuanti generiché da parte del Tribunale che aveva, invece, ridotto di un quarto la pena base di un anno di reclusione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/04/
Sentenza Cassazione n. 20779/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris