CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03391/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 14/7/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile perché tardiva l'istanza di rescissione del giudicato, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen. proposta mell'intersse di [OSCURATO:PERSONA] condannata con sentenza del 4 novembre 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ( sentenza irrevocabile il 21.12.2021) in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. a pena di giustizia. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la condannata a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA] che con unico motivo deduce inosservanza degli artt. 629-bis, 582 e 583 cod. proc. pen. dovendosi ritenere tempestiva la proposizione della istanza a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno spedita in data 1/6/2022 alla Corte di appello di Milano, presso la quale perveniva in data 7/6/2022, dovendosi ritenere applicabile alla procedura adita la norma generale di cui all'art. 583, comma 1 e 2, cod. proc. pen. rispetto alla data di conoscenza della sentenza (6 maggio 2022). 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato in quanto - al di là della questione del mancato rispetto del termine di proposizione della richiesta sul quale si basa il provvedimento impugnato - la richiesta stessa risulta essere inammissibile per difetto delle formalità della sua proposizione, in quanto spedita a mezzo del servizio postale e non depositata personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale presso la Corte di appello come in modo tassativo dispone l'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. 2. Costituisce, invero, orientamento da ritenersi consolidato che è inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata, con atto sottoscritto dal condannato, mediante spedizione postale di raccomandata A/R da parte del difensore, insieme all'atto di nomina ed alla procura speciale rilasciatagli, attesa l'esplicita disciplina in proposito dettata dall'art. 625-ter, comma secondo, cod. proc. pen., che contempla la "presentazione personale" dell'istanza nella cancelleria del giudice competente, essendosi precisato in motivazione che la straordinarietà del mezzo di impugnazione non ammette deroghe alla prescritte formalità di presentazione (Sez. 5, Sentenza n. 45851 del 27/05/2016, Mitkova, Rv. 268447). Il principio è stato ribadito in fattispecie di impugnazione straordinaria presentata a mezzo del servizio postale da Sez. 4 , n. 5983 del 03/12/2019 (dep. 2020), Elasri, Rv. 278448 secondo la quale è inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata con le modalità di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., in quanto il secondo comma dell'art. 629-bis cod. proc. pen. prevede modalità tassative di presentazione dell'impugnazione straordinaria in questione. E' stato condivisibilmente spiegato che « Il procedimento di cui all'art.629 bis cod.proc.pen. integra mezzo di impugnazione straordinario sottoposto a specifiche regole di presentazione in quanto sotto la vigenza dell'art.625 ter cod.proc.pen. la norma prevedeva che la richiesta, con allegazione dei documenti a sostegno, venisse depositata nella cancelleria del giudice di merito la cui sentenza è stata posta in esecuzione (sez.U, 17.7.2014, [OSCURATO:PERSONA].259990) con esclusione pertanto dell'applicabilità di cui all'art.582, secondo comma, cod.proc.pen., e attualmente, con la introduzione dell'art.629 bis cod.proc.pen., la richiesta deve essere presentata alla Corte di Appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. La disposizione in parola (art.629 bis, secondo comma, cod.proc.pen.) prevede che la richiesta possa essere presentata dall'imputato personalmente o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'art.583 u.c. cod.proc.pen. Trattasi di modalità tassative ed inderogabili che non consentono equipollenti o deroghe alle prescritte formalità di presentazione (sez.V, 27.5.2016, Mitkova, Rv.268447; 28.6.2018 Cunsolo, Rv.274412, sez.I, 20.67.2017 [OSCURATO:PERSONA].271263, sebbene con possibilità di consegna da parte di incaricato; sez.IV, 27.10.2016 Gjokola non massímata Q,5 791). Invero è del tutto giustificato e non contrario ai principi che regolano l'esercizio della facoltà di impugnazione che uno strumento impugnatorio extra ordínem, quale la richiesta di rescissione del giudicato, possa richiedere modalità di presentazione del ricorso del tutto distinte da quelle ordinarie, tenuto conto che il ricorso va depositato presso la cancelleria della Corte di Appello, chiamata a giudicare, piuttosto che alla cancelleria del giudice a quo, sulla base di una scansione temporale che non consente di ipotizzare modalità di presentazione del ricorso diverse da quanto stabilito dall'art.629 bis comma 2 cod.proc.pen.. Invero la previsione di cui all'art.583 I comma c.p.p. si presenta quale modalità di presentazione dell'impugnazione alternativa alla disciplina generale di cui/ z all'art.582 I comma cod.proc.pen., e presuppone una relazione di immediata derivazione tra il provvedimento oggetto di impugnazione e lo strumento impugnatorio. Nel caso in esame si è in presenza di un giudicato penale e l'istanza è diretta a rimuovere tale situazione di irrevocabilità e rivolta ad una autorità giudiziaria del tutto sganciata da quella che, di regola, ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile, e le modalità di presentazione divergono profondamente da quelle di cui all'art.582 I comma cod.proc.pen., così da escludersi qualsiasi possibile collegamento tra le suddette disposizioni (art.582 e 583 cod.proc.pen.) e l'istituto della rescissione del giudicato in oggetto, se non ipotizzando una operazione di interpretazione integrativa della norma, così da pervenirsi ad una disciplina del tutto eccentrica, frutto di inammissibile contaminazione e traslazione. Si pensi per esempio alla previsione di cui all'art.583 I comma cod.proc.pen. la quale rinvia all'art.582 I comma cod.proc.pen. al fine di individuare l'autorità alla quale trasmettere la impugnazione proposta fuori sede e ai poteri di questa di certificarne la ricezione, laddove nel caso in esame la istanza per la rescissione del giudicato deve necessariamente essere presentata, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, alla Corte di Appello competente risultando pertanto, implicitamente ma inderogabilmente, escluso il ricorso alla alternativa previsione contenuta dall'art.583 cod.proc.pen.». 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e con