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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 31685/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; Il udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 26.5.22 con cui la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima città che dichiarava la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 624-bis, comma 2, cod. pen. e lo condannava alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 515,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione ed erronea applicazione degli artt.189 e 192 cod. proc. pen., art.3 cost., art. 6 CEDU con riferimento all'art. 606 comma 1 lett. e) per travisamento della prova in relazione al giudizio di attendibilità dell'individuazione fotografica posta a fondamento della pronuncia di condanna adottata nei confronti dell'imputato, nonché mancata valutazione di riscontri esterni alla stessa e sostanziale travisamento del suo esito, non è deducibile in sede di legittimità in guanto volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha dato risalto alla circostanza per cui il riconoscimento dell'imputato da parte del Rebesco è attendibile e viene confermato dalla p.o. con dettagli che permettono di escludere gli altri soggetti presenti al momento del fatto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; Il udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 26.5.22 con cui la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima città che dichiarava la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 624-bis, comma 2, cod. pen. e lo condannava alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 515,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione ed erronea applicazione degli artt.189 e 192 cod. proc. pen., art.3 cost., art. 6 CEDU con riferimento all'art. 606 comma 1 lett. e) per travisamento della prova in relazione al giudizio di attendibilità dell'individuazione fotografica posta a fondamento della pronuncia di condanna adottata nei confronti dell'imputato, nonché mancata valutazione di riscontri esterni alla stessa e sostanziale travisamento del suo esito, non è deducibile in sede di legittimità in guanto volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha dato risalto alla circostanza per cui il riconoscimento dell'imputato da parte del Rebesco è attendibile e viene confermato dalla p.o. con dettagli che permettono di escludere gli altri soggetti presenti al momento del fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 31685/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris