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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 01814/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 27 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 2 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che, peraltro genericamente, contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione, in ordine alla prova della penale responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, risulta meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente non si confronta (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello, a fronte di elementi inequivocabilmente convergenti verso la colpevolezza del prevenuto, ha sconfessato la tesi difensiva, in quanto vaga e smentita dalle risultanze processuali, così escludendo la sussistenza del denunciato travisamento circa la presenza di questi sul luogo e al momento del fatto); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e e tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 27 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 2 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che, peraltro genericamente, contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione, in ordine alla prova della penale responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, risulta meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente non si confronta (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello, a fronte di elementi inequivocabilmente convergenti verso la colpevolezza del prevenuto, ha sconfessato la tesi difensiva, in quanto vaga e smentita dalle risultanze processuali, così escludendo la sussistenza del denunciato travisamento circa la presenza di questi sul luogo e al momento del fatto); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e e tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01814/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris