CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26941/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Cagliaridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Cagliari haaffermato la penale responsabilità del predetto imputato in relazione allacontravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen. commesso in data 25 febbraio 2020condannandolo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche allapena pecuniaria di 600,00 euro così sostituita la pena di mesi quattro di arresto.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha erroneamente propostopen.) il difensore dell’imputato, con la conseguenza che ai sensi dell’art. 568,comma 5, cod. proc. pen. il gravame e stato trasmesso ex art. 568, comma 5,cod. proc. pen. a questa Corte di legittimità deducendo:1. violazione di legge in relazione all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.con riguardo al reato di cui all’art. 707 cod. pen. per assenza di elementi precisie concordanti dai quali desumere la prova dell’elemento soggettivo del reato incontestazione;2. Violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento dellacausa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi di ricorso che contestano la correttezzadella motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione alreato e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perchécostituiti da mere doglianze in punto di fatto;che, il Tribunale con motivazione congrua, logica e rispondente ai principidi diritto che le regolano le materie ha debitamente considerato gli elementi chehanno portato alla affermazione della penale responsabilità dell’imputato;che, altrettanto è a dirsi per la motivazione (pag. 5 della sentenza) che haportato alla negazione del riconoscimento delle condizioni per l’applicazionedell’art. 131-bis cod. proc. pen.;che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibilicensure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla suamanifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorioignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenzialiad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte ledoglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigoreo di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire allediverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differentisui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv.262965).che, poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto harilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità odecadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazionedell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata»(Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191).Rilevato, pertanto, che il ricorso (come tale da qualificarsi l’atto digravame) deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI