CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2021
Cassazione n. 45828/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Caltanissetta, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 13 aprile 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis, commi 1, 3 e 4, cod. pen. (capo 1), 56, 629 e 416-bis.1 cod. pen. (capi 3 e 4), 629 e 416-bis.1 cod. pen. (capi 5 e 9), 423 cod. pen. (capo 10), 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 11 e 12): in particolare per avere fatto parte, tra il febbraio del 2017 e l'aprile del 2019, dell'associazione per delinquere mafiosa denominata '[OSCURATO:PERSONA]', specificamente della famiglia di Leonforte; di aver commesso due tentate estorsioni ai danni rispettivamente di tal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e due estorsioni consumate ai danni rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione del clan; di aver cagionato un incendio in un fondo di tal [OSCURATO:PERSONA]; ed ancora, si aver organizzato e diretto un'associazione dedita al traffico di stupefacenti, con commissione di reati-fine. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto tre motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 125 cod. proc. pen., e mancanza di motivazione, per avere il Tribunale del riesame omesso di motivare le ragioni di attualità di sussistenza delle esigenze cautelari. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273, 192, 195, 203, 271 e 125 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per illogicità e contraddittorietà, per avere il Tribunale di Caltanissetta ingiustificatamente confermato l'ordinanza genetica della misura, in specie sulla esistenza della affectio societatis e sulla asserita compatibilità della partecipazione al sodalizio con la contestazione della aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 274, 275 e 125 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e illogicità, per essersi il Tribunale nisseno limitato a richiamare l'apparato argomentativo del primigenio provvedimento cautelare, sostenendo che non vi è prova di uno scioglimento della consorteria mafiosa e senza spiegare quali sono stati i criteri di scelta della misura, anche con riferimento alla inadeguatezza di altre misure meno gravose. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Tutti e tre i motivi del ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché generici e, comunque, perché manifestamente infondati.2.1. Va rammentato come nella giurisprudenza di legittimità si sia ripetutamente chiarito che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907). Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova - desumibili dal contenuto delle conversazioni intercettate, dal tenore di alcuni specifici documenti sequestrati e dagli esiti delle ulteriori indagini compiute dagli inquirenti - idonei ad integrare gli estremi dei gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto in relazione ai delitti oggetto di addebito; e le ragioni per le quali avrebbe dovuto trovare applicazione, in ragione del titolo del principale delitto associativo contestato, le presunzioni di sussistenza delle esigenze di cautela e di adeguatezza della misura massima applicata. 2.2. Del tutto prive di pregio sono, dunque, le doglianze difensive formulate in punto di violazione di legge. Per un verso, va evidenziato come costituisca espressione di un orientamento interpretativo oramai sufficientemente consolidato il principio secondo il quale la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, ora prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con riferimento ai reati fine commessi dall'appartenente al sodalizio criminale (così, tra le tante, Sez. 2, n. 20935 del 07/04/2017, Ariostini, Rv. 269642). Per altro verso, va sottolineato come sia pacifico che, in ragione della natura dei delitti contestati, operino le presunzioni fissate dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in ordine tanto alla sussistenza di concrete e attuali esigenze di cautela quanto alla operatività dei criteri di scelta della misura: presunzione la cui applicazione l'interessato non ha contrastato, nel caso di specie, con l'allegazione di alcun concreto elemento a lui favorevole, se non con l'accenno all'intervallo tra l'epoca di commissione dei reati e quello della applicazione della misura: che, però, nella fattispecie si è chiarito come non appaia affatto eccessivo. Peraltro, il Tribunale di Caltanissetta ha spiegato, con motivazione congrua - contestata dalla difesa in forma molto generica - nella quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità, come la oggettiva gravità delle condotte delittuose poste in essere dal ricorrente fino all'aprile del 2019, la piena attuale operatività del relativo clan mafioso e l'assenza di dati da cui poter desumere che il prevenuto si sia allontanato dal gruppo criminale di stabile affiliazione, siano elementi che confermano la sussistenza di un concreto e attuale rischio di recidiva e della piena adeguatezza della misura della custodia in carcere a fronteggiare tale bisogno cautelare. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] ier stens