CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29163/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ; Motivi della decisione Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 13 gennaio 2021 di condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1 nn.2 e 7, cod. pen. commesso in Bologna il 10 maggio 2020; considerato che la Corte di appello ha ritenuto inammissibili i motivi di impugnazione in quanto privi di correlazione con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; considerato che nel presente ricorso si deduce inosservanza dell'art. 581, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, comma 1 lett.c) e 179 cod. proc. pen. nonché illogicità della motivazione, ma che si tratta di ricorso aspecifico, che non si confronta con le peculiari ragioni per le quali l'atto di appello è stato dichiarato inammissibile, esposte alle pagg.2-3 dell'ordinanza impugnata, che ha fatto puntuale applicazione dei principi esposti in Sez. U Galtelli (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am