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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16657/2026

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a a Lecce il 25/03/1983 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di rigettare il ricorso udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Lecce, adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 15 settembre 2025 con la quale èstata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, accertato in Racale, Taviano e paesi limitrofi dal marzo 2022 con permanenza (capo 1); 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Racale il 29 marzo 2023 (capo 8); 81, secondo comma, 110 cod. pen., 73, commi 4 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Racale il 17 marzo 2023 (capo 20); 81, secondo comma, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. 309 del 1990, commesso in Racale il 18 marzo 2023 (capo 21) e 110 cod. pen., 73, commi 1, d.P.R. 309 del 1990, commesso in Racale il 2 marzo 2023 (capo 84).

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagata, a mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli arti. 309, comma 5, cod. proc. pen. e 89-bis disp. att. cod. proc. pen.

Deduce che il Tribunale ha rigettato la specifica istanza di acquisizione dei decreti autorizzativi e delle eventuali proroghe relativi alle intercettazioni; che il Tribunale ha fondato il diniego sulla presunta attivabilità "motu proprio" dell'indagata del diritto di accesso all'archivio digitale e sull'omessa "richiesta di accesso" al pubblico ministero, nonché ha ritenuto la richiesta difensiva "aspecifica e globale"; che tale statuizione appare illogica e del tutto estranea al consolidato formante giurisprudenziale che obbliga il tribunale ad acquisire d'ufficio i suindicati decreti ove la parte ne faccia richiesta e che il Tribunale, sulla base della nuova normativa in tema di intercettazioni, giunge ad affermare che solo la giurisprudenza formatasi sulla precedente disciplina imponeva l'obbligo di acquisizione dei suddetti provvedimenti, così ignorando i successivi arresti giurisprudenziali che invece obbligano il Tribunale alla loro acquisizione di ufficio.

Deduce, inoltre, che la norma che regola l'archivio digitale non esime il giudice dall'acquisire i provvedimenti; che il rigetto della richiesta non è derivato dall'essere stata la stessa "aspecifica e globale" e che la richiesta lungi dall'essere connotata dalle peculiarità dedotte dal Tribunale territoriale non poteva riguardare la globalità del provvedimento coercitivo afferendo alle ipotesi a lei contestate in cautela. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 328, comma 1, e 291 cod. proc. pen.

Deduce, esprimendo varie considerazioni sul principio della domanda in materia cautelare, che ove il giudice disponga l'applicazione di una misura attingendo da materiale probatorio non facente parte del compendio trasmessogli unitamente 2alla richiesta, egli incorre in una violazione del dovere di decidere juxta alligata e, pertanto, il provvedimento si configura affetto da una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; che ciò si è verificato nel presente procedimento in relazione alla sua posizione, come emerge da quanto affermato a pag. 288 dell'ordinanza di custodia cautelare, e che la motivazione resa dal Tribunale non si confronta con l'eccezione dedotta che riguardava una domanda introduttiva di un procedimento incidentale, autonomo, distinto da quello principale, e in cui non vi sono contraddittorio e discovery.

Deduce, poi, che è innegabile che una volta presentata la richiesta, con tutti gli elementi a supporto, non può essere consentita al pubblico ministero la presentazione al giudice per le indagini preliminari di ulteriori risultati delle indagini, avendo egli esaurito il potere-dovere in relazione alla richiesta delineata ex art. 291 cod. proc. pen. 2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen.

Deduce che nell'ordinanza impugnata, a fronte di un massiccio utilizzo della tecnica del c.d. copia-incolla, non sono riscontrabili passaggi motivazionali che consentano di ritenere eseguita un'effettiva disamina, da parte del giudice per le indagini preliminari, degli elementi probatori sottoposti alla sua attenzione e del valore indiziario eventualmente attribuibile agli stessi; che difetta qualsiasi "indice di autonomia" che consenta di ritenere che il giudice per le indagini preliminari abbia effettivamente preso contezza degli elementi posti a fondamento delle accuse mosse agli indagati; che non può ritenersi che il deficit motivazionale rilevato sia stato colmato dal contenuto complessivo del provvedimento impugnato; che quest'ultimo andrà dichiarato nullo ai sensi degli artt. 292, comma 2, lett. c), e 309, comma 9, cod. proc. pen.; che l'ordinanza impugnata risulta altresì affetta da difetto di motivazione in punto di esigenze cautelari avendo il Giudice per le indagini preliminari e il Tribunale omesso di esporre, in maniera individualizzante, le ragioni della ritenuta sussistenza dell'esigenza special preventiva, adottando, al contrario, un'insufficiente motivazione unitaria e che è mancata un'autonoma valutazione in ordine agli elementi in ragione dei quali le esigenze cautelari debbano essere salvaguardate necessariamente con la detenzione in carcere. 2.4 Con il quarto motivo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art.. 273 cod. proc. pen. per i capi 1), 8), 20) 21) e 84) della rubrica.

Deduce che l'impugnata ordinanza non risponde ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Deduce, in particolare, in riferimento: 3al capo 1), che l'ordinanza impugnata ha totalmente omesso di confrontarsi con i principi enucleati da questa Corte in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 compreso il profilo dell'affectio societatís; che mancano elementi per ritenere che la condotta sia stata consumata al fine di agevolare la ritenuta consorteria e che in relazione alla circostanza aggravante dell'associazione armata manca la consapevolezza da parte sua della disponibilità di armi; al capo 8), che la lettura delle conversazioni captate non consente di pervenire ragionevolmente alle apodittiche interpretazioni fornite dal Pubblico ministero, dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale del riesame e che trattandosi di "droga parlata" non è possibile determinare tipo, qualità e quantità di stupefacente ceduto sicché l'ipotesi di reato si deve riqualificare nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, con evidenti ricadute sotto il profilo cautelare; al capo 20), che non è stato dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] avesse prelevato droga dai locali di [OSCURATO:PERSONA], che non vi è prova che [OSCURATO:PERSONA] le abbia consegnato stupefacente; che non vi è prova che lei avrebbek'spacciato detta sostanza a singoli acquirenti e che è palese la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; al capo 21), che non sono state esplicate le ragioni che hanno portato il Giudice per le indagini preliminari a ritenere che lei abbia prelevato sostanza stupefacente dalla nipote [OSCURATO:PERSONA], che lei fosse consapevole dell'esistenza di sostanza stupefacente all'interno della busta prelevata, della natura della stessa sostanza e della detenzione a casa del [OSCURATO:PERSONA] di sostanza stupefacente e che lei abbia prelevato da casa di quest'ultimo un quantitativo di stupefacente per il successivo spaccio non ripreso dalla videosorveglianza e non rinvenuto; al capo 84), che la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. è chiara e palese; che ci si trova in presenza di ipotesi ricostruttiva del fatto, senza la benché minima spiegazione del motivo per il quale si è abbracciata l'ipotesi della consegna della droga e che si impongono considerazioni analoghe a quelle dei capi precedenti per giungere all'annullamento dell'ordinanza. 2.5 Con il quinto motivo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 274 cod. proc. pen.

Deduce che l'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo di tale disposizione; che l'obbligo motivazionale relativo al tempo trascorso dalla presunta commissione del fatto deve, contrariamente a quanto avvenuto, essere adempiuto in termini particolarmente rigorosi; che l'ordinanza impugnata non si è premurata di descrivere con motivazione idonea la valutazione sull'adeguatezza né di precisare quali siano, nel concreto e con valenza di attualità, gli elementi in ragione dei quali le esigenze cautelari debbano essere salvaguardate 4necessariamente con la detenzione in carcere; che la misura cautelare non appare assolutamente proporzionata al fatto; che il Giudice per le indagini preliminari ha desunto la "gravità del fatto" , la "non occasionalità dei comportamenti delittuosi" nonché "la inaffidabilità del soggetto" da un'interpretazione dei fatti meramente soggettiva non rispondente ai canoni dell'obiettività e della corrispondenza, incorrendo in un clamoroso errore, atteso che a lei, persona sostanzialmente incensurata, responsabilità di alcun genere può essere validamente e legittimamente attribuita stante la totale insussistenza delle ipotesi contestate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è aspecifico.

La nuova disciplina delle intercettazioni, così come correttamente richiamata dal Tribunale del riesame, che contempla la conservazione dei verbali, delle registrazioni e di ogni altro atto ad esse relativo nell'archivio digitale di cui all'art. 269 cod. proc. pen. e prevede, all'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., che con la richiesta di applicazione di misura cautelare siano presentati al giudice competente anche i verbali di cui all'art. 268, comma 2, cod. proc. pen. limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti comunque conferiti nel suddetto archivio, non esclude che la difesa possa sollecitare al tribunale per il riesame la verifica della legittimità dei decreti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni del compendio captativo posto a sostegno di un'ordinanza applicativa di misura cautelare.

Tuttavia, nel caso concreto, come affermato dal Tribunale, una tale richiesta, era palesemente "esplorativa" e, considerato il numero di indagati, incompatibile con i tempi del riesame.

Né la genericità della richiesta difensiva trova ostacolo nel deficit di contraddittorio che connota la fase di emissione della misura custodiale, in quanto la facoltà di accedere all'archivio digitale prevista dall'art. 89-bis, comma 3, disp. att. cod. proc. pen. avrebbe permesso alla difesa di verificare quanto di interesse e identificare le captazioni in relazione alla quale erano configurabili eventuali cause di inutilizzabilità, così da delimitare il controllo del Tribunale alla verifica dell'utilizzabilità o meno di specifiche intercettazioni (così in motivazione Sez. 6, n. 24968 del 23/05/2025, Alessio, Rv. 288409 - 01).

L'originaria richiesta e il corrispondente motivo in valutazione risultano quindi generici.

A fronte di un'ordinanza genetica e del provvedimento impugnato che richiamano i provvedimenti relativi alle intercettazioni e dell'inerzia della difesa che ha omesso di verificare la regolarità 5dell'attività captativa controllando la documentazione che avrebbe potuto consultare accedendo al predetto archivio, la richiesta difensiva, priva di riferimenti a possibili cause di inutilizzabilità, si presentava, come sostenuto dal Tribunale, generica e esplorativa, così che al suo rigetto non può farsi derivare la lesione di uno specifico interesse tutelato dall'ordinamento rilevabile in sede di legittimità.

Tale conclusione non è contraddetta dall'allegazione difensiva secondo la quale la richiesta di verifica doveva essere interpretata come relativa alle sole intercettazioni che attingevano la ricorrente, risultando, per la connessione fra le prove relative al reato associativo e l'inequivoco tenore letterale della richiesta, siccome riportato nell'ordinanza, del tutto arbitraria una tale delimitazione.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Nella disciplina relativa alle misure cautelari non si rinviene alcun divieto per il pubblico ministero di presentare al giudice, a sostegno di una richiesta di applicazione di misura cautelare già presentata, ulteriori risultati delle indagini.

Ciò tanto più che le nuove acquisizioni possono essere presentate dal pubblico ministero anche al tribunale del riesame (Sez. 3, n. 4547 del 09/12/2015, Mangano, Rv. 266269 - 01).

4. Il terzo motivo di ricorso è aspecifico.

La mancata allegazione della richiesta del Pubblico ministero non consente di scrutinare la doglianza difensiva con la quale si sostiene l'utilizzo della tecnica del "copia-incolla".

Inoltre, il ricorrente replica senza elementi di novità critica le doglianze cui il Tribunale ha fornito articolata risposta evidenziando, in particolare, che l'ordinanza impugnata presenta una ragionata e consapevole disamina del complessivo compendio indiziario, che il giudice della cautela «per ogni singolo capo di contestazione, dopo aver riprodotto 'per incorporazione' con uno stile grafico differenziato la ricostruzione dei fatti per come operata nella richiesta del P.M., ha inserito la propria autonoma valutazione, riportando in sintesi gli elementi di fatto rilevanti ed oltretutto soffermandosi su ogni singola posizione» e che, in riferimento al reato associativo, il giudice della cautela ha inserito un apposito paragrafo in cui viene analizzata, seguendo un percorso logico-argomentativo del tutto assente nella richiesta del pubblico ministero, la posizione di ogni singolo indagato, ricostruendo per ciascuno la piattaforma indiziaria comprovante la relativa intraneità e il ruolo associativo.

Quanto al profilo delle esigenze cautelari il Tribunale ha evidenziato l'autonomia delle valutazioni e le specifiche notazioni relative alle posizioni cautelari, tra cui la [OSCURATO:PERSONA].

65. Il quarto motivo di ricorso è stato proposto in parte per motivi non consentiti dalla legge e in parte è aspecifico.

In merito al reato associativo di cui al capo 1) deve rilevarsi che la sintesi dei motivi di riesame, dalla ricorrente non contestata, e la specificazione a pag. 8 dell'ordinanza impugnata circa l'assenza di censure in ordine alla sussistenza dell'associazione, rivelano che il tema non era stato oggetto dei motivi di riesame e ciò impedisce che la questione relativa all'esistenza dell'associazione possa essere sollevata in sede di legittimità.

Va, al riguardo, ricordato che per il principio generale operante in materia di impugnazioni sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di impugnazione esposto nel provvedimento impugnato se ritenuto incompleto o, comunque, non corretto (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 259066; Sez. 3, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627).

L'argomento in esame risulta inammissibile in forza del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui «in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata a esprimersi; pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di Cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 dei 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982)» (così in motivazione Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, Vieira, Rv. 288117 - 01).

Deve, poi, rilevarsi che le censure dedotte dalla ricorrente in ordine all'insussistenza dell'affectio societatis e delle circostanze aggravanti, risultano puntualmente esaminate dal Tribunale alle pag. 15 - 16 dell'ordinanza laddove è stato evidenziato che le aggravanti sono ininfluenti sul titolo cautelare e che, tra l'altro, in una conversazione avvenuta il 7 aprile 2023 all'esito dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] informava l'interlocutore affermando che era stato arrestato "uno nostro", con ciò rendendosi evidente la consapevolezza della ricorrente in ordine all'appartenenza al sodalizio.

Quanto, in particolare, alla circostanza aggravante di cui an'art. 416-bis.1 cod. pen. deve rilevarsi che trattasi di circostanza aggravante ipotizzata nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] sicché le doglianze della ricorrente non sono pertinenti. 7Le ulteriori censure relative ai singoli reati-fine sono palesemente finalizzate a una richiesta di rivalutazione del merito.

La difesa non denuncia un travisamento della prova, inteso come utilizzo di un'informazione inesistente o radicale distorsione del contenuto di un atto, ma contesta l'interpretazione e la valutazione del materiale indiziario operata dai giudici di merito.

Le censure difensive, inoltre, risultano generiche non confrontandosi con la motivazione contestata.

In particolare, in ordine al reato di cui al capo 8) la ricorrente non tiene conto delle precise affermazioni del Tribunale anche in ordine alla natura (hashish) e quantità della sostanza stupefacente (5 kg) che non consentono neppure una diversa definizione giuridica del fatto.

In ordine ai reati di cui ai capo 20) e 21) la ricorrente formula critiche che non tengono conto di quanto affermato dal Tribunale sull'oggetto materiale delle condotte.

Anche in merito al reato di cui al capo 84) la ricorrente esprime censure che prescindono completamente dalla decisione del Tribunale fondata sull'esame della conversazione del 1° marzo 2023 e dell'episodio del giorno successivo riguardante la consegna dello stupefacente oggetto della conversazione.

Al carattere delle censure, finalizzate a una ricostruzione alternativa dei fatti ipotizzati non consentita in sede di legittimità, consegue il giudizio di inammissibilità.

6. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale del Riesame ha motivato la sussistenza delle esigenze cautelari e la proporzionalità della misura della custodia in carcere facendo leva sulla gravità del titolo di reato associativo, che fonda una presunzione relativa di pericolosità, e sulla "partecipazione stabile" dell'indagata a un'associazione dedita al traffico di ingenti quantitativi di droga, ritenuta indicativa di un "habitus sedimentato".

Le argomentazioni del ricorrente relative alla distanza temporale dei fatti non si confrontano minimamente con quanto evidenziato dal Tribunale (pag. 17 ordinanza) in merito alle modalità dei fatti e alla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] deteneva un ingente quantità di droga in data 24 luglio 2025, ovvero poco prima dell'esecuzione della misura cautelare, mentre si trovava agli arresti domiciliari.

Circostanza quest'ultima che rende anche del tutto evidente, come ritenuto nell'ordinanza impugnata, l'inadeguatezza di misure cautelari più lievi.

7. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto 8il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.MOggi, Ti 1 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dottss lisabe i rrabito 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a a Lecce il 25/03/1983 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di rigettare il ricorso udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Lecce, adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 15 settembre 2025 con la quale èstata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, accertato in Racale, Taviano e paesi limitrofi dal marzo 2022 con permanenza (capo 1); 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Racale il 29 marzo 2023 (capo 8); 81, secondo comma, 110 cod. pen., 73, commi 4 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Racale il 17 marzo 2023 (capo 20); 81, secondo comma, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. 309 del 1990, commesso in Racale il 18 marzo 2023 (capo 21) e 110 cod. pen., 73, commi 1, d.P.R. 309 del 1990, commesso in Racale il 2 marzo 2023 (capo 84). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagata, a mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli arti. 309, comma 5, cod. proc. pen. e 89-bis disp. att. cod. proc. pen. Deduce che il Tribunale ha rigettato la specifica istanza di acquisizione dei decreti autorizzativi e delle eventuali proroghe relativi alle intercettazioni; che il Tribunale ha fondato il diniego sulla presunta attivabilità "motu proprio" dell'indagata del diritto di accesso all'archivio digitale e sull'omessa "richiesta di accesso" al pubblico ministero, nonché ha ritenuto la richiesta difensiva "aspecifica e globale"; che tale statuizione appare illogica e del tutto estranea al consolidato formante giurisprudenziale che obbliga il tribunale ad acquisire d'ufficio i suindicati decreti ove la parte ne faccia richiesta e che il Tribunale, sulla base della nuova normativa in tema di intercettazioni, giunge ad affermare che solo la giurisprudenza formatasi sulla precedente disciplina imponeva l'obbligo di acquisizione dei suddetti provvedimenti, così ignorando i successivi arresti giurisprudenziali che invece obbligano il Tribunale alla loro acquisizione di ufficio. Deduce, inoltre, che la norma che regola l'archivio digitale non esime il giudice dall'acquisire i provvedimenti; che il rigetto della richiesta non è derivato dall'essere stata la stessa "aspecifica e globale" e che la richiesta lungi dall'essere connotata dalle peculiarità dedotte dal Tribunale territoriale non poteva riguardare la globalità del provvedimento coercitivo afferendo alle ipotesi a lei contestate in cautela. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 328, comma 1, e 291 cod. proc. pen. Deduce, esprimendo varie considerazioni sul principio della domanda in materia cautelare, che ove il giudice disponga l'applicazione di una misura attingendo da materiale probatorio non facente parte del compendio trasmessogli unitamente 2alla richiesta, egli incorre in una violazione del dovere di decidere juxta alligata e, pertanto, il provvedimento si configura affetto da una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; che ciò si è verificato nel presente procedimento in relazione alla sua posizione, come emerge da quanto affermato a pag. 288 dell'ordinanza di custodia cautelare, e che la motivazione resa dal Tribunale non si confronta con l'eccezione dedotta che riguardava una domanda introduttiva di un procedimento incidentale, autonomo, distinto da quello principale, e in cui non vi sono contraddittorio e discovery. Deduce, poi, che è innegabile che una volta presentata la richiesta, con tutti gli elementi a supporto, non può essere consentita al pubblico ministero la presentazione al giudice per le indagini preliminari di ulteriori risultati delle indagini, avendo egli esaurito il potere-dovere in relazione alla richiesta delineata ex art. 291 cod. proc. pen. 2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen. Deduce che nell'ordinanza impugnata, a fronte di un massiccio utilizzo della tecnica del c.d. copia-incolla, non sono riscontrabili passaggi motivazionali che consentano di ritenere eseguita un'effettiva disamina, da parte del giudice per le indagini preliminari, degli elementi probatori sottoposti alla sua attenzione e del valore indiziario eventualmente attribuibile agli stessi; che difetta qualsiasi "indice di autonomia" che consenta di ritenere che il giudice per le indagini preliminari abbia effettivamente preso contezza degli elementi posti a fondamento delle accuse mosse agli indagati; che non può ritenersi che il deficit motivazionale rilevato sia stato colmato dal contenuto complessivo del provvedimento impugnato; che quest'ultimo andrà dichiarato nullo ai sensi degli artt. 292, comma 2, lett. c), e 309, comma 9, cod. proc. pen.; che l'ordinanza impugnata risulta altresì affetta da difetto di motivazione in punto di esigenze cautelari avendo il Giudice per le indagini preliminari e il Tribunale omesso di esporre, in maniera individualizzante, le ragioni della ritenuta sussistenza dell'esigenza special preventiva, adottando, al contrario, un'insufficiente motivazione unitaria e che è mancata un'autonoma valutazione in ordine agli elementi in ragione dei quali le esigenze cautelari debbano essere salvaguardate necessariamente con la detenzione in carcere. 2.4 Con il quarto motivo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art.. 273 cod. proc. pen. per i capi 1), 8), 20) 21) e 84) della rubrica. Deduce che l'impugnata ordinanza non risponde ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Deduce, in particolare, in riferimento: 3al capo 1), che l'ordinanza impugnata ha totalmente omesso di confrontarsi con i principi enucleati da questa Corte in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 compreso il profilo dell'affectio societatís; che mancano elementi per ritenere che la condotta sia stata consumata al fine di agevolare la ritenuta consorteria e che in relazione alla circostanza aggravante dell'associazione armata manca la consapevolezza da parte sua della disponibilità di armi; al capo 8), che la lettura delle conversazioni captate non consente di pervenire ragionevolmente alle apodittiche interpretazioni fornite dal Pubblico ministero, dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale del riesame e che trattandosi di "droga parlata" non è possibile determinare tipo, qualità e quantità di stupefacente ceduto sicché l'ipotesi di reato si deve riqualificare nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, con evidenti ricadute sotto il profilo cautelare; al capo 20), che non è stato dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] avesse prelevato droga dai locali di [OSCURATO:PERSONA], che non vi è prova che [OSCURATO:PERSONA] le abbia consegnato stupefacente; che non vi è prova che lei avrebbek'spacciato detta sostanza a singoli acquirenti e che è palese la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; al capo 21), che non sono state esplicate le ragioni che hanno portato il Giudice per le indagini preliminari a ritenere che lei abbia prelevato sostanza stupefacente dalla nipote [OSCURATO:PERSONA], che lei fosse consapevole dell'esistenza di sostanza stupefacente all'interno della busta prelevata, della natura della stessa sostanza e della detenzione a casa del [OSCURATO:PERSONA] di sostanza stupefacente e che lei abbia prelevato da casa di quest'ultimo un quantitativo di stupefacente per il successivo spaccio non ripreso dalla videosorveglianza e non rinvenuto; al capo 84), che la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. è chiara e palese; che ci si trova in presenza di ipotesi ricostruttiva del fatto, senza la benché minima spiegazione del motivo per il quale si è abbracciata l'ipotesi della consegna della droga e che si impongono considerazioni analoghe a quelle dei capi precedenti per giungere all'annullamento dell'ordinanza. 2.5 Con il quinto motivo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. Deduce che l'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo di tale disposizione; che l'obbligo motivazionale relativo al tempo trascorso dalla presunta commissione del fatto deve, contrariamente a quanto avvenuto, essere adempiuto in termini particolarmente rigorosi; che l'ordinanza impugnata non si è premurata di descrivere con motivazione idonea la valutazione sull'adeguatezza né di precisare quali siano, nel concreto e con valenza di attualità, gli elementi in ragione dei quali le esigenze cautelari debbano essere salvaguardate 4necessariamente con la detenzione in carcere; che la misura cautelare non appare assolutamente proporzionata al fatto; che il Giudice per le indagini preliminari ha desunto la "gravità del fatto" , la "non occasionalità dei comportamenti delittuosi" nonché "la inaffidabilità del soggetto" da un'interpretazione dei fatti meramente soggettiva non rispondente ai canoni dell'obiettività e della corrispondenza, incorrendo in un clamoroso errore, atteso che a lei, persona sostanzialmente incensurata, responsabilità di alcun genere può essere validamente e legittimamente attribuita stante la totale insussistenza delle ipotesi contestate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è aspecifico. La nuova disciplina delle intercettazioni, così come correttamente richiamata dal Tribunale del riesame, che contempla la conservazione dei verbali, delle registrazioni e di ogni altro atto ad esse relativo nell'archivio digitale di cui all'art. 269 cod. proc. pen. e prevede, all'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., che con la richiesta di applicazione di misura cautelare siano presentati al giudice competente anche i verbali di cui all'art. 268, comma 2, cod. proc. pen. limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti comunque conferiti nel suddetto archivio, non esclude che la difesa possa sollecitare al tribunale per il riesame la verifica della legittimità dei decreti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni del compendio captativo posto a sostegno di un'ordinanza applicativa di misura cautelare. Tuttavia, nel caso concreto, come affermato dal Tribunale, una tale richiesta, era palesemente "esplorativa" e, considerato il numero di indagati, incompatibile con i tempi del riesame. Né la genericità della richiesta difensiva trova ostacolo nel deficit di contraddittorio che connota la fase di emissione della misura custodiale, in quanto la facoltà di accedere all'archivio digitale prevista dall'art. 89-bis, comma 3, disp. att. cod. proc. pen. avrebbe permesso alla difesa di verificare quanto di interesse e identificare le captazioni in relazione alla quale erano configurabili eventuali cause di inutilizzabilità, così da delimitare il controllo del Tribunale alla verifica dell'utilizzabilità o meno di specifiche intercettazioni (così in motivazione Sez. 6, n. 24968 del 23/05/2025, Alessio, Rv. 288409 - 01). L'originaria richiesta e il corrispondente motivo in valutazione risultano quindi generici. A fronte di un'ordinanza genetica e del provvedimento impugnato che richiamano i provvedimenti relativi alle intercettazioni e dell'inerzia della difesa che ha omesso di verificare la regolarità 5dell'attività captativa controllando la documentazione che avrebbe potuto consultare accedendo al predetto archivio, la richiesta difensiva, priva di riferimenti a possibili cause di inutilizzabilità, si presentava, come sostenuto dal Tribunale, generica e esplorativa, così che al suo rigetto non può farsi derivare la lesione di uno specifico interesse tutelato dall'ordinamento rilevabile in sede di legittimità. Tale conclusione non è contraddetta dall'allegazione difensiva secondo la quale la richiesta di verifica doveva essere interpretata come relativa alle sole intercettazioni che attingevano la ricorrente, risultando, per la connessione fra le prove relative al reato associativo e l'inequivoco tenore letterale della richiesta, siccome riportato nell'ordinanza, del tutto arbitraria una tale delimitazione. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nella disciplina relativa alle misure cautelari non si rinviene alcun divieto per il pubblico ministero di presentare al giudice, a sostegno di una richiesta di applicazione di misura cautelare già presentata, ulteriori risultati delle indagini. Ciò tanto più che le nuove acquisizioni possono essere presentate dal pubblico ministero anche al tribunale del riesame (Sez. 3, n. 4547 del 09/12/2015, Mangano, Rv. 266269 - 01). 4. Il terzo motivo di ricorso è aspecifico. La mancata allegazione della richiesta del Pubblico ministero non consente di scrutinare la doglianza difensiva con la quale si sostiene l'utilizzo della tecnica del "copia-incolla". Inoltre, il ricorrente replica senza elementi di novità critica le doglianze cui il Tribunale ha fornito articolata risposta evidenziando, in particolare, che l'ordinanza impugnata presenta una ragionata e consapevole disamina del complessivo compendio indiziario, che il giudice della cautela «per ogni singolo capo di contestazione, dopo aver riprodotto 'per incorporazione' con uno stile grafico differenziato la ricostruzione dei fatti per come operata nella richiesta del P.M., ha inserito la propria autonoma valutazione, riportando in sintesi gli elementi di fatto rilevanti ed oltretutto soffermandosi su ogni singola posizione» e che, in riferimento al reato associativo, il giudice della cautela ha inserito un apposito paragrafo in cui viene analizzata, seguendo un percorso logico-argomentativo del tutto assente nella richiesta del pubblico ministero, la posizione di ogni singolo indagato, ricostruendo per ciascuno la piattaforma indiziaria comprovante la relativa intraneità e il ruolo associativo. Quanto al profilo delle esigenze cautelari il Tribunale ha evidenziato l'autonomia delle valutazioni e le specifiche notazioni relative alle posizioni cautelari, tra cui la [OSCURATO:PERSONA]. 65. Il quarto motivo di ricorso è stato proposto in parte per motivi non consentiti dalla legge e in parte è aspecifico. In merito al reato associativo di cui al capo 1) deve rilevarsi che la sintesi dei motivi di riesame, dalla ricorrente non contestata, e la specificazione a pag. 8 dell'ordinanza impugnata circa l'assenza di censure in ordine alla sussistenza dell'associazione, rivelano che il tema non era stato oggetto dei motivi di riesame e ciò impedisce che la questione relativa all'esistenza dell'associazione possa essere sollevata in sede di legittimità. Va, al riguardo, ricordato che per il principio generale operante in materia di impugnazioni sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di impugnazione esposto nel provvedimento impugnato se ritenuto incompleto o, comunque, non corretto (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 259066; Sez. 3, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627). L'argomento in esame risulta inammissibile in forza del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui «in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata a esprimersi; pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di Cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 dei 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982)» (così in motivazione Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, Vieira, Rv. 288117 - 01). Deve, poi, rilevarsi che le censure dedotte dalla ricorrente in ordine all'insussistenza dell'affectio societatis e delle circostanze aggravanti, risultano puntualmente esaminate dal Tribunale alle pag. 15 - 16 dell'ordinanza laddove è stato evidenziato che le aggravanti sono ininfluenti sul titolo cautelare e che, tra l'altro, in una conversazione avvenuta il 7 aprile 2023 all'esito dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] informava l'interlocutore affermando che era stato arrestato "uno nostro", con ciò rendendosi evidente la consapevolezza della ricorrente in ordine all'appartenenza al sodalizio. Quanto, in particolare, alla circostanza aggravante di cui an'art. 416-bis.1 cod. pen. deve rilevarsi che trattasi di circostanza aggravante ipotizzata nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] sicché le doglianze della ricorrente non sono pertinenti. 7Le ulteriori censure relative ai singoli reati-fine sono palesemente finalizzate a una richiesta di rivalutazione del merito. La difesa non denuncia un travisamento della prova, inteso come utilizzo di un'informazione inesistente o radicale distorsione del contenuto di un atto, ma contesta l'interpretazione e la valutazione del materiale indiziario operata dai giudici di merito. Le censure difensive, inoltre, risultano generiche non confrontandosi con la motivazione contestata. In particolare, in ordine al reato di cui al capo 8) la ricorrente non tiene conto delle precise affermazioni del Tribunale anche in ordine alla natura (hashish) e quantità della sostanza stupefacente (5 kg) che non consentono neppure una diversa definizione giuridica del fatto. In ordine ai reati di cui ai capo 20) e 21) la ricorrente formula critiche che non tengono conto di quanto affermato dal Tribunale sull'oggetto materiale delle condotte. Anche in merito al reato di cui al capo 84) la ricorrente esprime censure che prescindono completamente dalla decisione del Tribunale fondata sull'esame della conversazione del 1° marzo 2023 e dell'episodio del giorno successivo riguardante la consegna dello stupefacente oggetto della conversazione. Al carattere delle censure, finalizzate a una ricostruzione alternativa dei fatti ipotizzati non consentita in sede di legittimità, consegue il giudizio di inammissibilità. 6. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale del Riesame ha motivato la sussistenza delle esigenze cautelari e la proporzionalità della misura della custodia in carcere facendo leva sulla gravità del titolo di reato associativo, che fonda una presunzione relativa di pericolosità, e sulla "partecipazione stabile" dell'indagata a un'associazione dedita al traffico di ingenti quantitativi di droga, ritenuta indicativa di un "habitus sedimentato". Le argomentazioni del ricorrente relative alla distanza temporale dei fatti non si confrontano minimamente con quanto evidenziato dal Tribunale (pag. 17 ordinanza) in merito alle modalità dei fatti e alla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] deteneva un ingente quantità di droga in data 24 luglio 2025, ovvero poco prima dell'esecuzione della misura cautelare, mentre si trovava agli arresti domiciliari. Circostanza quest'ultima che rende anche del tutto evidente, come ritenuto nell'ordinanza impugnata, l'inadeguatezza di misure cautelari più lievi. 7. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto 8il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.MOggi, Ti 1 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dottss lisabe i rrabito 9
Sentenza Cassazione n. 16657/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris