CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08359/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ciErJ.54eht,e; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore([OSCURATO:PERSONA] anleicettpciu Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 15 settembre 2020, che ha confermato la sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Latina il 17 dicembre 2019 all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione, in ordine al reato di incendio boschivo, ai sensi dell'art. 423-bis cod. pen., perché il 14 agosto 2019 aveva appiccato vari focolai in una strada sita in Sezze, cagionando un incendio del bosco, che aveva interessato il versante sud-ovest della montagna denominata [OSCURATO:PERSONA], arrivando a lambire alcune abitazioni sovrastanti e determinando l'intervento di varie squadre dei vigili del fuoco, anche con l'utilizzo di mezzi aerei. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 213, 603 cod. proc. pen. e 24 Cost., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe disposto d'ufficio la rinnovazione dibattimentale in un procedimento reso con giudizio abbreviato disponendo l'escussione di testimoni, senza permettere all'imputato di indicare testimoni a discarico. Il giudice di merito, inoltre, preso atto del fatto che vi fossero dubbi sulla identità della persona che aveva commesso il fatto, invece di disporre il mezzo di prova della ricognizione, si è limitato ad ascoltare nuovamente le persone che avevano già rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari. In ogni caso, nessun testimone aveva fornito dichiarazioni dalle quali fosse possibile evincere gli elementi comprovanti la responsabilità penale dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 438 e segg., 191, 192, comma 2, 213, 234 cod. proc. pen. e 24 Cost., perché la Corte territoriale, attraverso la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avrebbe identificato l'imputato attraverso una prova illegittima, cioè senza ricognizione formale. 2.3. Con l'ultimo motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, poiché il giudice di merito avrebbe applicato una pena superiore al minimo edittale e non avrebbe concesso le circostanze attenuanti generiche, senza offrire sul punto alcun valido motivo.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso appare sotto ogni profilo manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo si risolve in una ricostruzione alternativa del fatto. La motivazione della sentenza impugnata sulla ricostruzione e l'interpretazione delle prove della responsabilità dell'imputato non è certo apparente, né manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria. Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte di legittimità anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre una diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 1.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado. (Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, Rv. 270069). Il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di rinnovazione istruttoria, sollecitato a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. dall'imputato che abbia optato per il giudizio abbreviato "senza integrazione probatoria", non costituisce un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7485 del 16/10/2008, Monetti, Rv. 242905). Nel giudizio di appello successivo al rito abbreviato, infatti, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere istruttorio di ufficio, sottoposto al limite funzionale dell'assoluta necessità descritto dall'art. 603 comma 3 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20262 del 18/06/2014, Rv. 259663; Sez. 1 n. 44234 del 18/04/2013, Rv. 258320), ciò perché la inervénuta adozione del onry: ( rito abbreviato in primo grado determina un'evidente sappreSSitgrgi del diritto alla ( prova nel senso descritto dall'art. 190 cod. proc. pen., essendo gli incrementi dimostrativi rispetto al contenuto del fascicolo del pubblico ministero correlati all'avvenuto accoglimento di una richiesta di abbreviato espressamente condizionata alla loro raccolta (art. 438 comma 5 cod. proc. pen.), con sindacato giurisdizionale esteso non soltanto alla necessità dell'incremento, ma anche alla compatibilità con le caratteristiche del rito o derivanti dall'esercizio del potere attribuito al giudice ai sensi dell'art. 441 comma 5 cod. proc. pen., per completare un quadro dimostrativo caratterizzato da profili di non decidibilità, con raccolta di elementi qualificati come necessari ai fini della decisione. Sez. 1, n. 8316 del 14/01/2016, Rv. 266145). E' evidente dunque che - pena la perdita di coerenza del sistema dei riti alternativi di tipo collaborativo - non può in secondo grado riconoscersi ad una delle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado. Nel caso di specie, l'escussione dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha in modo ineccepibile fondato il convincimento dei giudici di merito sulla colpevolezza dell'imputato, in ragione del riconoscimento dello stesso imputato dalle sembianze e dall'abbigliamento del soggetto osservato da [OSCURATO:PERSONA] mentre camminava nella stradina limitrofa all'incendio. Ha argomentato in modo persuasivo e logico la Corte di merito che lo stesso imputato era stato subito perquisito e nelle sue tasche erano stati trovati pezzi di carta leggermente bruciati, mentre entrambi i testi ,~js. confermavano l'assenza di altri soggetti durante il divampare dei focolai ai lati di detta strada sulla quale transitava soltanto l'imputato.Con la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è stato quindi risentito [OSCURATO:PERSONA], il quale ha precisato nuovamente che il soggetto accanto al quale si stavano sprigionando le fiamme vestiva una maglietta arancione e pantaloncini scuri ! e aveva avuto modo di notare come il fuoco seguiva l'incedere di detto soggetto, osservato per circa 20 minuti col binocolo. Subito dopo era giunto l'appuntato [OSCURATO:PERSONA] il quale, grazie a tale attenta descrizione, aveva trovato subito l'imputato mentre si aggirava ancora in quei luoghi, dove ormai divampavano le fiamme. In definitiva, le prove sono state acquisite e valutate regolarmente dai giudici di merito, senza alcuna compressione dei diritti di difesa dell'imputato e senza la necessità di una ricognizione formale, per come denunciato dal ricorrente, stante la descritta natura del rito prescelto, per come la stessa Corte di appello ha congruamente spiegato nella sentenza impugnata. 1.3. In ordine al trattamento sanzionatorio, appaiono manifestamente infondate le doglianze del ricorrente, atteso che al contrario di quanto sostenuto dallo stesso, la Corte territoriale ha argomentato il diniego delle attenuanti generiche sulla gravità del fatto desunta dalla consistente estensione dell'incendio, dalla spregiudicatezza dimostrata dall'imputato gravato da numerosi precedenti di polizia e dall'assenza di alcun segno positivo prospettato dalla difesa o rinvenibile nel fascicolo esaminato dai giudici, sicché il motivo di ricorso appare privo della necessaria specificità. Va ricordato altresì che ai fini della determinazione della pena il giudice non è tenuto ad una specifica disamina di tutti gli elementi che, sotto forma di principi direttivi, sono indicati nell'alt 133 cod pen, essendo sufficiente la indicazione di quei coefficienti giudicati di particolare rilevanza dallo stesso giudice nel compimento dell'anzidetta operazione di scelta del trattamento sanzionatorio. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos