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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28093/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 496, cod. pen., diminuendo la pena a mesi otto di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'entità della pena, è manifestamente infondato, poiché, rispetto a una pena inflitta in primo grado nel minimo edittale (anni uno di reclusione), in sede di appello l'imputato si era limitato a richiedere l'applicazione delle attenuanti generiche, circostanze che il giudice di secondo grado gli ha concesso, applicando la diminuzione nella misura massima di un terzo; non vi sono ulteriori spazi di intervento suscettibili di censura; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 496, cod. pen., diminuendo la pena a mesi otto di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'entità della pena, è manifestamente infondato, poiché, rispetto a una pena inflitta in primo grado nel minimo edittale (anni uno di reclusione), in sede di appello l'imputato si era limitato a richiedere l'applicazione delle attenuanti generiche, circostanze che il giudice di secondo grado gli ha concesso, applicando la diminuzione nella misura massima di un terzo; non vi sono ulteriori spazi di intervento suscettibili di censura; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 28093/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris